Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/8: differenze tra le versioni

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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />PROTOCOLLO 8 <br />sui monopoli di Stato |NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/8
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/8
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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===PROTOCOLLO 8 sui monopoli di Stato ===
:1. L'articolo 16 dell'accordo è applicabile al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1995 per i seguenti monopoli di Stato a carattere commerciale:
-::* monopolio austriaco sul sale,
-::* monopolio islandese sui concimi,
-::* monopolio della Svizzera e del Liechtenstein sul sale e la polvere pirica.
:2. L'articolo 16 si applica anche al vino (voce del SA 2204).