Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0209 - 0209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===PROTOCOLLO 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino ===
Le Parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo, riportata nell'appendice del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.
Ai fini del presente protocollo, per «prodotti vinicoli originari di un territorio» si intendono «prodotti vinicoli fabbricati con uve o sostanze derivate dall'uva ottenute esclusivamente in quel territorio».
Per tutte le materie diverse dagli scambi tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali.
Agli atti cui è fatto riferimento nell'appendice del presente protocollo si applicano le disposizioni del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali. Le funzioni di cui al punto 4, lettera d) e al punto 5 del protocollo 1 sono esercitate dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).
APPENDICE
1. 373 R 2805: Regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (GU n. L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da:
-373 R 3548: Regolamento (CEE) n. 3548/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973 (GU n. L 361 del 29.12.1973, pag. 35)
-375 R 2160: Regolamento (CEE) n. 2160/75 del Consiglio, del 19 agosto 1975 (GU n. L 220 del 20.8.1975, pag. 7)
-377 R 0966: Regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU n. L 115 del 6.5.1977, pag. 7)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
I vini originari degli Stati AELS (EFTA) ai quali si applicano le disposizioni del regolamento restano disciplinati dalla sezione B dell'articolo 1.
2. 374 R 2319: Regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17° (GU n. L 248 dell'11.9.1974, pag. 7)
3. 378 R 1972: Regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU n. L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:
-380 R 0045: Regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU n. L 7 del 11.1.1980, pag. 12)
4. 379 R 0358: Regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 130), modificato da:
-379 R 2383: Regolamento (CEE) n. 2383/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979 (GU n. L 274 del 31.10.1979, pag. 8)
-179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 83)
-380 R 3456: Regolamento (CEE) n. 3456/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 360 del 31.12.1980, pag. 18)
-384 R 3686: Regolamento (CEE) n. 3686/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 341 del 29.12.1984, pag. 3)
-385 R 3310: Regolamento (CEE) n. 3310/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985 (GU n. L 320 del 29.11.1985, pag. 19)
-385 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 39)
-389 R 2044: Regolamento (CEE) n. 2044/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 8)
-390 R 1328: Regolamento (CEE) n. 1328/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 24)
-391 R 1735: Regolamento (CEE) n. 1735/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 163 del 26.6.1991, pag. 9)
5. 383 R 2510: Regolamento (CEE) n. 2510/83 della Commissione, del 7 settembre 1983, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU n. L 248 dell'8.9.1983, pag. 16), rettificato nella GU n. L 265 del 28.9.1983, pag. 22.
6. 384 R 2394: Regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1984/1985 e 1985/1986, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU n. L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da:
-385 R 0888: Regolamento (CEE) n. 888/85 della Commissione, del 2 aprile 1985 (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 14)
-386 R 2751: Regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU n. L 253 del 5.9.1986, pag. 11)
7. 385 R 3309: Regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 320 del 29.11.1985, pag. 9), rettificato nelle GU n. L 72 del 15.3.1986, pag. 47, GU n. L 347 del 28.11.1989, pag. 37 e GU n. L 286 del 4.10.1989, pag. 27, modificato da:
-385 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 39)
-386 R 1626: Regolamento (CEE) n. 1626/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 3)
-387 R 0538: Regolamento (CEE) n. 538/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987 (GU n. L 55 del 25.2.1987, pag. 4)
-389 R 2045: Regolamento (CEE) n. 2045/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 12)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
a) All'articolo 3, paragrafo 4 il primo trattino non si applica.
b) L'articolo 5, paragrafo 2 è completato come segue:
«h) Per un vino spumante di qualità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79, originario:
-dell'Austria: "Qualitaetsschaumwein", "Qualitaetssekt"».
c) L'articolo 6 è completato come segue:
«5.ter La dicitura "Hauersekt" è riservata ai vini spumanti di qualità equivalenti ai vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79 e all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3309/85, a condizione che siano:
-prodotti in Austria,
-ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola in cui il produttore procede alla vinificazione a partire da uve destinate all'elaborazione di vini spumanti di qualità,
-commercializzati dal produttore e muniti di etichette indicanti l'azienda vinicola, la varietà di vite e l'annata,
-disciplinati dalla normativa austriaca».
