Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/10: differenze tra le versioni

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===CAPO III COOPERAZIONE ===
;Articolo 10 - Cooperazione tra autorità
:1. Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.
Cooperazione tra autorità
:2. Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.
1. Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.
:3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
2. Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.
::a) la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
a::b) la sistemazionetrasformazione didegli postiuffici di frontiera, inladdove modopossibile, talein dauffici rispondere alle esigenzedi delcontrollo trafficocontigui;
b::c) lal'armonizzazione trasformazionedelle competenze dei posti e degli uffici di frontiera, laddovesituati possibile,da inuna ufficiparte die controllodall'altra della frontiera contiguistessa;
::d) la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.
c) l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;
:4. Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.
d) la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.
;Articolo 11 - Notifica di nuovi controlli e formalità
4. Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.
:Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.
Articolo 11
;Articolo 12 - Fluidità del traffico
Notifica di nuovi controlli e formalità
:1. Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.
Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.
:2. Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.
Articolo 12
:3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.
Fluidità del traffico
;Articolo 13 - Assistenza amministrativa
1. Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.
:Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano mutatis mutandis conformemente alle disposizioni del protocollo 11.
2. Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.
;Articolo 14 - Gruppi di consultazione
3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.
:1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
Articolo 13
:2. Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.
Assistenza amministrativa
Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano mutatis mutandis conformemente alle disposizioni del protocollo 11.
Articolo 14
Gruppi di consultazione
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
2. Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.
 
===CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ===