Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni
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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />Testo del Trattato
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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__NOTOC__
=== PREAMBOLO ===
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
E
LA REPUBBLICA
in appresso denominati le Parti contraenti;
CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di
RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e
RISOLUTI a contribuire,
CONSIDERANDO
RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali
SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite
INTENZIONATI a contribuire
CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con
RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità
DECISI a basarsi,
COSCIENTI
RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato,
CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche
CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;
CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto
CONSIDERANDO che il presente accordo non limita
HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:
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===PARTE I - OBIETTIVI E PRINCIPI ===
;Articolo 1
:1. Il presente accordo di associazione persegue
:2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1,
::a) la libera circolazione delle merci,
::b) la libera circolazione delle persone,
::c) la libera circolazione dei servizi,
::d) la libera circolazione dei capitali,
::e)
::f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo,
;Articolo 2
:Ai fini del presente accordo, si intende per:
::a) «accordo»: il testo
::b) «Stati AELS (EFTA)»: le Parti contraenti che sono membri
::c) «Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che
;Articolo 3
:Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
:Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.
:Esse incoraggiano inoltre la cooperazione
;Articolo 4
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;Articolo 5
:Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente
;Articolo 6
:Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
;Articolo 7
:Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:
::a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale
::b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.
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;Articolo 9
:1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti
:2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
:3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.
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;Articolo 11
:Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative
;Articolo 12
:Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative
;Articolo 13
:Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni
;Articolo 14
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;Articolo 16
:1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative
:2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità com- petenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
====CAPO 2 - PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA ====
;Articolo 17
:
;Articolo 18
:Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui
;Articolo 19
Line 139 ⟶ 134:
:2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
:3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.
:4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati
;Articolo 20
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:1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.
:2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.
:3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con
:4. Fatto salvo
;Articolo 22
:La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne
====CAPO 4 - ALTRE NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ====
;Articolo 23
:Disposizioni e norme specifiche figurano:
::a) nel protocollo 12 e
::b) nel protocollo 47 per quanto concerne
::c)
:Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.
;Articolo 24
:
;Articolo 25
:Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:
::a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi
::b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice,
:e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice,
;Articolo 26
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;Articolo 28
:1. È garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
:2. Essa implica
:3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
::a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
::b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
::c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi
::d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
;4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
:5.
;Articolo 29
:Per
::a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
::b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.
;Articolo 30
:Al fine di agevolare
====CAPO 2 - DIRITTO DI STABILIMENTO ====
;Articolo 31
:1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni
:La libertà di stabilimento comporta
:2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.
;Articolo 32
:Sono escluse
;Articolo 33
:Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata
;Articolo 34
:Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale,
:Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
;Articolo 35
:Le disposizioni
====CAPO 3 - SERVIZI ====
Line 230 ⟶ 225:
::c) attività artigiane,
::d) attività delle libere professioni.
:Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per
;Articolo 38
Line 240 ⟶ 235:
====CAPO 4 - CAPITALI ====
;Articolo 40
:Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali.
;Articolo 41
Line 250 ⟶ 245:
;Articolo 43
:1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento
:2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.
:3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.
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;Articolo 44
:Ai fini
;Articolo 45
:1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui
:2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni
:3. Nella situazione di cui
:4. Nella situazione di cui
:5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno
====CAPO 5 - COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA ====
;Articolo 46
:Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti
====CAPO 6 - TRASPORTI ====
;Articolo 47
:1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.
:2.
;Articolo 48
:1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo
:2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.
Line 282 ⟶ 277:
;Articolo 50
:1. Nel traffico
:2.
;Articolo 51
:1. È fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione
:2.
:
:3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Line 297 ⟶ 292:
====CAPO 1 - REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE ====
;Articolo 53
:1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
::a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
::b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
::c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
::d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
::e) subordinare la conclusione di contratti
:2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
:3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
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::* a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
::* a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
:che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
::a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
::b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
;Articolo 54
:È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante
:Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
::a)
::b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
::c)
::d) nel subordinare la conclusione di contratti
;Articolo 55
:1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e
:Il competente organo di vigilanza, come previsto
:Qualora constati
:2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni,
:Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati
;Articolo 56
:1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati
::a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza
::b) fatto salvo il disposto della lettera c),
::c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni
:2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati
:3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza
:4. I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.
Line 339 ⟶ 334:
:1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
:2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
::a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e
::b)
;Articolo 58
:Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme
;Articolo 59
:1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate
:2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui
:3. La Commissione delle Comunità europee e
;Articolo 60
:
====CAPO 2 - AIUTI DI STATO ====
Line 357 ⟶ 352:
:1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
:2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
::a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
::b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
::c) gli aiuti concessi
:3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
::a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
::b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento
::c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
::d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.
;Articolo 62
:1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con
::a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto
::b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA),
:2. Ai fini di assicurare
;Articolo 63
:
;Articolo 64
:1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che
:Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo,
:Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
:Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi
:2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.
====CAPO 3 - ALTRE NORME COMUNI ====
;Articolo 65
:1.
:2. Il protocollo 28 e
===PARTE V - DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ ===
Line 393 ⟶ 388:
;Articolo 67
:1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente
:2.
;Articolo 68
:In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano
;Articolo 69
:1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene
:Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione
:La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
::a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
::b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
:2.
