Pagina:Le confessioni di un ottuagenario I.djvu/50: differenze tra le versioni

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<span title="SAL" style="display:none;">50,3</span>{{Pt|tito|partito}} preso; come allorquando dopo stabilito che le citazioni in luogo diverso, cadenti nell’egual giorno, debbano avere effetto l’una dopo l’altra in ragione d’anzianità, il legislatore soggiunge a motivo di questa sua disposizione; ''perchè una persona non può contemporaneamente in più luoghi essere''. I Codici moderni non sono tanto ragionevoli; essi vogliono perchè vogliono; ma ciò non toglie che non debba esser lodata la piacevole ingenuità di quelli d’una volta.
<span class="SAL">50,3</span>{{Pt|tito|partito}} preso; come allorquando dopo stabilito che le citazioni in luogo diverso, cadenti nell’egual giorno, debbano avere effetto l’una dopo l’altra in ragione d’anzianità, il legislatore soggiunge a motivo di questa sua disposizione; ''perchè una persona non può contemporaneamente in più luoghi essere''. I Codici moderni non sono tanto ragionevoli; essi vogliono perchè vogliono; ma ciò non toglie che non debba esser lodata la piacevole ingenuità di quelli d’una volta.


Il ministero del Legale o del Giudice parrebbe dover essere stato assai facile colla comodità di Statuti tanto sommarii. Ma c’era di mezzo un piccolo incaglio. Ove non disponevano le leggi provinciali s’intendeva aver vigore il Diritto Veneto, e chi ha conoscenza solo del volume e della confusione di questo, può intender di leggieri come ne fossero intralciate le transazioni forensi. Per giunta v’aveano le consuetudini; ed ultimo capitava a imbrogliar la matassa il Diritto feudale, il quale mescolato colle altre leggi e disposizioni, in un paese ingombro di giurisdizioni e di castelli, finiva col trovar sempre quel posto, che ha l’olio mescolato col vino.
Il ministero del Legale o del Giudice parrebbe dover essere stato assai facile colla comodità di Statuti tanto sommarii. Ma c’era di mezzo un piccolo incaglio. Ove non disponevano le leggi provinciali s’intendeva aver vigore il Diritto Veneto, e chi ha conoscenza solo del volume e della confusione di questo, può intender di leggieri come ne fossero intralciate le transazioni forensi. Per giunta v’aveano le consuetudini; ed ultimo capitava a imbrogliar la matassa il Diritto feudale, il quale mescolato colle altre leggi e disposizioni, in un paese ingombro di giurisdizioni e di castelli, finiva col trovar sempre quel posto, che ha l’olio mescolato col vino.