Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/21: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ProtocolliPROTOCOLLO 21 <br />sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/21
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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}}
;Articolo 1
===PROTOCOLLO 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese ===
:All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuite competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in modo che l'Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo.
Articolo 1
All:La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l'Autoritàattuazione didei vigilanzaprincipi AELSenunciati (EFTAnell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), innegli unarticoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo, frain glimodo Statida AELSgarantire (EFTA)che la Commissione delle Comunità europee disponga, sononell'ambito attribuitedell'accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui disponeessa la Commissione delle Comunità europeedispone, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in modo che l'Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo.
;Articolo 2
La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l'attuazione dei principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo, in modo da garantire che la Commissione delle Comunità europee disponga, nell'ambito dell'accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui essa dispone, al momento della firma, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
:Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell'accordo, vengano adottati nuovi atti per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell'accordo o per modificare gli atti citati nell'articolo 3 del presente protocollo, l'accordo che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l'Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.
Articolo 2
;Articolo 3
Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell'accordo, vengano adottati nuovi atti per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell'accordo o per modificare gli atti citati nell'articolo 3 del presente protocollo, l'accordo che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l'Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.
:1. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV dell'accordo, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea risultano dagli atti seguenti:
Articolo 3
::Controllo delle concentrazioni
1. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV dell'accordo, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea risultano dagli atti seguenti:
:::1. 389 R 4064: Articoli da 6 a 25 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), rettificato nella GU n. L 257 del 21.9.1990, pag. 13)
Controllo delle concentrazioni
1:::2. 389390 R 40642367: Articoli da 6 a 25 del regolamentoRegolamento (CEE) n. 40642367/8990 deldella ConsiglioCommissione, del 2125 dicembreluglio 19891990, relativo alalle controllonotificazioni, delleai operazionitermini e alle audizioni di concentrazionecui traal impreseregolamento (GUCEE) n. L 3954064/89 del 30.12.1989,Consiglio pag.relativo 1),al rettificatocontrollo nelladelle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 257219 del 2114.98.1990, pag. 135)
::Norme procedurali generali
2. 390 R 2367: Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5)
:::3. 362 R 0017: Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962. Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da:
Norme procedurali generali
3.:::* 362 R 00170059: Regolamento n. 1759 del Consiglio del 63 febbraioluglio 1962. Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 1358 del 2110.27.1962, pag. 2041655/62), modificato da:
-362:::* 363 R 00590118: Regolamento n. 59118 del 35 luglionovembre 19621963 (GU n. 58162 del 10.7.196211.1963, pag. 16552696/6263)
-363:::* 371 R 01182822: Regolamento (CEE) n. 1182822/71 del 5Consiglio novembredel 20 dicembre 19631971 (GU n. 162L 285 del 729.1112.19631971, pag. 2696/6349)
:::* 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)
-371 R 2822: Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49)
-:::* 1 7279 BH: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (GU n. L 73291 del 2719.311.19721979, pag. 9293)
-:::* 1 7985 HI: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica ellenicaportoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291302 del 1915.11.19791985, pag. 93165)
:::4. 362 R 0027: Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962. Primo Regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (relativo alla forma, al contenuto e ad altre modalità riguardanti le domande e le notificazioni) (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118/62), modificato da:
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 165)
:::* 368 R 1133: Regolamento (CEE) n. 1133/68 del 26 luglio 1968 (GU n. L 189 dell'1.8.1968, pag. 1)
4. 362 R 0027: Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962. Primo Regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (relativo alla forma, al contenuto e ad altre modalità riguardanti le domande e le notificazioni) (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118/62), modificato da:
-368:::* 375 R 11331699: Regolamento (CEE) n. 11331699/6875 del 262 luglio 19681975 (GU n. L 189172 del dell'13.87.19681975, pag. 111)
-375:::* R179 1699H: RegolamentoAtto (CEE)relativo n.alle 1699/75condizioni deldi 2adesione lugliodella 1975Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 172291 del 319.711.19751979, pag. 1194)
-179 H:::* Atto385 relativoR alle2526: condizioniRegolamento di(CEE) adesionen. della2526/85 Repubblica ellenica e aglidel adattamenti5 deiagosto trattati1985 (GU n. L 291240 del 197.119.19791985, pag. 941)
-385:::* R1 85 2526I: RegolamentoAtto (CEE)relativo n.alle 2526/85condizioni di adesione del 5Regno agostodi 1985Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 240302 del 715.911.1985, pag. 1166)
:::5. 363 R 0099: Regolamento n. 99/63 della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63).
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166)
::Trasporti
5. 363 R 0099: Regolamento n. 99/63 della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63).
:::6. 362 R 0141: Regolamento n. 141/62 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti, modificato dai regolamenti n. 165/65/CEE e n. 1002/67/CEE (GU n. 124 del 28.11.1962, pag. 2751/62).
Trasporti
6:::7. 362368 R 01411017: RegolamentoArticolo 6 e articoli da 10 a 31 del regolamento (CEE) n. 1411017/6268 del Consiglio, del 2619 novembreluglio 19621968, relativo alla non all'applicazione deldi regolamentoregole n.di 17 del Consiglioconcorrenza alai settore dei trasporti ferroviari, modificatosu daistrada regolamentie n.per 165/65/CEEvie e n. 1002/67/CEEnavigabili (GU n. 124L 175 del 2823.117.19621968, pag. 2751/621).
