Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVII: differenze tra le versioni

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;Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 2
===INTRODUZIONE ===
:Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamentodell’ordinamento giuridico comunitario quali:
:* preamboli,
:* destinatari degli atti comunitari,
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===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
;1. 387 L 0054: Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 36)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) Nell'articoloNell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) il riferimento all'articoloall’articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articoloall’articolo 123 dell'accordodell’accordo SEE.
::b) L'articoloL’articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8 non si applica.
::c) L'articoloL’articolo 5, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
:::«Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b) non si applica agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di una Parte contraente dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa».
;2. 390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensionesull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 29)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.
::a) Nell'allegatoNell’allegato sono soppresse Austria e Svezia.
::b) Inoltre si applica la disposizione seguente:
:::Qualora un paese o territorio elencato nell'allegatonell’allegato non conceda alle persone di una Parte contraente la tutela prevista da detta decisione le Parti contraenti si adopereranno per garantire che detto paese o territorio conceda tale tutela alla Parte contraente in questione al più tardi un anno dopo l'entratal’entrata in vigore dell'accordodell’accordo.
;3.
:;a) 390 D 0511: Seconda decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensionesull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 31)
:;b) 390 D 0541: Decisione 90/541/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990, in conformità con la decisione 90/511/CEE del Consiglio che stabilisce i paesi alle cui imprese o altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori (GU n. L 307 del 7.11.1990, pag. 21)
:Oltre alle suddette due decisioni, si applica quanto segue:
::Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad adottare ai fini dell'accordodell’accordo la decisione del Consiglio 90/511/CEE e le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee conformemente a tale decisione del Consiglio, qualora la loro applicazione venga prorogata dopo il 31 dicembre 1992. Le modifiche e sostituzioni che ne conseguono vengono adottate prima dell'entratadell’entrata in vigore dell'accordodell’accordo.
;4. 389 L 0104: Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresad’impresa (GU n. L 40 dell'11dell’11.2.1989, pag. 1)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni delle direttive si intendono adattate come in appresso.
::a) Nell'articoloNell’articolo 3, paragrafo 2 l'espressionel’espressione «norme in materia di diritto di marchio» va intesa come le norme in materia di diritto di marchio applicabili in una Parte contraente.
::b) Nell'articoloNell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i) e lettera b) e paragrafo 3 e negli articoli 9 e 14 le disposizioni relative al marchio comunitario non si applicano agli Stati AELS (EFTA) a meno che il marchio comunitario venga esteso a tali Stati.
::c) Il testo dell'articolodell’articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
:::«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'usol’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio in una Parte contraente con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».
;5. 391 L 0250: Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 42)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::Il testo dell'articolodell’articolo 4, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
:::«qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma in una Parte contraente da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nei territori delle Parti contraenti, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriorel’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».
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