Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/12: differenze tra le versioni
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Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede
▲|NomePaginaCapitoloPrecedente=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
▲Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede l'uso di un marchio saranno negoziati su iniziativa della Comunità. La Comunità avvierà i negoziati muovendo dal presupposto che i Paesi terzi interessati concludano con gli Stati AELS (EFTA) accordi paralleli in materia, equivalenti a quelli da concludersi con la Comunità. Le Parti contraenti cooperano secondo le procedure generali di informazione e consultazione stabilite nell'accordo SEE. Le controversie che dovessero sorgere nelle relazioni con i Paesi terzi saranno risolte applicando le pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.
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