;Articolo 70
:Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni
;Articolo 71
Line 415 ⟶ 410:
====CAPO 2 - PROTEZIONE DEI CONSUMATORI ====
;Articolo 72
:
====CAPO 3 - AMBIENTE ====
;Articolo 73
:1.
::a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità
::b) di contribuire alla protezione della salute umana;
::c) di garantire
:2.
;Articolo 74
:
;Articolo 75
:Le misure di protezione di cui
====CAPO 4 - STATISTICHE ====
;Articolo 76
:1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
:2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino
:3.
:4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.
====CAPO 5 - DIRITTO SOCIETARIO ====
;Articolo 77
:
===PARTE VI - COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ ===
Line 458 ⟶ 453:
;Articolo 79
:1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui
:2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui
:3. La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.
;Articolo 80
:La cooperazione di cui
::* partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
::* definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
Line 474 ⟶ 469:
:Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:
::a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
::b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di
::c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o
::d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per
::e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
::f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.
Line 483 ⟶ 478:
:1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:
::a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:
:::* agli stanziamenti
:::* agli stanziamenti di pagamento,
::iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
::Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.
::
::I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.
::Gli impegni assunti dalla Comunità prima
::b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
::c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.
:2. Le disposizioni particolareggiate per
;Articolo 83
:Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e
;Articolo 84
Line 501 ⟶ 496:
;Articolo 85
:Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui
;Articolo 86
:Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per
;Articolo 87
:Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati
;Articolo 88
Line 513 ⟶ 508:
===PARTE VII - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI ===
====CAPO 1 - STRUTTURA
=====Sezione 1 - Il Consiglio SEE =====
;Articolo 89
:1. È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare
:A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo
:2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.
:3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.
Line 524 ⟶ 519:
:1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).
:I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.
:2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA),
;Articolo 91
:1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).
:2. Il Consiglio SEE è convocato due volte
=====Sezione 2 - Il Comitato misto SEE =====
;Articolo 92
:1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura
:2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente
:3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.
;Articolo 93
:1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
:2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce,
;Articolo 94
:1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
:2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
:3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano
:4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
=====Sezione 3 - Cooperazione parlamentare =====
;Articolo 95
:1. È istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA),
:2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.
:3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare
:4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma
:5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.
:6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.
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;Articolo 96
:1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.
:2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA),
:3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.
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;Articolo 97
:Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo
::* se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento
::* se le procedure di cui
;Articolo 98
:Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità
;Articolo 99
:1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per
:2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).
:A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.
:3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.
:4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo,
;Articolo 100
:La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione
:Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).
;Articolo 101
:1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati
:I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.
:2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37.
;Articolo 102
:1. Al fine di garantire la certezza giuridica e
:2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.
:3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere
:In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.
:4. Qualora, nonostante
:5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata
:6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.
;Articolo 103
:1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo
:In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
:2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui
;Articolo 104
:Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne
====CAPO 3 - OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE ====
=====Sezione 1 - Omogeneità =====
;Articolo 105
:1. Per la realizzazione
:2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente
:3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare
;Articolo 106
:Allo scopo di assicurare
::a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti
::b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
::c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.
;Articolo 107
:Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi
=====Sezione 2 - Procedura di vigilanza =====
;Articolo 108
:1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente [Autorità di vigilanza AELS (EFTA)] e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare
:2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia [Corte AELS (EFTA)]. La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene
::a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
::b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza
::c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).
;Articolo 109
:1.
:2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme
:3. I reclami riguardanti
:4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette
:5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o
;Articolo 110
:Le decisioni prese a norma del presente accordo
:
:Dopo che queste formalità sono state espletate a richiesta della parte interessata,
:
=====Sezione 3 - Composizione delle controversie =====
;Articolo 111
:1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto
:2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento
:3. Qualora una controversia riguardi
:Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,
::* adottare misure di salvaguardia, conformemente
::* applicare
:4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità
====CAPO 4 - MISURE DI SALVAGUARDIA ====
;Articolo 112
:1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista
:2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
:3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.
;Articolo 113
:1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi
:2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
:3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono
:Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.
:4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
:5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo
:Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.
;Articolo 114
:1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
:2. È applicabile la procedura prevista
===PARTE VIII - MECCANISMO FINANZIARIO ===
;Articolo 115
:
;Articolo 116
:Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire,
;Articolo 117
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===PARTE IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ===
;Articolo 118
:1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE.
:Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.
:2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.
Line 689 ⟶ 684:
;Articolo 120
:Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai protocolli 41, 43 e 44, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA),
;Articolo 121
:Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:
::a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;
::b) nel quadro
::c) nel quadro della cooperazione tra
;Articolo 122
:I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni
;Articolo 123
Line 704 ⟶ 699:
::a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
::b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
::c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino
;Articolo 124
:Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui
;Articolo 125
Line 713 ⟶ 708:
;Articolo 126
:1. Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
:2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Åland. Tuttavia il governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata
::a) le disposizioni del presente accordo non ostano
:::i) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza
:::ii) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza
::b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;
::c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.
Line 723 ⟶ 718:
;Articolo 127
:Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.
:Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare
;Articolo 128
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:Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.
:Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.
:3. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
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Seguono le firme
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