Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/30: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ProtocolliPROTOCOLLO 30 <br />sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/30
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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:1. È creata una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle Parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e l'Ufficio di consulenza statistica degli Stati AELS (EFTA) (OSA EFTA). La conferenza fissa gli orientamenti della cooperazione statistica, elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla rispettivamente l'esecuzione e l'espletamento.
===PROTOCOLLO 30 sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico ===
:2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) sono associati nel contesto di piani di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica (1). Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente a tali azioni conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo e alle relative regolamentazioni finanziarie.
1. È creata una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle Parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e l'Ufficio di consulenza statistica degli Stati AELS (EFTA) (OSA EFTA). La conferenza fissa gli orientamenti della cooperazione statistica, elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla rispettivamente l'esecuzione e l'espletamento.
:Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di tali azioni nella misura in cui gli argomenti trattati sono contemplati dall'accordo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) sono associati nel contesto di piani di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica (1). Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente a tali azioni conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo e alle relative regolamentazioni finanziarie.
:3. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati AELS (EFTA) e riguardanti questioni contemplate dall'accordo sono coordinate dall'OSA EFTA e trasmesse, tramite questo, a EUROSTAT. La memorizzazione e l'elaborazione dei dati sono effettuate all'interno di EUROSTAT.
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di tali azioni nella misura in cui gli argomenti trattati sono contemplati dall'accordo.
:4. EUROSTAT e l'OSA EFTA provvedono alla divulgazione delle statistiche SEE presso i vari utenti e il pubblico.
3. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati AELS (EFTA) e riguardanti questioni contemplate dall'accordo sono coordinate dall'OSA EFTA e trasmesse, tramite questo, a EUROSTAT. La memorizzazione e l'elaborazione dei dati sono effettuate all'interno di EUROSTAT.
:5. Gli Stati EFTA si fanno carico delle spese supplementari sostenute da EUROSTAT per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi, conformemente alle disposizioni dell'accordo. I relativi importi sono fissati periodicamente dal Comitato misto SEE.
4. EUROSTAT e l'OSA EFTA provvedono alla divulgazione delle statistiche SEE presso i vari utenti e il pubblico.
:6. I dati statistici riservati possono essere utilizzati solo a fini statistici.
5. Gli Stati EFTA si fanno carico delle spese supplementari sostenute da EUROSTAT per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi, conformemente alle disposizioni dell'accordo. I relativi importi sono fissati periodicamente dal Comitato misto SEE.
 
6. I dati statistici riservati possono essere utilizzati solo a fini statistici.
:''(1) Ossia futuri piani analoghi a quello previsto nella risoluzione 89/C 161/01 del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1).''