Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0201 - 0203
===PROTOCOLLO 32 sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 ===
Articolo 1
Procedura per la determinazione della partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA)
1. La procedura da seguire per il calcolo della partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA) alle attività comunitarie è precisata nei paragrafi che seguono.
2. Entro il 30 maggio di ciascun anno finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato misto SEE, fornendo l'appropriata documentazione:
a) gli importi iscritti «per informazione», in stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento, nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, corrispondenti alle attività cui partecipano gli Stati AELS (EFTA) e calcolati conformemente all'articolo 82;
b) gli importi stimati dei contributi, iscritti «per informazione» nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio, corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) a tali attività.
3. Il Comitato misto SEE attesta anteriormente al 1° luglio di ogni anno che gli importi cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 sono conformi all'articolo 82 dell'accordo.
4. Gli importi «per informazione» corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA), sia in stanziamenti di impegno, sia in stanziamenti di pagamento, nonché l'importo dei contributi vengono adeguati quando il bilancio è adottato dall'autorità di bilancio, per ottemperare all'articolo 82.
5. Non appena il bilancio generale è definitivamente adottato dall'autorità di bilancio, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato misto SEE gli importi corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi sono iscritti «per informazione» tanto nello stato delle entrate quanto nello stato delle spese. Il Comitato misto SEE attesta entro un termine di 15 giorni da tale comunicazione che gli importi sono conformi all'articolo 82.
6. Anteriormente al 1° gennaio di ciascun anno finanziario, il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) comunica alla Commissione delle Comunità europee la scomposizione definitiva del contributo tra i diversi Stati AELS (EFTA).
Tale scomposizione ha carattere vincolante per ciascuno Stato AELS (EFTA).
Qualora tale informazione non sia fornita anteriormente al 1° gennaio, si applica in via provvisoria la scomposizione dell'anno precedente.
Articolo 2
Messa a disposizione dei contributi degli Stati AELS (EFTA)
1. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 la Commissione delle Comunità europee stabilisce quanto segue:
a) conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento finanziario (1), una proposta di richiesta di contributo per l'importo della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) calcolato sulla base degli stanziamenti di impegno.
La redazione della proposta comporta l'iscrizione formale da parte della Commissione delle Comunità europee degli stanziamenti di impegno nelle relative linee di bilancio nel quadro della struttura di bilancio creata a questo scopo.
Se il bilancio non è adottato all'inizio dell'anno finanziario si applica l'articolo 9 del regolamento finanziario;
b) conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento finanziario, una richiesta di fondi corrispondente all'importo dei contributi degli Stati AELS (EFTA) calcolato sulla base degli stanziamenti di pagamento.
2. Tale ordine prevede il pagamento da parte di ciascuno Stato AELS (EFTA) del suo contributo in due fasi:
-sei dodicesimi del suo contributo entro il 20 gennaio;
-sei dodicesimi del suo contributo entro il 15 luglio.
Tuttavia i sei dodicesimi da corrispondere entro il 20 gennaio sono calcolati sulla base dell'importo indicato «per informazione» nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: la regolarizzazione degli importi così versati avviene all'atto del pagamento dei dodicesimi che scadono il 15 luglio.
Qualora il bilancio non sia adottato anteriormente al 30 marzo, anche il secondo pagamento viene effettuato sulla base dell'importo previsto «per informazione» nel progetto preliminare di bilancio. La regolarizzazione avviene tre mesi dopo il completamento della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 5.
Le riscossioni corrispondenti al pagamento da parte degli Stati AELS (EFTA) dei rispettivi contributi comporta l'iscrizione formale degli stanziamenti di pagamento nelle relative linee di bilancio nell'ambito della struttura di bilancio creata a questo scopo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 9 del regolamento finanziario.
3. I contributi sono espressi e corrisposti in ecu.
4. A tale scopo, ciascuno Stato AELS (EFTA) apre presso il suo Tesoro o presso l'ente che esso designa a questo scopo un conto in ecu a favore della Commissione delle Comunità europee.
5. Qualsiasi ritardo nei versamenti nel conto di cui al paragrafo 4, con riferimento alle scadenze di cui al paragrafo 2, comporta il pagamento da parte dello Stato AELS (EFTA) in questione di un interesse ad un tasso uguale a quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ecu, aumentato dell'1,5 di un punto percentuale, per il mese della data di scadenza e pubblicato ogni mese nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Articolo 3
Adeguamenti alla luce dell'attuazione
1. Gli importi dei contributi degli Stati AELS (EFTA) determinati per ogni pertinente linea di bilancio conformemente all'articolo 82 dell'accordo restano di norma invariati nel corso dell'anno finanziario in questione.
