Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/16: differenze tra le versioni

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;Articolo 1
:Ai fini dell'applicazionedell’applicazione del presente protocollo e del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazioneall’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'internoall’interno della Comunità (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 416) per «lavoratore stagionale» si intende, per quanto concerne la Svizzera e il Liechtenstein, qualsiasi lavoratore cittadino di uno Stato membro della Comunità o di un altro Stato AELS (EFTA) che sia titolare di un permesso stagionale ai sensi, rispettivamente, della legislazione nazionale della Svizzera e del Liechtenstein per un periodo massimo di nove mesi.
;Articolo 2
:Durante il periodo di validità del permesso il lavoratore stagionale ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in conformità, rispettivamente, della legislazione della Svizzera e del Liechtenstein, alle stesse condizioni, rispettivamente, di un cittadino della Svizzera e del Liechtenstein e in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.
;Articolo 3
:Parte dei contributi di disoccupazione versati dai lavoratori stagionali è rimborsata, rispettivamente, dalla Svizzera e dal Liechtenstein agli Stati di residenza di detti lavoratori secondo la seguente procedura:
::a) Per ciascuno Stato l'ammontarel’ammontare complessivo dei contributi è determinato in funzione del numero di lavoratori stagionali cittadini di tale Stato che si trovano rispettivamente in Svizzera e nel Liechtenstein alla fine di agosto, della durata media della stagione, nonché delle retribuzioni e dei tassi di contribuzione all'assicurazioneall’assicurazione contro la disoccupazione rispettivamente della Svizzera e del Liechtenstein (quota del datore di lavoro e del lavoratore).
::b) L'importoL’importo rimborsato a ciascuno Stato corrisponde al 50 % dell'ammontaredell’ammontare complessivo dei contributi, calcolato conformemente alla lettera a).
::c) Il rimborso è effettuato soltanto se il numero complessivo di lavoratori stagionali che risiedono nello Stato interessato è superiore, nel corso del periodo di riferimento, a 500 persone per quanto riguarda la Svizzera o a 50 persone per quanto riguarda il Liechtenstein.
;Articolo 4
:Le disposizioni sul rimborso dei contributi di disoccupazione contenute nelle convenzioni sull'assicurazionesull’assicurazione contro la disoccupazione stipulate dalla Svizzera rispettivamente con la Francia (convenzione del 14 dicembre 1978), con l'Italial’Italia (convenzione del 12 dicembre 1978), con la Repubblica federale di Germania (convenzione del 17 novembre 1982), con l'Austrial’Austria (convenzione del 14 dicembre 1978) e con il Principato del Liechtenstein (convenzione del 15 gennaio 1979) rimangono in vigore durante i periodi di transizione.
;Articolo 5
:La validità del presente protocollo è limitata alla durata dei periodi di transizione definiti nel protocollo 15.