Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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===PROTOCOLLO 3 sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo ===
 
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Applicazione delle disposizioni SEE
Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, e a meno che sia altrimenti specificato nell'accordo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.
CAPO II REGIME DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI
Articolo 2
Principio generale della compensazione dei prezzi
1. Al fine di tener conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti elencati nella tabella I, l'accordo non esclude l'applicazione di misure di compensazione dei prezzi a detti prodotti, ovverossia la riscossione di elementi mobili all'importazione e la concessione di restituzioni all'esportazione.
2. Se una Parte contraente applica misure interne che riducono il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, dette misure sono prese in considerazione nel calcolo degli importi di compensazione dei prezzi.
Articolo 3
Nuovo sistema di calcolo
1. Fatte salve le condizioni e le disposizioni specifiche stabilite negli articoli da 4 a 9, la compensazione dei prezzi è calcolata in base alla quantità di materie prime effettivamente impiegata nella fabbricazione del prodotto e in base ai prezzi di riferimento confermati congiuntamente.
2. Salvo qualora sia altrimenti stabilito nell'appendice 1, articolo 1 le Parti contraenti non riscuotono dazi doganali o altri importi fissi sulle merci importate soggette al sistema di cui al paragrafo 1.
3. L'elenco delle materie prime per le quali ciascuna Parte contraente può applicare la compensazione dei prezzi figura nell'appendice 2. La procedura per la modifica dell'elenco è stabilita nell'appendice 3.
Articolo 4
Dichiarazione delle materie prime
1. Ogni qualvolta, in relazione all'importazione, è presentata alle autorità dello Stato di importazione una dichiarazione delle materie prime impiegate nel processo produttivo, dette autorità, salvo qualora nutrano ragionevoli dubbi circa l'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione, calcolano l'elemento mobile in proporzione al peso netto del prodotto presentato per lo sdoganamento e alle quantità di materie prime indicate nella dichiarazione.
2. Le norme relative alle dichiarazioni da utilizzare e le procedure per la presentazione delle medesime sono stabilite nell'appendice 4.
Articolo 5
Controllo delle dichiarazioni
1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza per controllare l'esattezza delle dichiarazioni.
2. I particolari della procedura di controllo delle dichiarazioni figurano nell'appendice 5.
Articolo 6
Prezzi di riferimento
1. Le Parti contraenti notificano al Comitato misto SEE i prezzi delle materie prime per le quali si applicano misure di compensazione dei prezzi. I prezzi notificati rispecchiano l'effettiva situazione dei prezzi nel territorio della Parte contraente. Si tratta dei prezzi normalmente pagati, all'ingrosso o nella fase di produzione, dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è messa a disposizione dell'industria di trasformazione, o di una parte di essa, ad un prezzo inferiore a quello altrimenti vigente sul mercato interno, la notifica è adattata di conseguenza.
2. Il Comitato misto SEE conferma periodicamente, in base alle notifiche, i prezzi di riferimento da utilizzare per il calcolo degli importi di compensazione dei prezzi.
3. I particolari dei prezzi di riferimento da utilizzare, il sistema di notificazione e le procedure per la conferma dei prezzi di riferimento figurano nell'appendice 6.
Articolo 7
Coefficienti
1. Per convertire le quantità di materie prime in questione in quantità di materie prime per le quali esiste un prezzo di riferimento confermato, le Parti contraenti utilizzano coefficienti concordati.
2. Nell'appendice 7 figura un elenco dei coefficienti da applicare.
Articolo 8
Differenza tra i prezzi di riferimento
Per ciascuna delle materie prime in questione l'importo di compensazione dei prezzi non è superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento interno e il prezzo di riferimento più basso in una qualsivoglia Parte contraente.
Articolo 9
Limite degli importi di compensazione dei prezzi
Una Parte contraente non riscuote su un prodotto proveniente da un'altra Parte contraente elementi mobili di compensazione dei prezzi superiori al dazio doganale o all'importo fisso applicato il 1° gennaio 1992 al prodotto in questione proveniente dalla Parte contraente in causa. Tale limite si applica anche quando il dazio doganale o l'importo fisso era gestito mediante un contingente tariffario, ma non nei casi in cui, oltre al dazio doganale o all'importo fisso, il prodotto in questione era soggetto ad una misura di compensazione dei prezzi il 1° gennaio 1992.