:::8. 369 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1).
7. 368 R 1017: Articolo 6 e articoli da 10 a 31 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1).
8:::9. 369 R 16291630: Regolamento (CEE) n. 16291630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunceaudizioni previste all'articolo 1026, delleparagrafi domande previste all'articolo 121 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1,2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 111).
9:::10. 369374 R 16302988: Regolamento (CEE) n. 16302988/6974 delladel CommissioneConsiglio, dell'8del 26 agostonovembre 19691974, relativo allealla audizioniprescrizione previstein all'articolomateria 26,di paragrafi 1azioni e 2di esecuzione nel settore del regolamentodiritto (CEE)dei n.trasporti 1017/68e deldella Consiglioconcorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 209319 del 2129.811.19691974, pag. 111).
10:::11. 374386 R 29884056: RegolamentoSezione II del regolamento (CEE) n. 29884056/7486 del Consiglio, del 2622 novembredicembre 19741986, relativoche alladetermina prescrizionele in materiamodalità di azioniapplicazione edegli diarticoli esecuzione85 nele settore86 del dirittotrattato deiai trasporti e della concorrenza della Comunità economica europeamarittimi (GU n. L 319378 del 2931.1112.19741986, pag. 14).
11:::12. 386 R 40564260: SezioneRegolamento II(CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378376 del 31.12.19861988, pag. 41).
12:::13. 386387 R 42603975: Regolamento (CEE) n. 42603975/8887 delladel CommissioneConsiglio, del 1614 dicembre 19881987, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione deglidelle articoliregole 85di econcorrenza 86alle delimprese trattato aidi trasporti marittimiaerei (GU n. L 376374 del 31.12.19881987, pag. 1)., modificato da:
13.:::* 387391 R 39751284: Regolamento (CEE) n. 39751284/87 del Consiglio,91 del 14 dicembremaggio 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei1991 (GU n. L 374122 del 3117.125.19871991, pag. 12), modificato da:.
:::14. 388 R 4261: Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10).
-391 R 1284: Regolamento (CEE) n. 1284/91 del 14 maggio 1991 (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 2).
:2. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:
14. 388 R 4261: Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10).
::1. Articolo 65, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma, paragrafo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 (CECA).
2. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:
1::2. Articolo 6566, paragrafo 2, terzosecondo, quartoterzo e quintoquarto comma, paragrafo 3, paragrafoparagrafi 4, secondo comma5 e paragrafo 56 (CECA).
::3. 354 D 7026: Decisione n. 26/54-Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 4 del trattato (GU n. 9 CECA dell'11.5.1954, pag. 350/54).
2. Articolo 66, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, paragrafi 4, 5 e 6 (CECA).
3::4. 354378 DS 70260715: Decisione n. 26715/54-Alta78/CECA della AutoritàCommissione, del 6 maggioaprile 19541978, portanterelativa regolamentoalla relativoprescrizione allein informazionimateria dovutedi inazioni applicazionee dell'articolodi 66,esecuzione paragrafonel 4campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU n. 9L CECA94 dell'118.54.19541978, pag. 350/5422).
4::5. 378384 S 07150379: Decisione n. 715379/7884/CECA della Commissione, del 615 aprilefebbraio 19781984, relativa allache prescrizionedefinisce ini materiapoteri didegli azioniagenti e didei esecuzionemandatari neldella campoCommissione diincaricati applicazionedegli delaccertamenti previsti dal trattato cheCECA istituiscee ladalle Comunitàdecisioni europeaadottate delper carbonela esua dell'acciaioapplicazione (GU n. L 9446 del dell'816.42.19781984, pag. 2223).
;Articolo 4
5. 384 S 0379: Decisione n. 379/84/CECA della Commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione (GU n. L 46 del 16.2.1984, pag. 23).
:1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo intervenuti dopo l'entrata in vigore del medesimo e per i quali le parti intendono avvalersi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo sono notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo. Fino a quando non siano stati notificati non può essere adottata alcuna decisione in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo.
Articolo 4
:2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate quando:
1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo intervenuti dopo l'entrata in vigore del medesimo e per i quali le parti intendono avvalersi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo sono notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo. Fino a quando non siano stati notificati non può essere adottata alcuna decisione in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo.
