Statuto della Corte Internazionale di Giustizia: differenze tra le versioni

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===CAPITOLO V - EMENDAMENTI===
ARTICOLO;Articolo 69
Gli emendamenti al presente Statuto saranno effettuati secondo la stessa procedura prevista dallo Statuto delle Nazioni Unite per i relativi emendamenti, salve tuttavia quelle disposizioni che l'Assemblea Generale stabilisce, su proposta del Consiglio di Sicurezza, circa la partecipazione di quegli Stati che siano aderenti al presente Statuto ma non siano Membri delle Nazioni Unite.
ARTICOLO;Articolo 70
La Corte ha la facoltà di proporre gli emendamenti al presente Statuto che essa ritenga necessari, mediante comunicazione scritta al Segretario Generale, perché siano presi in considerazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 69.