Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/34: differenze tra le versioni
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{{diritto
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|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/34
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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;Articolo 1 ▼
▲===PROTOCOLLO 34 sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie ===
:Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.▼
▲Articolo 1
;Articolo 2 ▼
▲Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.
:Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.▼
▲Articolo 2
;Articolo 3 ▼
▲Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.
:Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all'articolo 2 pervenute.▼
▲Articolo 3
▲Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all'articolo 2 pervenute.
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