Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVII: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Edit by Alebot |
Correzione pagina via bot |
||
Riga 1:
{{Qualità|avz=75%|data=5 maggio 2009|arg=Diritto}}
{{IncludiIntestazione|
▲|NomePaginaCapitoloPrecedente=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati
▲;Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 2
===INTRODUZIONE ===
:Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari
:* preamboli,
:* destinatari degli atti comunitari,
Line 19 ⟶ 14:
===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
;1. 387 L 0054: Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 36)
:Ai fini
::a)
::b)
::c)
:::«Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b) non si applica agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di una Parte contraente dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa».
;2. 390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990,
:Ai fini
::a)
::b) Inoltre si applica la disposizione seguente:
:::Qualora un paese o territorio elencato
;3.
:;a) 390 D 0511: Seconda decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990,
:;b) 390 D 0541: Decisione 90/541/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990, in conformità con la decisione 90/511/CEE del Consiglio che stabilisce i paesi alle cui imprese o altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori (GU n. L 307 del 7.11.1990, pag. 21)
:Oltre alle suddette due decisioni, si applica quanto segue:
::Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad adottare ai fini
;4. 389 L 0104: Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
:Ai fini
::a)
::b)
::c) Il testo
:::«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare
;5. 391 L 0250: Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 42)
:Ai fini
::Il testo
:::«qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma in una Parte contraente da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nei territori delle Parti contraenti, ad eccezione del diritto di controllare
{{Conteggio pagine|[[Speciale:Statistiche]]}}
|