2. La Commissione delle Comunità europee, in sede di chiusura dei conti relativi a ciascun anno finanziario (n), nell'ambito dell'elaborazione del conto di gestione procede alla regolarizzazione dei conti con riferimento alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) prendendo in considerazione:
-le modifiche che si sono verificate, sia mediante storni, sia mediante bilancio, nel corso dell'anno finanziario;
-l'esecuzione definitiva degli stanziamenti per l'anno finanziario, tenendo conto degli eventuali annullamenti e riporti;
-qualsiasi esborso a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati AELS (EFTA) sostengono individualmente o i pagamenti effettuati dagli Stati AELS (EFTA) in natura (ad esempio supporto amministrativo).
Tale regolarizzazione avviene nel contesto dell'elaborazione del bilancio per l'anno seguente (n + 2).
3. Tuttavia, in circostanze eccezionali debitamente comprovate e nella misura in cui occorra salvaguardare il fattore della proporzionalità, la Commissione delle Comunità europee può richiedere agli Stati AELS (EFTA), previa approvazione da parte del Comitato misto SEE, un contributo supplementare nello stesso anno finanziario nel quale si è verificata la variazione. Tali contributi supplementari sono registrati nei conti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 a una data che deve essere fissata dal Comitato misto SEE e che coincide per quanto possibile con la regolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso di ritardi di tali registrazioni si applica l'articolo 2, paragrafo 5.
4. Norme complementari per l'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate, se necessarie, dal Comitato misto SEE.
Ciò vale in particolare per il modo in cui si deve tenere conto degli esborsi a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati AELS (EFTA) sostengono individualmente o dei pagamenti effettuati dagli Stati AELS (EFTA) in natura.
Articolo 4
Revisione
Le disposizioni
-dell'articolo 2, paragrafo 1,
-dell'articolo 2, paragrafo 2,
-dell'articolo 3, paragrafo 2 e
-dell'articolo 3, paragrafo 3
sono sottoposte a revisione anteriormente al 1° gennaio 1994 dal Comitato misto SEE e modificate, se necessario, alla luce delle esperienze acquisite nella loro attuazione e alla luce delle decisioni comunitarie aventi incidenza sul regolamento finanziario e/o sulla presentazione del bilancio generale.
Articolo 5
Condizioni di attuazione
1. L'utilizzazione degli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) avviene conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
2. Tuttavia, con riferimento alle norme relative alle procedure di appalto, gli inviti a presentare offerte sono aperti, oltre che a tutti gli Stati membri della Comunità, a tutti gli Stati AELS (EFTA) nella misura in cui comportano finanziamenti su linee di bilancio per le quali è prevista la partecipazione degli Stati AELS (EFTA).
Articolo 6
Informazione
1. La Commissione delle Comunità europee fornisce al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA), alla fine di ciascun trimestre, un estratto dei suoi conti illustrante, riguardo sia alle entrate sia alle spese, la situazione per quanto attiene all'attuazione dei programmi e delle altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente.
2. Dopo la chiusura dell'anno finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) i dati riguardanti i programmi e le altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente che figurano nel conto di gestione e nel bilancio finanziario redatti conformemente agli articoli 78 e 81 del regolamento finanziario.
3. La Comunità fornisce al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) tutte le altre informazioni finanziarie che questo possa ragionevolmente richiedere in merito ai programmi e alle altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente.
Articolo 7
Controllo
1. Il controllo della determinazione e della disponibilità di qualsiasi entrata come pure dell'impegno e della programmazione di tutte le spese relative alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) è effettuato in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del regolamento finanziario e delle disposizioni applicabili nei settori di cui agli articoli 76 e 78 dell'accordo.
2. Opportuni accordi sono pattuiti tra le autorità preposte al controllo finanziario nella Comunità e negli Stati AELS (EFTA) al fine di facilitare il controllo delle entrate e delle spese relative alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività comunitarie in conformità del paragrafo 1.
Articolo 8
Dati PIL da prendere in considerazione per il calcolo
del fattore di proporzionalità
1. I dati PIL ai prezzi di mercato di cui all'articolo 82 dell'accordo sono quelli pubblicati quale risultato dell'attuazione dell'articolo 76 dell'accordo.
2. In via eccezionale, per gli anni finanziari 1993 e 1994, i dati riguardanti il PIL sono quelli stabiliti dall'OCSE. Se necessario, il Comitato misto SEE può decidere la proroga della presente disposizione per uno o più anni successivi.
(1) Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 del Consiglio, del 13 marzo 1990 (GU n. L 70 del 16.3.1990, pag. 1), in appresso denominato «regolamento finanziario».
21994A0103(34)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 33 sulle procedure di arbitrato
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0204 - 0204