Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0037 - 0038
===PROTOCOLLO 1 sugli adattamenti orizzontali ===
Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.
1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI
I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell'accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione ed applicazione, nel quadro dell'accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.
2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI COMUNITARI
Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto degli articoli 81, 100 e 101 dell'accordo, e del protocollo 31.
3. DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L'ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI
Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata, modifica o sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti comunitari, si applicano le pertinenti procedure decisionali previste nell'accordo.
4. PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE
a) Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, uno Stato AELS (EFTA) fornisce tali informazioni all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni deve essere effettuata dalle autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità o dagli Stati AELS (EFTA) o dalle autorità competenti.
b) Gli Stati membri della Comunità, quando devono fornire informazioni a uno o più Stati membri della Comunità, trasmettono tali informazioni anche alla Commissione delle Comunità europee che le trasmette a sua volta al Comitato permanente affinché le ritrasmetta agli Stati AELS (EFTA).
Gli Stati AELS (EFTA) trasmettono le corrispondenti informazioni a uno o più Stati AELS (EFTA) nonché al Comitato permanente, che le trasmette a sua volta alla Commissione delle Comunità europee affinché le ritrasmetta agli Stati membri della Comunità. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.
c) Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.
d) Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell'ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni concernenti tali questioni. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest'ambito possono essere deferiti al Comitato misto SEE.
5. PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI
Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, provvedono contemporaneamente, salvo qualora diversamente convenuto, ad elaborare una relazione, una valutazione o altri documenti analoghi corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA). La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al Comitato misto SEE.
6. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
a) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati AELS (EFTA) provvedono, nell'ambito dell'accordo, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.
b) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE (1) della Gazzetta ufficiale stessa.
7. DIRITTI E OBBLIGHI
I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.
8. RIFERIMENTI AI TERRITORI
Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della «Comunità» o del «Mercato comune», ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell'articolo 126 dell'accordo.
9. RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini di Stati membri della Comunità, ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini di Stati AELS (EFTA).
10. RIFERIMENTI ALLE LINGUE
Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle Parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti.
11. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI
Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo non sono pertinenti ai fini dell'accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati AELS (EFTA) per la messa in vigore e l'attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano dall'articolo 129, paragrafo 3 dell'accordo, nonché dalle disposizioni su intese transitorie.
12. DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI
Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini dell'accordo.
(1) Il sommario della sezione SEE dovrebbe anche contenere i riferimenti che consentano di reperire le informazioni in questione concernenti la Comunità e i suoi Stati membri.
 
21994A0103(03)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 2 sui prodotti esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a)
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0039 - 0039
===PROTOCOLLO 2 sui prodotti esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a)===
I seguenti prodotti dei capitoli da 25 a 97 del SA sono esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo: