L. 21 luglio 1861, n. 141, che autorizza il Governo a concedere una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone: differenze tra le versioni

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Legge che autorizza il Governo a concedere una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone.


21 luglio 1861


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA


Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Art. 1.


Il Governo è autorizzato a concedere una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone con facoltà di fare argomento di concessioni distinte le sezioni dirette da Brescia a Cremona e da Cremona a Pavia.


Art. 2.


La concessione della suddetta strada ferrata potrà essere data per novantanove anni a quella o quelle Società che offriranno condizioni migliori per l'interesse dello Stato, salvo sempre il diritto di prelazione spettante alla Società delle strade ferrate Lombarde e dell'Italia centrale, a norma dell'art. 17 della convenzione del 25 giugno 1860.


Art. 3.


Sarà accordata ai concessionari una garanzia per parte dello Stato di un minimum di un'annua rendita lorda non eccedente le lire venticinquemila per chilometro.


Art. 4.


L'andamento generale della linea sarà determinato per Decreto Reale sulla proposta dei Ministri dei Lavori pubblici e della Guerra.


Art. 5.


I concessionari saranno tenuti a presentare all'approvazione del Governo gli studi particolareggiati della sezione diretta a Brescia entro due mesi, e di quella diretta a Pavia entro tre mesi dal giorno in cui loro sarà stata officialmente annunciata la concessione.

Il Governo sarà tenuto a partecipare ai concessionari le proprie risoluzioni riguardo all'approvazione degli studi medesimi entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione.


Art. 6.


Dentro quindici giorni dalla partecipazione ufficiale della concessione i concessionari dovranno dare una cauzione per la sezione di Brescia di un milione di lire e per la sezione di Pavia di lire cinquecentomila.

Dette cauzioni potranno essere prestate in cartelle di rendila dello Stato cinque per cento al valore nominale.


Art. 7.


I concessionari saranno obbligati ad aver compiuti i lavori ed aperte al pubblico servizio le parti della linea da Brescia a Cremona e Codogno entro due anni, e la parte da Codogno a Pavia entro tre dalla data della concessione.


Art. 8.


Una metà delle cauzioni indicate nell'art. 5 verrà restituita ai concessionari quando essi giustificheranno di aver eseguito tanti lavori per un ammontare triplo, l'altra metà sarà restituita dopo il termine dei lavori ed il collaudo definitivo.


Art. 9.


Tutte le disposizioni della convenzione stipulata il 25 giugno 1860 con la Società delle strade ferrate Lombarde e dell'Italia centrale, nonché le relative modificazioni introdotte colla legge 8 luglio 1860, n.° 4241, dovranno in generale essere applicate alla concessione della linea Brescia - Pavia per Cremona e Pizzighettone, in quanto non sia ad esse derogato colla presente legge.

La tariffa da stabilirsi per la linea Brescia - Pavia per Cremona e Pizzighettone sarà quella che nella suddetta convenzione 25 giugno 1860 fu pattuita per le ferrovie Lombarde.


Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Dat. a Torino addì 21 luglio 1861.


VITTORIO EMANUELE


Luogo del Sigillo. F. Il Guardasigilli Miglietti.


U. Peruzzi.

Pietro Bastogi.