Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale: differenze tra le versioni
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<section begin="Anno di pubblicazione" />1860<section end="Anno di pubblicazione" />
<section begin="Iniziale del titolo" />C<section end="Iniziale del titolo" />
<section begin="Argomento" />diritto<section end="Argomento" />
<section begin="Titolo" />Convenzione fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze di Sardegna e la Società anonima delle ferrovie Lombardo-Venete e dell’Italia Centrale, avente per oggetto di confermare, in esecuzione dell’art. 2 del Trattato di Zurigo, le concessioni fatte dai Governi d’Austria, di Parma, Modena, Toscana e degli Stati Romani.<section end="Titolo" />
<section begin="nome template" />Intestazione<section end="nome template" />
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TORINO
''Convenzione fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze di Sardegna e la Società anonima delle ferrovie Lombardo-Venete e
I. — Le concessioni di ferrovie accordate sul territorio degli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II alla Società delle ferrovie ''Lombardo-Venete'' e
II. — Conseguentemente lo Stato guarentirà alla Società, per tutta la durata della concessione: <br />
1. Un interesse annuo del 5 per 0/0 e
2. Una rendita annua netta di 6,500,000 lire italiane per le linee
III. — La Compagnia assume
IV. — Tutte le strade ferrate concesse alla Società negli Stati di S. M. sia sul territorio Lombardo, sia su quello
È espressamente convenuto che la Società non sarà soggetta alla compartecipazione prescritta
legge.
V. — La costituzione della Società sarà modificata nel modo seguente:
Un Consiglio
Questo Consiglio avrà, relativamente a queste ferrovie, le stesse attribuzioni e gli stessi poteri di cui è rivestito il Consiglio residente in Vienna, relativamente alle ferrovie situate nel territorio austriaco.
Questa Amministrazione verrà tenuta affatto indipendente e separata da quella delle altre linee appartenenti alla medesima Società.
Il domicilio legale della società, per tutto ciò che riguarda le ferrovie lombarde e
Le assemblee generali degli azionisti della Società avranno luogo a Parigi. I nuovi statuti della Società redatti sulle basi che precedono saranno sottoposti
VI. — La durata della concessione di tutte le linee costituenti la rete lombarda resta fissata a
VII. — Si dichiarano annullate tutte indistintamente le disposizioni relative alle reti delle strade ferrate lombarde e
I rapporti tra il Governo e la Compagnia, per quanto si riferiscono alla concessione, costruzione ed esercizio delle reti stesse, saranno
VIII. — La presente Convenzione firmata in doppio originale dalle parti contraenti, non sarà definitiva ed esecutoria se non dopo essere stata approvata per legge.
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S. JACINI.
''Il rappresentante della Società in forza dei poteri avuti dalla medesima, come da verbale
PAULIN TALABOT
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