Statuto della Corte Internazionale di Giustizia: differenze tra le versioni

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#Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese. Se le parti convengono che il processo si svolga in francese, la sentenza è emessa in francese. Se le parti convengono che il processo si svolga in inglese, la sentenza è emessa in inglese.
#In mancanza di un accordo circa la lingua da impiegare, ogni parte può, nella sua difesa orale, usare quella delle due lingue che preferisca: la sentenza della Corte è emessa in francese ed in inglese. In questo caso la Corte decide al tempo stesso quale dei due testi faccia fede.
3. #La Corte, a richiesta di una parte, autorizza la detta parte a servirsi di una lingua diversa dal francese e dall'inglese.
;Articolo 40
1. #Le controversie sono portate davanti alla Corte, a seconda dei casi o mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta, indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti.
2. #Il Cancelliere dà immediatamente comunicazione dell'istanza a tutti gli interessati.
3. #Egli ne informa anche i Membri delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario Generale, e così pure gli altri Stati che abbiano diritto di comparire davanti alla Corte.
;Articolo 41
1. #La Corte ha potere di indicare, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte.
2. #In attesa della decisione definitiva, notizia immediata delle misure così proposte deve essere data alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.
;Articolo 42
1. #Le parti sono rappresentate da agenti.
2. #Esse possono farsi assistere davanti alla Corte da consulenti e da avvocati.
3. #Gli agenti, i consulenti e gli avvocati delle parti davanti alla Corte godono dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni.
;Articolo 43
1. #Il procedimento comprende due fasi: scritta ed orale.
2. #Il procedimento scritto consiste nella comunicazione alla Corte ed alle parti di memorie, contromemorie e, se necessario, di repliche, come pure di tutte le carte e di tutti i documenti probatori.
3. #La comunicazione è fatta per il tramite del Cancelliere, nell'ordine e nei termini fissati dalla Corte.
4. #Copia autenticata di ogni documento prodotto da una parte deve essere comunicata all'altra parte.
5. #Il procedimento orale consiste nell'audizione da parte della Corte di testimoni, esperti, agenti, consulenti ed avvocati.
;Articolo 44
Per l'esecuzione di qualunque notificazione a persone che non siano gli agenti, i consulenti e gli avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato nel cui territorio la notificazione debba essere eseguita.
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Le udienze della Corte sono pubbliche, a meno che la Corte non decida altrimenti o che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.
;Articolo 47
1. #Di ogni udienza è redatto un verbale, firmato dal Cancelliere e dal Presidente.
2. #Solo questo verbale fa fede.
;Articolo 48
La Corte emette ordinanze per lo svolgimento del processo, decide la forma ed i termini in cui ognuna delle parti deve presentare le sue conclusioni finali, e prende tutte le disposizioni riguardanti l'espletamento delle prove.
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Dopo aver assunto le prove e le testimonianze entro i termini stabiliti, la Corte può rifiutare di accettare qualsiasi altra prova orale o scritta che una delle parti voglia presentare, a meno che non vi sia il consenso dell'altra parte.
;Articolo 53
1. #Se una delle parti non compare davanti alla Corte, o non provvede a difendere la sua causa, l'altra parte può chiedere alla Corte di decidere in favore delle sue domande.
2. #Prima di far ciò, la Corte deve accettare, non solo che essa sia competente a norma degli articoli 36 e 37 ma anche che le domande siano fondate in fatto ed in diritto.
;Articolo 54
1. #Quando gli agenti, i consulenti e gli avvocati abbiano completato, sotto il controllo della Corte, l'esposizione delle loro tesi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. #La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
3. #Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.
;Articolo 55
1. #Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei giudici presenti.
2. #In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente o del giudice che lo sostituisca.
;Articolo 56
1. #La sentenza espone i motivi sui quali è fondata.
2. #Essa menziona i nomi dei giudici che hanno preso parte alla decisione.
;Articolo 57
Se la sentenza non esprime in tutto od in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di unirvi la sua opinione individuale.
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La sentenza è definitiva e senza appello. In caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti.
;Articolo 61
1. #Un'istanza di revisione di una sentenza può essere presentata alla Corte solo quando sia fondata sulla scoperta di un fatto di natura tale da costituire un elemento decisivo e che, al momento dell'emanazione della sentenza, fosse ignorato dalla Corte come pure dalla parte che chiede la revisione, sempreché l'ignoranza da parte di quest'ultima non fosse da attribuire a negligenza.
2. #Il procedimento di revisione è aperto da una sentenza della Corte che constati espressamente l'esistenza del fatto nuovo, riconosca che esso ha i caratteri per dare luogo alla revisione, e dichiari perciò ricevibile la domanda.
3. #La Corte può chiedere che si ottemperi preventivamente alle disposizioni della sentenza, prima di dar inizio al procedimento di revisione.
4. #La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.
5. #Nessuna domanda di revisione può essere presentata dopo trascorsi dieci anni dalla data della sentenza.
;Articolo 62
1. #Se uno Stato ritiene di aver un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso può presentare alla Corte una istanza per poter intervenire.
2. #Spetta alla Corte decidere su tale istanza.
;Articolo 63
1. #Quando sia in discussione l'interpretazione di una convenzione di cui siano parte altri Stati oltre a quelli in causa il Cancelliere ne dà immediata notizia ad essi.
2. #Ciascuno degli Stati ai quali sia stata fatta tale notifica ha il diritto di intervenire nel processo, e, se fa uso di tale diritto, l'interpretazione data dalla sentenza è del pari obbligatoria anche per esso.
;Articolo 64
Salvo diversa disposizione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese.