R.D.L. 12 ottobre 1933, n. 1440 - Istituzione del capo del littorio: differenze tra le versioni
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====Articolo 2.====
L'emblema del fascio littorio usato, a norma delle disposizioni vigenti, dalle province, dai comuni, dalle congregazioni di carità e dagli enti parastatali autorizzati a fregiarsene, dovrà essere disposto negli stemmi di legittimo possesso iscritti nei libri araldici del regno, nella forma della figura araldica del capo.<br/>(1) V. Lex 1926, p. 2336. (3) V. Lex 1928, p. 853.<br/>
(2) V. Lex 1927, p. 926
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