Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/38: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ProtocolliPROTOCOLLO 38 <br />sul meccanismo finanziario
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/38
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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;Articolo 1
===PROTOCOLLO 38 sul meccanismo finanziario ===
:1. Il meccanismo finanziario fornisce un'assistenza finanziaria ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni di cui all'articolo 4 attraverso abbuoni d'interessi su prestiti e attraverso sovvenzioni dirette.
Articolo 1
:2. Il meccanismo finanziario è finanziato dagli Stati AELS (EFTA). Questi conferiscono un mandato a tal fine alla Banca europea per gli investimenti, che lo assolve in conformità degli articoli in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un Comitato del meccanismo finanziario che prende le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda gli abbuoni d'interessi e le sovvenzioni.
1. Il meccanismo finanziario fornisce un'assistenza finanziaria ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni di cui all'articolo 4 attraverso abbuoni d'interessi su prestiti e attraverso sovvenzioni dirette.
;Articolo 2
2. Il meccanismo finanziario è finanziato dagli Stati AELS (EFTA). Questi conferiscono un mandato a tal fine alla Banca europea per gli investimenti, che lo assolve in conformità degli articoli in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un Comitato del meccanismo finanziario che prende le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda gli abbuoni d'interessi e le sovvenzioni.
:1. Gli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 sono concessi su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed espressi, per quanto possibile, in ecu.
Articolo 2
1:2. Gli abbuoniL'abbuono d'interessi su detti prestiti è fissato nella misura di cuitre punti percentuali all'articoloanno 1rispetto sonoai concessitassi su prestiti erogatipraticati dalla Banca europea per gli investimenti ede espressi,viene concesso per quantodieci anni per possibile,ogni insingolo ecuprestito.
:3. È stabilito un periodo di grazia di due anni prima dell'inizio del rimborso del capitale, da effettuare in rate uguali.
2. L'abbuono d'interessi su detti prestiti è fissato nella misura di tre punti percentuali all'anno rispetto ai tassi praticati dalla Banca europea per gli investimenti e viene concesso per dieci anni per ogni singolo prestito.
:4. Gli abbuoni d'interessi sono concessi previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario e previo parere della Commissione delle Comunità europee.
3. È stabilito un periodo di grazia di due anni prima dell'inizio del rimborso del capitale, da effettuare in rate uguali.
:5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare, nell'arco di tempo 1993-1997, degli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 è di 1,5 miliardi di ecu, da impegnare in quote uguali.
4. Gli abbuoni d'interessi sono concessi previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario e previo parere della Commissione delle Comunità europee.
;Articolo 3
5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare, nell'arco di tempo 1993-1997, degli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 è di 1,5 miliardi di ecu, da impegnare in quote uguali.
:1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote uguali nell'arco di tempo 1993-1997.
Articolo 3
:2. Le sovvenzioni sono erogate dalla Banca europea per gli investimenti sulla base delle proposte degli Stati membri della Comunità europea che ne beneficiano, previo parere della Commissione delle Comunità europee e previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario, che viene tenuto informato per tutto il corso della procedura.
1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote uguali nell'arco di tempo 1993-1997.
;Articolo 4
2. Le sovvenzioni sono erogate dalla Banca europea per gli investimenti sulla base delle proposte degli Stati membri della Comunità europea che ne beneficiano, previo parere della Commissione delle Comunità europee e previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario, che viene tenuto informato per tutto il corso della procedura.
:1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 è circoscritta ai progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e da imprese pubbliche o private in Grecia, nell'isola d'Irlanda, in Portogallo e nelle regioni della Spagna elencate in appendice. La ripartizione tra le regioni del volume globale dell'assistenza finanziaria è stabilita dalla Comunità, che ne informa gli Stati AELS (EFTA).
Articolo 4
:2. Viene data la priorità a progetti incentrati sull'ambiente (compreso lo sviluppo urbano), sui trasporti (comprese le infrastrutture di trasporto) o sull'istruzione e la formazione. Nell'esame dei progetti proposti da imprese private vengono considerati con particolare favore quelli presentati da piccole e medie imprese.
1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 è circoscritta ai progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e da imprese pubbliche o private in Grecia, nell'isola d'Irlanda, in Portogallo e nelle regioni della Spagna elencate in appendice. La ripartizione tra le regioni del volume globale dell'assistenza finanziaria è stabilita dalla Comunità, che ne informa gli Stati AELS (EFTA).
:3. L'elemento massimo di sovvenzione a favore di ogni progetto che beneficia del meccanismo finanziario è fissato ad un livello non contrastante con le politiche comunitarie in materia.
2. Viene data la priorità a progetti incentrati sull'ambiente (compreso lo sviluppo urbano), sui trasporti (comprese le infrastrutture di trasporto) o sull'istruzione e la formazione. Nell'esame dei progetti proposti da imprese private vengono considerati con particolare favore quelli presentati da piccole e medie imprese.
;Articolo 5
3. L'elemento massimo di sovvenzione a favore di ogni progetto che beneficia del meccanismo finanziario è fissato ad un livello non contrastante con le politiche comunitarie in materia.
:Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.
Articolo 5
;Articolo 6
Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.
:La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.
Articolo 6
;Articolo 7
La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.
:Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.
Articolo 7
 
Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.
;Appendice del protocollo 38
;Elenco delle regioni spagnole che possono beneficiare dell'assistenza finanziaria
:* Andalucía
:* Asturias
:* Castilla y Léon
:* Castilla-La Mancha
:* Ceuta y Melilla
:* Valencia
:* Extremadura
:* Galicia
:* Islas Canarias
:* Murcia