CAPO III ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 10
Non applicazione del capo II ai prodotti della tabella II
1. Le disposizioni del capo II non si applicano ai prodotti elencati nella tabella II. In particolare, per quanto riguarda detti prodotti, le Parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali sulle importazioni o tasse di effetto equivalente, compresi gli elementi mobili, ovvero accordare restituzioni all'esportazione.
2. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, un regime speciale relativo ai dazi doganali sulle importazioni e ad altri importi fissi è stabilito nell'appendice 1, articolo 2.
Articolo 11
Applicazione del protocollo 2
Per quanto riguarda gli scambi tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità di un prodotto contemplato dalla rispettiva tabella del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio, e fatto salvo l'articolo 6 dell'appendice 1 del presente protocollo, le disposizioni dei protocolli nn. 2 e 3 del rispettivo accordo di libero scambio, nonché tutte le altre pertinenti disposizioni dell'accordo di libero scambio si applicano:
- se il prodotto è elencato nella tabella I, ma non sono adempiute le condizioni per l'applicazione del sistema di cui agli articoli da 3 a 9, ovvero
- se il prodotto è compreso nei capitoli da 1 a 24 del SA, ma non è elencato nelle tabelle I o II, ovvero
- se il prodotto è elencato nel protocollo 2 del presente accordo.
Articolo 12
Trasparenza
1. Le Parti contraenti mettono a disposizione del Comitato misto SEE, il più presto possibile e al più tardi due settimane dopo l'entrata in vigore, tutti i particolari delle misure di compensazione dei prezzi applicate in base al sistema di cui agli articoli da 3 a 9. Ciascuna Parte contraente può chiedere un esame di tali misure, alla luce delle disposizioni che precedono, in seno al Comitato misto SEE.
2. Nel caso in cui una Parte contraente applichi, autonomamente o su base contrattuale, ai prodotti non elencati nella tabella I o ai prodotti elencati in detta tabella ma provenienti da paesi terzi, un sistema analogo a quello stabilito negli articoli da 3 a 9, ne informa il Comitato misto SEE.
3. Le Parti contraenti informano il Comitato misto SEE anche in merito alle misure interne che riducono il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione.
4. Ciascuna Parte contraente può chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sui sistemi e le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 13
Disposizioni specifiche per taluni paesi
Gli articoli da 4 a 6 dell'appendice 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti l'Austria, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia.
Articolo 14
Riesame
Le Parti contraenti riesaminano ad intervalli biennali l'evoluzione dei loro scambi di prodotti agricoli trasformati. Il primo riesame ha luogo entro la fine del 1993. Alla luce di tali riesami le Parti contraenti decideranno in merito alla possibile estensione della gamma dei prodotti contemplati dal protocollo, nonché in merito alla possibile abolizione dei rimanenti dazi doganali ed altre tasse di cui agli articoli 1 e 2 dell'appendice 1.
APPENDICE 1
Articolo 1
1. Le Parti contraenti possono applicare, oltre agli elementi mobili di compensazione dei prezzi, dazi doganali od altri importi fissi non superiori al 10% ai seguenti prodotti:
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Le Parti contraenti aboliscono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:
a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a cinque sesti del dazio di base;
b) cinque ulteriori riduzioni di un sesto ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996, il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998.
>SPAZIO PER TABELLA>
1517
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
>SPAZIO PER TABELLA>
2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106
- diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 15%3. Le Parti contraenti riducono progressivamente, secondo il seguente ritmo, i dazi doganali e gli altri importi fissi sui prodotti indicati in appresso:
a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
b) quattro ulteriori riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997.
>SPAZIO PER TABELLA>
Articolo 2
1. Le Parti contraenti aboliscono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali sulle importazioni e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:
a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a cinque sesti del dazio di base;
b) cinque ulteriori riduzioni di un sesto ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996, il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998.
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Le Parti contraenti riducono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali sulle importazioni e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:
a) il 1° gennaio 1993 ciascun dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
b) quattro ulteriori riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997.
