Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/VIII: differenze tra le versioni

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;Elenco di cui all'articolo 31
===INTRODUZIONE ===
:Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamentodell’ordinamento giuridico comunitario, quali:
:* preamboli,
:* destinatari degli atti comunitari,
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===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
;1. 361 X 1201P0032/62: Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni del Programma generale si intendono adattate come in appresso.
::a) Nel titolo III, primo comma, primo trattino il riferimento all'articoloall’articolo 55 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articoloall’articolo 32 dell'accordodell’accordo SEE.
::b) Nel titolo III, primo comma, secondo trattino il riferimento all'articoloall’articolo 56 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articoloall’articolo 33 dell'accordodell’accordo SEE.
::c) Nel titolo III, primo comma, terzo trattino il riferimento all'articoloall’articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articoloall’articolo 38 dell'accordodell’accordo SEE.
::d) Nel titolo VI, primo comma il riferimento all'articoloall’articolo 57, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articoloall’articolo 30 dell'accordodell’accordo SEE.
;2. 361 X 1202P0036/62: Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni del Programma generale si intendono adattate come in appresso.
::a) Nel titolo I, primo comma, la prima frase «... divenuti indipendenti dopo l'entratal’entrata in vigore del Trattato» non si applica.
::b) Al testo del titolo I è aggiunto il seguente comma:
:::«I riferimenti a paesi e territori d'oltremared’oltremare vanno letti alla luce delle disposizioni dell'articolodell’articolo 126 dell'accordodell’accordo SEE».
::c) Nel titolo V, primo comma, il riferimento all'articoloall’articolo 57, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articoloall’articolo 30 dell'accordodell’accordo SEE.
::d) Nel titolo VII il riferimento agli articoli 92 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento agli articoli 61 e seguenti dell'accordodell’accordo SEE.
;3. 373 L 0148: Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'internoall’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU n. L 172 del 28.6.1973, pag. 14)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) All'articoloAll’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, l'espressionel’espressione «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee» è sostituita dall'espressionedall’espressione «carta di soggiorno».
::b) L'articoloL’articolo 10 non si applica.
;4. 375 L 0034: Direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attivitàun’attività non salariata (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 10)
;5. 375 L 0035: Direttiva 75/35/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attivitàun’attività non salariata (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 14)
;6. 390 L 0364: Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 26)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::All'articoloAll’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, l'espressionel’espressione «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» è sostituita dall'espressionedall’espressione «carta di soggiorno».
;7. 390 L 0365: Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 28)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::All'articoloAll’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, l'espressionel’espressione «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» è sostituita dall'espressionedall’espressione «carta di soggiorno».
;8. 390 L 0366: Direttiva 90/366/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 30)
:Ai fini dell'accordodell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::All'articoloAll’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, l'espressionel’espressione «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» è sostituita dall'espressionedall’espressione «carta di soggiorno».
;9.: In deroga agli articoli da 31 a 35 dell'accordodell’accordo e alle disposizioni del presente allegato, l'Islandal’Islanda può continuare ad applicare le restrizioni vigenti alla data della firma dell'accordodell’accordo concernenti lo stabilimento di cittadini stranieri e di cittadini islandesi che non hanno il domicilio legale in Islanda nel contesto dei settori della pesca e della lavorazione del pesce.
;10.: In deroga agli articoli da 31 a 35 dell'accordodell’accordo e alle disposizioni del presente allegato la Norvegia può continuare ad applicare le restrizioni vigenti alla data della firma dell'accordodell’accordo concernenti lo stabilimento di cittadini stranieri nel contesto di attività legate alla pesca e per quanto riguarda società che possiedono o armano navi da pesca.
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