Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/11: differenze tra le versioni

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:1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali degli Stati AELS (EFTA), da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle norme necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
:2. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente gli elenchi delle autorità competenti designate per agire in qualità di corrispondenti ai fini dell'esecuzione operativa del presente protocollo.
:Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa dell'urgenza o del fatto che solo due paesi sono interessati da una richiesta o comunicazione, possano occorrere contatti diretti tra i competenti servizi degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della Comunità per l'esame delle richieste o lo scambio di informazioni. Dette informazioni sono completate dagli elenchi, che devono essere aggiornati se necessario, dei funzionari dei servizi responsabili per la prevenzione, le indagini e la lotta contro le infrazioni della normativa doganale.
:Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e l'esame delle richieste.
:3. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.