>SPAZIO PER TABELLA>
Articolo 3
1. I dazi di base ai quali devono essere applicate le successive riduzioni di cui agli articoli 1 e 2 sono, per ciascun prodotto, i dazi effettivamente applicati da una Parte contraente il 1° gennaio 1992 ai prodotti provenienti dalle altre Parti contraenti. Se, dopo il 1° gennaio 1992, diventano applicabili riduzioni tariffarie derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, detti dazi ridotti sono utilizzati come dazi di base.
2. I dazi ridotti si applicano arrotondando alla prima cifra decimale cancellando la seconda cifra decimale.
Articolo 4
1. Per quanto riguarda la Finlandia, l'articolo 9 del presente protocollo non si applica ai prodotti delle voci 1517 e 2007 del SA.
2. Per quanto riguarda la Norvegia, l'articolo 9 del presente protocollo non si applica ai prodotti delle voci 2007, 2008 e 2104 del SA.
Articolo 5
1. Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del presente protocollo non si applicano ai seguenti prodotti:
>SPAZIO PER TABELLA>
Tale regime temporaneo è riesaminato dalle Parti contraenti entro la fine del 1998.
2. Per quanto riguarda l'Islanda, il limite, previsto nell'articolo 9 del presente protocollo, degli importi di compensazione dei prezzi riscossi sulle importazioni non si applica all'Islanda per i prodotti delle voci 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 e 2104 del SA.
Tuttavia gli importi delle tasse all'importazione riscossi alla frontiera non superano in nessun caso il livello applicato dall'Islanda nel 1991 alle importazioni provenienti da qualsiasi Parte contraente.
Articolo 6
1. Per quanto riguarda l'Austria, l'articolo 16 dell'accordo è applicabile ai prodotti della voce 2208 del SA al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1996. Tuttavia il sistema basato sulla concessione delle licenze applicato dall'Austria a detti prodotti è liberalizzato a partire dal 1° gennaio 1993 e le licenze sono concesse automaticamente a partire dalla stessa data.
L'Austria elimina progressivamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1996, secondo il seguente ritmo, i dazi doganali riscossi alle frontiere sulle bevande spiritose e sull'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol della voce 2208 del SA:
a) il 1° gennaio 1993 il dazio doganale effettivamente applicato il 1° gennaio 1991 è ridotto del 15%,
b) un'ulteriore riduzione del 15% è effettuata il 1° gennaio 1994,
c) un'ulteriore riduzione del 30% è effettuata il 1° gennaio 1995, e
d) un'ultima riduzione del 40% è effettuata il 1° gennaio 1996.
I dazi ridotti si applicano arrotondando alla prima cifra decimale, cancellando la seconda cifra decimale.
In deroga a quanto precede, l'Austria, tenendo conto delle concessioni tariffarie accordate alla Comunità economica europea nel regime di scambio per taluni prodotti agricoli originari della Comunità, abolisce, a decorrere dal 1° gennaio 1993, i dazi alle importazioni sui seguenti prodotti:
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Per quanto riguarda gli altri dazi e le tasse applicati sulle bevande spiritose della voce 2208 del SA, l'Austria si conforma alle disposizioni dell'articolo 14 dell'accordo.
3. a) L'Austria applica le disposizioni dell'accordo ai seguenti prodotti al più tardi il 1° gennaio 1997:
>SPAZIO PER TABELLA>
3809
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
>SPAZIO PER TABELLA>
3823
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
>SPAZIO PER TABELLA>
b) Finché l'Austria non applica le disposizioni dell'accordo per i prodotti summenzionati, continuano ad essere applicabili le disposizioni dell'accordo di libero scambio tra la CEE e l'Austria relativamente agli scambi bilaterali in tale settore, comprese le norme in materia di origine del protocollo 3 e tutte le altre pertinenti disposizioni. Alle stesse condizioni, continuano ad essere applicabili, negli scambi tra l'Austria e gli altri Stati AELS (EFTA) dei suddetti prodotti, l'articolo 21 e l'allegato B della convenzione AELS (EFTA), nonché tutte le altre pertinenti disposizioni.
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