2.::a) Ilvi paragrafopartecipano 1imprese nondi siun applicasolo agliStato membro della Comunità o di un solo Stato AELS (EFTA) e gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate quando:non riguardano l'importazione o l'esportazione tra le Parti contraenti;
::b) vi partecipano soltanto due imprese e gli accordi hanno unicamente per effetto di:
a) vi partecipano imprese di un solo Stato membro della Comunità o di un solo Stato AELS (EFTA) e gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non riguardano l'importazione o l'esportazione tra le Parti contraenti;
:::i) limitare la libertà di uno dei contraenti di determinare i prezzi o le condizioni contrattuali per la rivendita di merci che ha acquistato dall'altro contraente; oppure
b) vi partecipano soltanto due imprese e gli accordi hanno unicamente per effetto di:
:::ii) imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni al diritto di utilizzare tali procedimenti o cognizioni;
i) limitare la libertà di uno dei contraenti di determinare i prezzi o le condizioni contrattuali per la rivendita di merci che ha acquistato dall'altro contraente; oppure
::c) hanno come unico oggetto:
ii) imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni al diritto di utilizzare tali procedimenti o cognizioni;
:::i) l'elaborazione o l'applicazione uniforme di norme e tipi, oppure
c) hanno come unico oggetto:
:::ii) la ricerca e lo sviluppo in comune, oppure
i) l'elaborazione o l'applicazione uniforme di norme e tipi, oppure
:::iii) la specializzazione nella fabbricazione di prodotti, compresi gli accordi necessari a conseguire tale obiettivo
ii) la ricerca e lo sviluppo in comune, oppure
::::* quando i prodotti che sono oggetto della specializzazione non rappresentano, in una parte sostanziale del territorio cui si applica l'accordo, più del 15% del fatturato realizzato con prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore per caratteristiche, prezzo e uso, e
iii) la specializzazione nella fabbricazione di prodotti, compresi gli accordi necessari a conseguire tale obiettivo
::::* quando il fatturato totale annuo delle imprese partecipanti non supera 200 milioni di ecu.
-quando i prodotti che sono oggetto della specializzazione non rappresentano, in una parte sostanziale del territorio cui si applica l'accordo, più del 15% del fatturato realizzato con prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore per caratteristiche, prezzo e uso, e
:Questi accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.
-quando il fatturato totale annuo delle imprese partecipanti non supera 200 milioni di ecu.
;Articolo 5
Questi accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.
:1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e per i quali gli interessati intendono avvalersi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, sono notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
Articolo 5
1:2. GliIl paragrafo 1 non si applica agli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo, esistentiche allarientrano datanelle dicategorie entrataindicate inall'articolo vigore4, delparagrafo medesimo2 edel perpresente iprotocollo; qualiessi glipossono interessati intendono avvalersi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, sonoessere notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
;Articolo 6
2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo; essi possono essere notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.
:Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente indica la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto. Questa data può essere anteriore a quella della notifica per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 del presente protocollo o per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo che siano stati notificati nei termini ivi fissati.
Articolo 6
;Articolo 7
Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente indica la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto. Questa data può essere anteriore a quella della notifica per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 del presente protocollo o per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo che siano stati notificati nei termini ivi fissati.
:1. Se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e notificati nei termini previsti all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera che non siano più soggetti al divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo, o che rispondano alle condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3 dello stesso, il divieto stabilito all'articolo 53, paragrafo 1 si applica solo per il periodo fissato dall'organo di vigilanza competente. Una decisione dell'organo di vigilanza competente adottata in applicazione di quanto sopra non può essere opposta alle imprese ed associazioni di imprese che non abbiano dato il loro assenso espresso alla notificazione.
Articolo 7
:2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo, che siano stati notificati nei sei mesi successivi a tale data.
1. Se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e notificati nei termini previsti all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera che non siano più soggetti al divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo, o che rispondano alle condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3 dello stesso, il divieto stabilito all'articolo 53, paragrafo 1 si applica solo per il periodo fissato dall'organo di vigilanza competente. Una decisione dell'organo di vigilanza competente adottata in applicazione di quanto sopra non può essere opposta alle imprese ed associazioni di imprese che non abbiano dato il loro assenso espresso alla notificazione.
;Articolo 8
2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo, che siano stati notificati nei sei mesi successivi a tale data.
:Le domande e le notifiche presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell'accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.
Articolo 8
:L'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo e dell'articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l'attuazione dell'accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande e le notifiche sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo.
Le domande e le notifiche presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell'accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.
;Articolo 9
L'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo e dell'articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l'attuazione dell'accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande e le notifiche sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo.
:Le ammende per violazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo non possono essere inflitte per atti compiuti anteriormente alla notifica degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui agli articoli 5 e 6 del presente protocollo che siano stati notificati entro i termini ivi stabiliti.
Articolo 9
;Articolo 10
Le ammende per violazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo non possono essere inflitte per atti compiuti anteriormente alla notifica degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui agli articoli 5 e 6 del presente protocollo che siano stati notificati entro i termini ivi stabiliti.
:Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l'assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall'accordo.
Articolo 10
;Articolo 11
Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l'assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall'accordo.
:Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all'allegato XIV.
Articolo 11
;Articolo 12
Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all'allegato XIV.
:Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo.
Articolo 12
;Articolo 13
Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo.
:Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un'esenzione individuale rilasciata in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell'entrata in vigore dell'accordo continuano a beneficiare dell'esenzione riguardo alle disposizioni dell'accordo fino alla data in cui scade l'esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest'ultima è anteriore.
Articolo 13
Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un'esenzione individuale rilasciata in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell'entrata in vigore dell'accordo continuano a beneficiare dell'esenzione riguardo alle disposizioni dell'accordo fino alla data in cui scade l'esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest'ultima è anteriore.