Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/X: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{diritto
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ALLEGATIALLEGATO X - SERVIZI AUDIOVISIVI
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/X
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
Riga 10:
|NomePaginaCapitoloSuccessivo=
}}
;Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2
===ALLEGATO X - SERVIZI AUDIOVISIVI ===
===INTRODUZIONE ===
Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2
:Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
INTRODUZIONE
-:* preamboli,
Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
-:* destinatari degli atti comunitari,
- preamboli,
-:* territori o lingue della Comunità,
- destinatari degli atti comunitari,
-:* diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- territori o lingue della Comunità,
-:* procedure di informazione e di notificazione,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
 
===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
;1. 389 L 0552: Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::a) Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le opere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva comprendono anche le opere realizzate, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, da e con produttori stabiliti in paesi terzi europei con i quali lo Stato AELS (EFTA) in questione ha accordi a tal fine.
::La Parte contraente che intenda concludere un accordo, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, ne informa il Comitato misto SEE. Su richiesta di una qualsivoglia Parte contraente possono aver luogo consultazioni sui contenuti di tali accordi.
::b) Nell'articolo 15 della direttiva è aggiunto il testo seguente:
:::«Gli Stati AELS (EFTA) sono liberi di ingiungere alle compagnie di distribuzione via cavo che operano sul loro territorio di criptare od oscurare la pubblicità di bevande alcoliche. Tale eccezione non implica la limitazione della ritrasmissione di parti di programmi televisivi diversi dalla pubblicità di bevande alcoliche. Le Parti contraenti riesamineranno congiuntamente detta eccezione nel 1995».