D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 - Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati: differenze tra le versioni

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5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
 
#* impurezze minerali, non più del 2% m/m;
#* impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
#* tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;
#* funghi anneriti, non più del 20% m/m.
 
6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzionni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.
 
== Art. 6 (Confezionamento dei funghi) ==