Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0168 - 0171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===PROTOCOLLO 24 sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni ===
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente, a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza, su questioni di politica generale.
2. Nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano nell'esame delle concentrazioni conformemente alle disposizioni in appresso.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per «territorio di un organo di vigilanza» rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità economica europea o il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei termini previsti in tali trattati e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.
Articolo 2
1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente protocollo la cooperazione ha luogo:
a) quando il fatturato cumulativo realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 25% del fatturato globale da esse realizzato nel territorio cui si applica l'accordo: oppure
b) quando il fatturato realizzato individualmente nel territorio degli Stati AELS (EFTA) da almeno due delle imprese interessate supera i 250 milioni di ecu, oppure
c) quando la concentrazione può creare o rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata nei territori degli Stati AELS (EFTA) o in una parte sostanziale di essi.
2. Inoltre, la cooperazione ha luogo:
a) quando la concentrazione minaccia di creare o rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata in un mercato, all'interno di uno Stato AELS (EFTA), che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o no di una parte sostanziale del territorio in cui si applica l'accordo, oppure
b) quando uno Stato AELS (EFTA) intenda adottare misure dirette a tutelare gli interessi legittimi di cui all'articolo 7.
FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 3
1. La Commissione delle Comunità europe trasmette all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) copia delle notifiche dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) entro tre giorni lavorativi e, quanto prima, copie dei documenti più importanti che le sono stati presentati o che essa ha prodotto.
2. La Commissione delle Comunità europee espleta le procedure stabilite per l'attuazione dell'articolo 57 dell'accordo in stretto e costante collegamento con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA). L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno facoltà di esprimere le proprie osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente protocollo la Commissione delle Comunità europee raccoglie informazioni presso le autorità competenti dello Stato AELS (EFTA) interessato e dà modo a quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni in ogni fase della procedura sino all'adozione di una decisione a norma dell'articolo suddetto. A tale fine la Commissione gli consente di prendere visione del fascicolo.
AUDIZIONI
Articolo 4
Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) la Commissione delle Comunità europee invita l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ad assistere alle audizioni delle imprese interessate. Anche gli Stati AELS (EFTA) possono farsi rappresentare alle audizioni.
COMITATO CONSULTIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI
Articolo 5
1. Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee comunica in tempo utile all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del proprio comitato consultivo in materia di concentrazioni e gli trasmette la documentazione pertinente.
2. Al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni sono inoltrati tutti i documenti trasmessi a tal fine dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), compresa la documentazione proveniente dagli Stati AELS (EFTA), unitamente agli altri documenti pertinenti trasmessi dalla Commissione delle Comunità europee.
3. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno diritto ad essere presenti in seno al Comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.
DIRITTI DEI SINGOLI STATI
Articolo 6
1. La Commissione delle Comunità europee, con decisione notificata senza indugio alle imprese interessate, alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), può rinviare a uno Stato AELS (EFTA) un caso di concentrazione notificato ove l'operazione minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata in un mercato, all'interno del suddetto Stato, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o no di una parte sostanziale del territorio in cui si applica l'accordo.
2. Ai fini dell'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza, gli Stati AELS (EFTA) possono, nei casi contemplati al paragrafo 1, adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per gli stessi motivi e alle stesse condizioni degli Stati membri della Comunità ai sensi dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, possono chiederle di ordinare misure provvisorie.
Articolo 7
1. Ferma restando la competenza esclusiva della Commissione delle Comunità europee in materia di concentrazioni di dimensione comunitaria in virtù del regolamento (CEE) n. 4064/89, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato nella GU n. L 257 del 21.9.1990, pag. 13) gli Stati AELS (EFTA) possono adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal suddetto regolamento, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo.
2. Sono considerati interessi legittimi ai sensi del paragrafo 1 la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione e le norme prudenziali.
3. Qualsiasi altro interesse pubblico deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee ed è riconosciuto tale dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo, prima che le misure di cui sopra possano essere adottate. La Commissione informa della sua decisione l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e lo Stato AELS (EFTA) interessato entro un mese dalla data della suddetta comunicazione.
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
Articolo 8
1. Nell'assolvere i compiti affidatile per l'attuazione dell'articolo 57 dell'accordo, la Commissione delle Comunità europee può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e presso gli Stati AELS (EFTA).
2. Quando la Commissione delle Comunità europee inoltra una domanda di informazioni a una persona, ad un'impresa o a un'associazione di imprese situate nel territorio dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), invia contemporaneamente una copia della domanda all'Organo di vigilanza suddetto.
3. Se tali persone, imprese o associazioni di imprese non forniscono le informazioni richieste nel termine da essa stabilito, oppure se forniscono informazioni incomplete, la Commissione delle Comunità europee richiede tali informazioni mediante decisione ed invia copia della decisione all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
4. A richiesta della Commissione delle Comunità europee l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) procede, nel suo territorio, ad accertamenti.
5. La Commissione delle Comunità europee ha diritto a farsi rappresentare e a partecipare attivamente agli accertamenti di cui al paragrafo 4.
6. Tutte le informazioni raccolte nel corso di tali accertamenti sono trasmesse a richiesta alla Commissione delle Comunità europee subito dopo il loro completamento.
7. Qualora svolga accertamenti nel territorio della Comunità in relazione ai casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee informa l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica, nei modi appropriati, i risultati pertinenti.
SEGRETO PROFESSIONALE
Articolo 9
1. Le informazioni raccolte a norma del presente protocollo sono utilizzate soltanto ai fini delle procedure previste all'articolo 57 dell'accordo.
2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.
3. Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalle legislazioni delle Parti contraenti, non ostano allo scambio e all'utilizzazione delle informazioni previsti dal presente protocollo.
NOTIFICAZIONE
Articolo 10
1. Le imprese trasmettono la notifica all'organo di vigilanza competente, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2 dell'accordo.
2. Le notifiche o le denunce presentate all'organo che, ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo, non è competente a decidere in merito a un determinato caso sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.
Articolo 11
La data di presentazione di una notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dall'organo di vigilanza competente.
Per i casi notificati conformemente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 57 dell'accordo ma che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53 del medesimo la data di presentazione della notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
LINGUE DI PROCEDURA
Articolo 12
1. Per quanto concerne le notifiche, le imprese hanno diritto a comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee, in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento.
2. Le imprese che scelgono di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo allegano alla documentazione una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'organo di vigilanza.
3. Le imprese che non sono parti di una notificazione hanno parimenti diritto a esigere che l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee comunichino con esse in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità o in una delle lingue di lavoro di uno dei suddetti organi. Qualora queste imprese scelgano di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di procedura di tale organo, si applica il paragrafo 2.
4. L'organo competente comunica con le imprese nella lingua da esse prescelta per la traduzione.
TERMINI E ALTRE QUESTIONI DI PROCEDURA
Articolo 13
Per quanto riguarda i termini e altre questioni di procedura le disposizioni di attuazione dell'articolo 57 dell'accordo si applicano anche ai fini della cooperazione fra la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente protocollo.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Articolo 14
L'articolo 57 non si applica alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo o di una pubblicazione o il cui controllo sia stato realizzato prima della data di entrata in vigore dell'accordo. Esso non si applica comunque ad operazioni di concentrazione nei cui confronti un'autorità nazionale competente in materia di concorrenza abbia iniziato un procedimento prima della data summenzionata.
21994A0103(26)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 25 sulla concorrenza nel settore del carbone e dell'acciaio
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0191 - 0193