Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0168 - 0171
===PROTOCOLLO 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci ===
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) «controlli», qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico, anche visivo, del mezzo di trasporto e/o delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;
b) «formalità», qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti e certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Fatte salve le disposizioni specifiche in vigore ai sensi degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati AELS (EFTA), il presente protocollo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti il trasporto delle merci che devono attraversare la frontiera tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità nonché tra gli Stati AELS (EFTA).
2. Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:
-relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;
-richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese d'origine o di provenienza delle merci.
CAPO II PROCEDURE
Articolo 3
Controlli per sondaggio e formalità
1. Salvo disposizioni contrarie esplicite del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:
-i vari controlli e le varie formalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 siano espletati nel tempo strettamente necessario e, per quanto possibile, in un medesimo posto;
-i controlli siano effettuati mediante sondaggio, tranne nei casi debitamente giustificati.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base da prendere in considerazione per effettuare controlli per sondaggio è il numero totale di spedizioni che transitano per un posto di frontiera presentate ad un ufficio doganale o ad altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non il numero totale di merci che compongono ciascuna spedizione.
3. Le Parti contraenti favoriscono, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, l'applicazione di procedure semplificate, nonché di tecniche di elaborazione e trasmissione dei dati ai fini dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.
4. Le Parti contraenti cercano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nel modo migliore delle esigenze degli operatori commerciali.
Articolo 4
Norme veterinarie
Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali, l'attuazione dei principi enunciati negli articoli 3, 7 e 13 e le norme che disciplinano le tasse da applicare per le formalità e i controlli espletati sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.
Articolo 5
Norme fitosanitarie
1. I controlli fitosanitari delle importazioni si effettuano solo per sondaggio e mediante prove per campione, tranne nei casi debitamente giustificati. Detti controlli sono effettuati nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo designato all'interno dei rispettivi territori, purché l'itinerario delle merci subisca le minori deviazioni possibili.
2. Le norme che disciplinano l'effettuazione dei controlli d'identità delle importazioni per quanto concerne le merci contemplate dalla normativa fitosanitaria sono adottate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo. Le misure relative alle tasse da applicare per le formalità e i controlli fitosanitari sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci che non sono prodotte nella Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), salvo i casi in cui, per la loro natura, non presentino rischi fitosanitari ovvero siano state sottoposte ad un controllo fitosanitario all'entrata nel territorio delle rispettive Parti contraenti e siano state trovate rispondenti, al momento del controllo, ai requisiti previsti dalle norme fitosanitarie contenute nelle rispettive legislazioni.
4. Se una Parte contraente ritiene che vi sia pericolo imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio, può adottare le misure temporanee che ritenga necessarie per tutelarsi contro tale pericolo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente senza indugio le misure adottate e i motivi che le hanno rese necessarie.
Articolo 6
Delega di competenze
Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti controlli.
Articolo 7
Riconoscimento dei controlli e dei documenti
Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, le Parti contraenti, nel caso di merci importate o in transito, riconoscono i controlli effettuati e i documenti redatti dalle competenti autorità delle altre Parti contraenti che certificano che le merci soddisfano i requisiti di legge del paese d'importazione ovvero i requisiti equivalenti del paese d'esportazione.
Articolo 8
Orari di apertura dei posti di frontiera
1. Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:
a) i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:
-l'attraversamento delle frontiere ventiquattro ore su ventiquattro, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e l'espletamento delle relative formalità per quanto riguarda le merci in regime doganale di transito, i rispettivi mezzi di trasporto e i veicoli che viaggiano a vuoto, fatti salvi i casi in cui il controllo alla frontiera sia necessario per prevenire il diffondersi di malattie o per la protezione degli animali;
-che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci non soggette al regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive, salvo se questi giorni sono festivi;
b) per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.
2. Se la generale osservanza degli orari di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettera b) crea delle difficoltà ai servizi veterinari, le Parti contraenti fanno sì che, a condizione che venga dato dal vettore un preavviso di almeno dodici ore, un esperto veterinario sia disponibile durante detto orario; nel caso di trasporto di animali vivi, tuttavia, il termine di preavviso può essere portato a diciotto ore.
3. Se numerosi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze della stessa zona di frontiera le Parti contraenti interessate possono convenire di comune accordo per taluni di detti posti di frontiera di derogare al paragrafo 1, sempreché agli altri posti di frontiera in detta zona siano in grado di sdoganare merci e veicoli conformemente a detto paragrafo.
4. Per quanto concerne i posti di frontiera nonché gli uffici e i servizi di cui al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle Parti contraenti, le autorità competenti consentono che eccezionalmente, qualora specificamente richiesto durante l'orario di lavoro e per fondati motivi, i controlli e le formalità siano espletati al di fuori dell'orario di lavoro stesso, a condizione che, se del caso, si provveda al pagamento dei servizi prestati.
Articolo 9
Corsie di passaggio rapido
Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.
CAPO III COOPERAZIONE
Articolo 10
Cooperazione tra autorità
1. Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.
2. Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
a) la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;
b) la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;
c) l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;
d) la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.
4. Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.
Articolo 11
Notifica di nuovi controlli e formalità
Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.
Articolo 12
Fluidità del traffico
1. Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.
2. Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.
3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.
Articolo 13
Assistenza amministrativa
Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano mutatis mutandis conformemente alle disposizioni del protocollo 11.
Articolo 14
Gruppi di consultazione
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
2. Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Agevolazioni di pagamento
Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.
Articolo 16
Relazione con altri accordi e con la legislazione interna
Il presente protocollo non osta all'applicazione di più ampie agevolazioni che due o più Parti contraenti possono concedersi reciprocamente, né al diritto delle Parti contraenti di applicare la propria legislazione a controlli e formalità alle frontiere, a condizione che ciò non limiti in alcun modo le agevolazioni derivanti dal presente protocollo.
21994A0103(12)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 11 sull'assistenza reciproca in materia doganale
 
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0171 - 0174
===PROTOCOLLO 11 sull'assistenza reciproca in materia doganale ===
Articolo 1