Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/IX: differenze tra le versioni
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▲|NomePaginaCapitoloPrecedente=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati
===ALLEGATO IX - SERVIZI FINANZIARI ===
Elenco di cui
INTRODUZIONE
Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari
- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
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si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
ADATTAMENTI SETTORIALI
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità previsto negli atti figuranti nel presente allegato, ai fini
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
I. Assicurazioni
i) Assicurazione diretta diversa
1. 364 L 0225: Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 878/64).
Ai fini
2. 373 L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio
- 376 L 0580: Direttiva 76/580/CEE del Consiglio del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13)
- 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare
- 387 L 0343: Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda
- 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
- 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
- 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio,
Ai fini
a)
«f) in Islanda
- Húsatryggingar Reykjavíkurborgar
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- Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
- Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance Immobilère du canton de Berne, Berne
- Fribourg/Freiburg: Établissement cantonal
- Glaurus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
- Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto
- Jura: Assurance Immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier
- Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern
- Neuchâtel: Établissement cantonal
- Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans
- Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
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- St. Gallen: Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen, St. Gallen,
- Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
- Vaud: Établissement
- Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug
- Zürich: Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich ».
b)
«- per quanto riguarda
"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"
- per quanto riguarda la Finlandia:
Line 64 ⟶ 59:
"Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag"
"Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening"
- per quanto riguarda
"Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag"
- per quanto riguarda il Liechtenstein:
Line 76 ⟶ 71:
"Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima",
"Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa" ».
c)
è applicabile la disposizione seguente:
Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 23 a 28 purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Prima di concludere tali accordi le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente. Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti.
d) Gli articoli 30, 31, 32 e 34 non si applicano;
è applicabile la disposizione seguente:
«Le imprese che praticano
e) Per quanto riguarda i rapporti con le imprese di assicurazioni dei paesi terzi di cui
1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto
2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora
c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.
3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base
3. 373 L 0240: Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse
Ai fini
Gli articoli 1, 2 e 5 non si applicano.
4. 378 L 0473: direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU n. L 151 del 7.6.1978, pag. 25).
Ai fini
5. 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare
6. 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
7. 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
- 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio,
ii) Assicurazione autoveicoli
8. 372 L 0166: Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo
- 372 L 0430: Direttiva 72/430/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 162)
- 384 L 0005: Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8
- 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33).
- 391 D 0323: Decisione della Commissione, del 30 maggio 1991, relativa
9. 384 L 0005: Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8
- 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33)
10. 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33)
iii) Assicurazione sulla vita
11. 379 L 0267: Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
- 390 L 0619: Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio,
Ai fini
a)
«La presente direttiva non riguarda le operazioni dei fondi collettivi di pensione prescritti dalla legge finlandese sulle pensioni dei lavoratori dipendenti (TEL) e dalla normativa connessa. Tuttavia le autorità finlandesi consentono in modo non discriminatorio a tutti i cittadini e a tutte le imprese delle Parti contraenti di svolgere, conformemente alla legislazione finlandese, le attività di cui
- proprietà di
- costituzione di nuove imprese o gruppi di assicurazioni, compresi i fondi collettivi di pensione, o partecipazione nei medesimi.».
b)
«- per quanto riguarda
"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"
- per quanto riguarda la Finlandia:
Line 123 ⟶ 118:
"Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag"
"Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening"
- per quanto riguarda
"Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag"
- per quanto riguarda il Liechtenstein:
Line 136 ⟶ 131:
"Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa"
"Stiftung"/"Fondation"/"Fondazione"».
c)
è applicabile la disposizione seguente:
Le imprese di assicurazione sulla vita, delle quali
Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi
d)
è applicabile la disposizione seguente:
Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 27 a 31 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente prima di concludere tali accordi.
Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti.
e) Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di assicurazioni di paesi terzi di cui
1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto
2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora
c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.
