Pagina:Italia, Repubblica - Costituzione, testo originale.pdf/13: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
Corpo della pagina (da includere): | Corpo della pagina (da includere): | ||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{{Centrato|{{§|90|{{Sc|Art. 90.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|90|{{Sc|Art. 90.}}}}}} |
||
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. |
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. |
||
Riga 9: | Riga 8: | ||
{{Centrato|{{§|91|{{Sc|Art. 91.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|91|{{Sc|Art. 91.}}}}}} |
||
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. |
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. |
||
Riga 23: | Riga 21: | ||
{{Centrato|{{§|92|{{Sc|Art. 92.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|92|{{Sc|Art. 92.}}}}}} |
||
Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. |
Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. |
||
Riga 30: | Riga 27: | ||
{{Centrato|{{§|93|{{Sc|Art. 93.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|93|{{Sc|Art. 93.}}}}}} |
||
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
||
{{Centrato|{{§|94|{{Sc|Art. 94.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|94|{{Sc|Art. 94.}}}}}} |
||
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. |
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. |
||
Riga 49: | Riga 44: | ||
{{Centrato|{{§|95|{{Sc|Art. 95.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|95|{{Sc|Art. 95.}}}}}} |
||
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. |
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. |
||
Riga 58: | Riga 52: | ||
{{Centrato|{{§|96|{{Sc|Art. 96.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|96|{{Sc|Art. 96.}}}}}} |
||
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. |
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. |
||
Riga 67: | Riga 60: | ||
{{Centrato|{{§|97|{{Sc|Art. 97.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|97|{{Sc|Art. 97.}}}}}} |
||
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. |
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. |
||
Riga 76: | Riga 68: | ||
{{Centrato|{{§|98|{{Sc|Art. 98.}}}}}} |
{{Centrato|{{§|98|{{Sc|Art. 98.}}}}}} |
||
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. |
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. |
||