Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/16: differenze tra le versioni
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▲|NomePaginaCapitoloPrecedente=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
;Articolo 1
:Ai fini
;Articolo 2
:Durante il periodo di validità del permesso il lavoratore stagionale ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in conformità, rispettivamente, della legislazione della Svizzera e del Liechtenstein, alle stesse condizioni, rispettivamente, di un cittadino della Svizzera e del Liechtenstein e in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.
;Articolo 3
:Parte dei contributi di disoccupazione versati dai lavoratori stagionali è rimborsata, rispettivamente, dalla Svizzera e dal Liechtenstein agli Stati di residenza di detti lavoratori secondo la seguente procedura:
::a) Per ciascuno Stato
::b)
::c) Il rimborso è effettuato soltanto se il numero complessivo di lavoratori stagionali che risiedono nello Stato interessato è superiore, nel corso del periodo di riferimento, a 500 persone per quanto riguarda la Svizzera o a 50 persone per quanto riguarda il Liechtenstein.
;Articolo 4
:Le disposizioni sul rimborso dei contributi di disoccupazione contenute nelle convenzioni
;Articolo 5
:La validità del presente protocollo è limitata alla durata dei periodi di transizione definiti nel protocollo 15.
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