3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base
f)
12. 390 L 0619: Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio,
Ai fini
Articolo 9: vedi adattamento della direttiva del Consiglio 79/267/CEE, di cui alla lettera e).
iv) Altri problemi
13. 377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare
Ai fini
a)
«in Austria:
- Versicherungsmakler
Line 175 ⟶ 170:
- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore
- Broker».
b)
«in Austria:
- Versicherungsvertreter
Line 195 ⟶ 190:
in Svizzera:
- Versicherungs-Generalagent
- Agent général
- Agente generale
- Versicherungsagent
- Agent
- Agente
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur
- Ispettore
c)
«in Islanda:
- Vátryggingasöluma sur
Line 211 ⟶ 206:
i) Coordinamento della normativa in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
14. 373 L 0183: Direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (GU n. L 194 del 16.7.1973, pag. 1, rettificata dalla GU n. L 320 del 21.11.1973, pag. 26 e GU n. L 17 del 22.1.1974, pag. 22).
Ai fini
a) Gli articoli 1, 2, 3 e 6 della direttiva non si applicano.
b)
15. 377 L 0780: Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
- 386 L 0524: Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che modifica la direttiva 77/780/CEE per quanto riguarda
- 389 L 0646: Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
Ai fini
a)
b)
«- in Austria: delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico
- in Islanda: della "Byggingarsjodir rikisins"
- in Liechtenstein: della "Liechtensteinische Landesbank"
- in Svezia: della "Svenska skeppshypotekskassan"».
c)
16. 389 L 0646: Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
Ai fini
a) Per quanto riguarda le relazioni con gli enti creditizi di paesi terzi di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva, si applica quanto segue:
1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati agli enti creditizi dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto
2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente ad enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di enti creditizi di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali enti creditizi restrizioni non imposte agli enti creditizi della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali enti creditizi sono valide unicamente nella giurisdizione di tale paese, salvo qualora
c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli enti creditizi o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.
3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base
b)
c)
ii) Requisiti e norme in materia prudenziale
17. 389 L 0299: Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16).
18. 389 L 0647: Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14).
Ai fini
a) I prestiti garantiti completamente da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente ricevono la stessa ponderazione applicata alle ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale conformemente alle disposizioni contenute
b)
c) Anteriormente al 1° gennaio 1993
19. 391 L 0031: Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20).
iii) Vigilanza e conti
20. 383 L 0350: Direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 18).
21. 386 L 0635: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio,
Ai fini
22. 389 L 0117: Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro (GU n. L 44 del 16.2.1989, pag. 40).
Ai fini
23. 391 L 0308: Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione
Modalità per
Un esperto di ogni Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato di contatto in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite, di cui
A tempo debito la Commissione delle Comunità europee informa i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente.
III. Borsa e valori mobiliari
i) Transazioni e quotazioni di borsa
24. 379 L 0279: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per
- 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento
Ai fini
25. 380 L 0390: Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per
- 387 L 0345: Direttiva 87/345/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 81)
- 390 L 0211: Direttiva 90/211/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una Borsa valori (GU n. L 112 del 3.5.1990, pag. 24).
Ai fini
a)
b)
26. 382 L 0121: Direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 48 del 20.2.1982, pag. 26).
Ai fini
27. 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento
Ai fini
28. 389 L 0298: Direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per
Ai fini
a) Le disposizioni
b)
29. 389 L 0592: Direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) (GU n. L 334 del 18.11.1989, pag. 30).
Ai fini
a)
b)
ii) Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)
30. 385 L 0611: Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi
- 388 L 0220: Direttiva 88/220/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi
Ai fini
ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
31. 374 X 0165: Raccomandazione 74/165/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1974, relativa
32. 381 X 0076: Raccomandazione 81/76/CEE della Commissione,
33. 385 X 0612: Raccomandazione 85/612/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa
34. 387 X 0062: Raccomandazione 87/62/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 10).
35. 387 X 0063: Raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa
36. 390 X 0109: Raccomandazione 90/109/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (GU n. L 67 del 15.3.1990, pag. 39).
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