Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVI: differenze tra le versioni

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===ADATTAMENTI SETTORIALI ===
:1. Ai fini dell'applicazione delle direttive 71/305/CEE, 89/440/CEE e 90/531/CEE, citate nel presente allegato, valgono le seguenti disposizioni:
fintantoché non verrà instaurata la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'articolo 28 dell'accordo, le Parti contraenti si impegnano ad assicurare:
-:* il libero accesso effettivo al personale essenziale degli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche;
-:* l'accesso senza discriminazioni ai permessi di lavoro per gli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche.
:2. Quando gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato rendono necessaria la pubblicazione di bandi o documenti valgono le seguenti disposizioni:
::a) la pubblicazione di bandi e altri documenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel Tenders Electronic Daily (TED), prescritta dagli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato, è effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
::b) i bandi degli Stati AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in almeno una delle lingue comunitarie. Essi sono pubblicati nelle lingue comunitarie nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel Tenders Electronic Daily (TED). Non è invece richiesta la traduzione dei bandi comunitari nelle lingue degli Stati AELS (EFTA).
:3. Nell'applicazione della parte VII, capo 3, dell'accordo in materia di vigilanza ai fini del presente allegato, la competenza per la vigilanza relativa a presunte violazioni spetta alla Commissione delle Comunità europee se la presunta violazione viene commessa da un contraente nella Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) se viene commessa da un contraente in uno Stato AELS (EFTA).
 
===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===