Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVI: differenze tra le versioni

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===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
;1. 371 L 0304: Direttiva del Consiglio 71/304/CEE, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 1).
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) L'elenco delle attività professionali è sostituito dall'allegato II della direttiva 89/440/CEE.
::b) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;
::per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;
::durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra questi Stati e le altre Parti contraenti.
;2. 371 L 0305: Direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 5), modificata da:
-:* 389 L 0440: Direttiva del Consiglio 89/440/CEE del 18 luglio 1989 (GU n. L 210 del 21.7.1989, pag. 1)
-:* 390 D 0380: Decisione della Commissione 90/380/CEE, del 13 luglio 1990, relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio (GU n. L 187 del 19.7.1990, pag. 55)
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;
::per la Svizzera, le misure necessarie a conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;
::durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
::b) All'articolo 4, lettera a) i termini «conformemente al trattato CEE» vanno letti «conformemente all'accordo SEE».
::c) All'articolo 4bis, paragrafi 1 e 3, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, Liechtenstein e Svizzera, con tale denominazione per IVA si intende:
-:::* «Liikevaihtovero/omsättningsskatt» in Finlandia;
-:::* «Warenumsatzsteuer» nel Liechtenstein;
-:::* «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» in Svizzera.
::d) All'articolo 4bis, paragrafo 2 il controvalore dei limiti in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993; esso è riveduto in linea di principio ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
::e) Il testo dell'articolo 24 è integrato come segue:
:::«- per l'Austria, "Firmenbuch" "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
:::per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";
:::per l'Islanda, "Firmaskrà";
:::per il Liechtenstein, "Gewerberegister";
:::per la Norvegia, "Foretaksregisteret";
:::per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret";
:::per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio"».
::f) All'articolo 30bis, paragrafo 1 la data del 31 ottobre 1993 è sostituita dal 31 ottobre 1995.
::g) L'allegato I è integrato dall'appendice 1 del presente allegato.
;3. 377 L 0062: Direttiva del Consiglio 77/62/CEE, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 13 del 15.1.1977, pag. 1), modificata e integrata da:
-:* 380 L 0767: Direttiva del Consiglio 80/767/CEE, del 22 luglio 1980, che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 215 del 18.8.1980, pag. 1), modificata dalla direttiva 88/295/CEE
-:* 388 L 0295: Direttiva del Consiglio 88/295/CEE, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU n. L 127 del 20.5.1988, pag. 1).
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;
::per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;
::durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
::b) All'articolo 2 bis il riferimento all'«articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato» è sostituito dal riferimento all'«articolo 123 dell'accordo SEE».
::c) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende:
-:::* «Liikevaihtovero/omsättningsskatt» in Finlandia;
-:::* «Warenumsatzsteuer» nel Liechtenstein;
-:::* «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» in Svizzera.
::d) Restando inteso che la soglia espressa in ecu si applica unicamente all'interno del SEE, nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) è soppresso quanto segue:
-:::* nella prima frase i termini «e la soglia fissata dall'accordo GATT espressa in ecu»;
-:::* nella seconda frase i termini «e dell'ecu espresso in DSP».
::e) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il controvalore delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993.
::f) All'articolo 9, paragrafo 1 la data del 1° gennaio 1989 è sostituita dal 1° gennaio 1993.
::g) All'articolo 20, paragrafo 4 i termini «nel termine previsto all'articolo 30» vanno letti «anteriormente al 1° gennaio 1993».
::h) Il testo dell'articolo 21 è integrato come segue:
:::«- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
:::- per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";
:::- per l'Islanda, "Firmaskrà";
:::- per il Liechtenstein, "Gewerberegister";
:::- per la Norvegia, "Foretaksregisteret";
:::- per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret";
:::- per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio"».
::i) All'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) la data del 31 ottobre 1991 è sostituita dal 31 ottobre 1994.
::j) L'allegato I della direttiva 80/676/CEE è integrato dall'appendice 2 del presente allegato.
::k) L'allegato I della direttiva 88/295/CEE è integrato dall'appendice 3 del presente allegato.
;4. 390 L 0531: Direttiva del Consiglio 90/531/CEE, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29.10.1990, pag. 1).
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;
::per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;
::durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
::b) Per la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore il 1° gennaio 1995 o ad una data anteriore, ove la Norvegia abbia notificato di essersi conformata alla direttiva. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra la Norvegia e le altre Parti contraenti.
::c) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) il riferimento all'«articolo 36 del trattato» va letto come riferimento all'«articolo 13 dell'accordo SEE».
::d) All'articolo 11, punto 1 i termini «conformemente al trattato» vanno letti «conformemente all'accordo SEE».
::e) All'articolo 12, paragrafi 1 e 6, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende:
-:::* «Liikevaihtovero/omsättningsskatt» in Finlandia;
-:::* «Warenumsatzsteuer» nel Liechtenstein;
-:::* «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» in Svizzera.
::f) All'articolo 27, paragrafo 5 il riferimento all'«articolo 93, paragrafo 3 del trattato» è sostituito dal riferimento all'«articolo 62 dell'accordo SEE».
::g) All'articolo 29 con il termine «paesi terzi» si intendono i «paesi diversi dalle Parti contraenti dell'accordo SEE».
::h) All'articolo 29, paragrafo 1 il termine «Comunità» va letto «Comunità, per quanto riguarda gli enti comunitari, o Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli enti di tali Stati».
::i) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini «imprese della Comunità» vanno letti «imprese della Comunità, per quanto riguarda gli accordi comunitari, o imprese degli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli accordi degli Stati AELS (EFTA)».
::j) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini «della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi» vanno letti «o della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi o degli Stati AELS (EFTA) nei confronti dei paesi terzi».
::k) All'articolo 29, paragrafo 5 i termini «con decisione del Consiglio» vanno letti «con decisione nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE».
::l) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 6 va letto come in appresso:
:::«Nel quadro delle disposizioni istituzionali generali stabilite dall'accordo SEE, sono presentate relazioni annuali sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità e dell'AELS (EFTA) agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.
:::Nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE, le disposizioni del presente articolo possono essere modificate alla luce di questi sviluppi.».
::m) Per consentire agli enti aggiudicatori nel SEE di applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29, le Parti contraenti assicurano che i fornitori stabiliti sui loro rispettivi territori determinino l'origine dei prodotti nelle loro offerte per gli appalti di forniture conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 1).
::n) Al fine di conseguire il massimo grado di convergenza l'articolo 29 è applicato nel quadro del SEE fermo restando che:
-:::* l'applicazione del paragrafo 3 lascia impregiudicato l'attuale livello di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi;
-:::* le Parti contraenti agiscono in stretta consultazione nei loro negoziati con i paesi terzi.
::L'applicazione di tale regime è riveduta congiuntamente nel corso del 1996.
::o) All'articolo 30 i controvalori delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) sono calcolati in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993. In linea di principio essi sono riveduti ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995.
::p) Gli allegati da I a X sono integrati rispettivamente dalle appendici da 4 a 13 del presente allegato.
;5. 389 L 0665: Direttiva del Consiglio 89/665/CEE, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;
::per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;
::durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
::b) All'articolo 2, paragrafo 8 il riferimento all'«articolo 177 del trattato» va letto come riferimento ai «criteri fissati dalla Corte di giustizia nell'interpretazione dell'articolo 177 del trattato» (1).
;6. 371 R 1182: Regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU n. L 124 dell'8.6.1971, pag. 1) (2).
:Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
::a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;
::per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;
::durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione del regolamento è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
::b) Per «atti del Consiglio e della Commissione» si intendono gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato.
 
===ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO ===