Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVIII: differenze tra le versioni

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;22. 375 L 0129: Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)
;23. 377 L 0187: Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26)
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «nel campo di applicazione territoriale del trattato» vanno letti «nel campo di applicazione territoriale dell'accordo SEE».
;24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:
-:* 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1987 (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11)
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) Nella sezione I dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
:::«F. AUSTRIA
:::1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.
:::2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.
:::G. LIECHTENSTEIN
:::I soci o gli azionisti aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante in una società di persone o di capitali.
:::H. ISLANDA
:::1. I membri del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, dopo che la situazione finanziaria della società si è notevolmente aggravata.
:::2. I detentori di una quota pari al 5 % o più del capitale di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.
:::3. Il direttore generale di una società dichiarata fallita o quanti, a motivo della loro attività nella società, avevano una visione tale della situazione finanziaria della società da non poter ignorare l'imminenza del fallimento nel periodo in cui era percepito lo stipendio.
:::4. Il coniuge di chi si trovasse in una delle situazioni specificate ai punti 1, 2 e 3, nonché i suoi parenti diretti e i rispettivi coniugi.
:::I. SVEZIA
:::Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda».
::b) Nella sezione II dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
:::«E. LIECHTENSTEIN
:::Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia.
:::F. SVIZZERA
:::Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia».