Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XIV: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ALLEGATIALLEGATO XIV - CONCORRENZA
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XIV
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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|NomePaginaCapitoloSuccessivo=
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;Elenco di cui all'articolo 60
===ALLEGATO XIV - CONCORRENZA ===
===INTRODUZIONE ===
Elenco di cui all'articolo 60
INTRODUZIONE
Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
- preamboli,
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- procedure di informazione e di notificazione;
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
 
===ADATTAMENTI SETTORIALI ===
Ai fini dell'accordo e salvo qualora sia altrimenti previsto, le disposizioni del presente allegato si intendono adattate come in appresso.
I. Il termine «Commissione» va letto «organo di vigilanza competente».
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VIII. I termini «Alta Autorità» vanno letti «organo di vigilanza competente».
Fatte salve le disposizioni sul controllo delle concentrazioni, i termini «organo di vigilanza competente» contenuti nelle disposizioni sotto menzionate vanno letti «gli organi di vigilanza competenti a decidere in merito a un caso ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE».
 
===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
A. Controllo delle concentrazioni
1. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato in GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13)
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c) Nel titolo dell'articolo 3 i termini «non soggette al trattato» sono sostituiti dai termini «non soggette al protocollo 25 dell'accordo SEE».
d) L'articolo 11 non si applica.
 
===ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO ===
Nell'applicare gli articoli da 53 a 60 dell'accordo SEE e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:
====Controllo delle concentrazioni ====
16. C/203/90/pag. 5: Progetto di comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 5)
17. C/203/90/pag. 10: Progetto di comunicazione della Commissione concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra le imprese (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 10)
====Accordi di distribuzione esclusiva ====
18. C/101/84/pag. 2: Comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo (GU n. C 101 del 13.4.1984, pag. 2)
19. C/17/85/pag. 4: Comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela (GU n. C 17 del 18.1.1985, pag. 4)
====Altri atti ====
20. 362 X 1224 (01): Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24.12.1962, pag. 2921/62)
21. C/75/68/pag. 3: Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29.7.1968, pag. 3, rettificata in GU n. C 84 del 28.8.1968, pag. 14)