Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/34: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo===Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />PROTOCOLLO 34 <br />sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie ===
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />Protocolli
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/34
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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}}
;Articolo 1
===PROTOCOLLO 34 sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie ===
:Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.
Articolo 1
;Articolo 2
Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.
:Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.
Articolo 2
;Articolo 3
Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.
:Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all'articolo 2 pervenute.
Articolo 3
Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all'articolo 2 pervenute.