Statuto della Corte Internazionale di Giustizia: differenze tra le versioni

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Nell'esercizio delle sue funzioni consultive la Corte si ispira alle disposizioni del presente Statuto che si applicano in materia contenziosa, nella misura in cui essa le ritenga applicabili.
 
===CAPITOLO V - EMENDAMENTI===
;Articolo 69
Gli emendamenti al presente Statuto saranno effettuati secondo la stessa procedura prevista dallo Statuto delle Nazioni Unite per i relativi emendamenti, salve tuttavia quelle disposizioni che l'Assemblea Generale stabilisce, su proposta del Consiglio di Sicurezza, circa la partecipazione di quegli Stati che siano aderenti al presente Statuto ma non siano Membri delle Nazioni Unite.