Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/17: differenze tra le versioni

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:1. L'articoloL’articolo 34 dell'accordodell’accordo non pregiudica l'adozionel’adozione di disposizioni legislative o l'applicazionel’applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all'accessoall’accesso di paesi terzi ai loro mercati.
|CapitoloPrecedente=ELENCO DEI PROTOCOLLI
:Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall'accordodall’accordo si seguono le procedure stabilite nell'accordonell’accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.
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:1. L'articolo 34 dell'accordo non pregiudica l'adozione di disposizioni legislative o l'applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all'accesso di paesi terzi ai loro mercati.
:Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall'accordo si seguono le procedure stabilite nell'accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.
:In tutti gli altri casi le Parti contraenti informano in merito a dette misure il Comitato misto SEE e, laddove necessario, si adoperano per adottare disposizioni atte a garantire che tali misure non siano eluse nel territorio di altre Parti contraenti.
:Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l'elusionel’elusione.
:2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall'articolodall’articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all'internoall’interno della Comunità.
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