8. 385 R 3803: Regolamento (CEE) n. 3803/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le disposizioni che permettono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini da tavola rossi spagnoli (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 36)
9. 385 R 3804: Regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 37)
10. 386 R 0305: Regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU n. L 38 del 13.2.1986, pag. 13)
11. 386 R 1627: Regolamento (CEE) n. 1627/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che stabilisce norme per la designazione dei vini speciali per quanto riguarda l'indicazione del titolo alcolometrico (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 4)
12. 386 R 1888: Regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU n. L 163 del 19.6.1986, pag. 19)
13. 386 R 2094: Regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartrico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU n. L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:
-386 R 2736: Regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU n. L 252 del 4.9.1986, pag. 15)
14. 386 R 2707: Regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione, del 28 agosto 1986, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 246 del 30.8.1986, pag. 71), modificato da:
-386 R 3378: Regolamento (CEE) n. 3378/86 della Commissione, del 4 novembre 1986 (GU n. L 310 del 5.11.1986, pag. 5)
-387 R 2249: Regolamento (CEE) n. 2249/87 della Commissione, del 28 luglio 1987 (GU n. L 207 del 29.7.1987, pag. 26)
-388 R 0575: Regolamento (CEE) n. 575/88 della Commissione, del 1° marzo 1988 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 22)
-388 R 2657: Regolamento (CEE) n. 2657/88 della Commissione, del 25 agosto 1988 (GU n. L 237 del 27.8.1988, pag. 17)
-389 R 0596: Regolamento (CEE) n. 596/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989 (GU n. L 65 del 9.3.1989, pag. 9)
-390 R 2776: Regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 30)
-390 R 3826: Regolamento (CEE) n. 3826/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990 (GU n. L 366 del 29.12.1990, pag. 58)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
Nell'allegato II non si applica il punto 1.
15. 387 R 0822: Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), rettificato dalla GU n. L 284 del 19.10.1988, pag. 65, modificato da:
-387 R 1390: Regolamento (CEE) n. 1390/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987 (GU n. L 133 del 22.5.1987, pag. 3)
-387 R 1972: Regolamento (CEE) n. 1972/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987 (GU n. L 184 del 3.7.1987, pag. 26)
-387 R 3146: Regolamento (CEE) n. 3146/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987 (GU n. L 300 del 23.10.1987, pag. 4)
-387 R 3992: Regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987 (GU n. L 377 del 31.12.1987, pag. 20)
-388 R 1441: Regolamento (CEE) n. 1441/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988 (GU n. L 132 del 28.5.1988, pag. 1)
-388 R 2253: Regolamento (CEE) n. 2253/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988 (GU n. L 198 del 26.7.1988, pag. 35)
-388 R 2964: Regolamento (CEE) n. 2964/88 del Consiglio, del 26 settembre 1988 (GU n. L 269 del 29.9.1988, pag. 5)
-388 R 4250: Regolamento (CEE) n. 4250/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 55)
-389 R 1236: Regolamento (CEE) n. 1236/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 128 del 11.5.1989, pag. 31)
-390 R 0388: Regolamento (CEE) n. 388/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990 (GU n. L 42 del 16.2.1990, pag. 9)
-390 R 1325: Regolamento (CEE) n. 1325/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 19)
-390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
a) L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 1, paragrafo 4, lettere c), e) e g), nonché l'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma non si applicano.
b) In deroga all'articolo 1, paragrafo 6 per la Svizzera la campagna vinicola inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
c) Il titolo I, ad eccezione dell'articolo 13, nonché i titoli III e IV non si applicano.
d) L'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein adottano ed elaborano conformemente ai principi esposti all'articolo 13 uno schema di classificazione delle varietà di viti.
e) All'articolo 16, paragrafo 7 i termini «il taglio di un vino originario di un paese terzo» vanno letti «il taglio di un vino originario di un paese terzo o di uno Stato AELS (EFTA)».
f) Per i prodotti ottenuti nei rispettivi territori l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein possono applicare, relativamente alle pratiche di cui agli articoli 18, 19, 21, 22, 23 e 24, le rispettive legislazioni nazionali.
g) L'articolo 20 non si applica.
h) In deroga all'articolo 66, paragrafo 1 il tenore di acidità volatile può essere superiore a 18 ma non superiore a 22 milliequivalenti/litro per i seguenti vini di qualità prodotti in Austria secondo metodi particolari: «Ausbruch», «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese», «Eiswein» e «Strohwein».
i) Gli articoli 70, 75, 76, 80 e 85 non si applicano.
j) Per l'articolo 78 si applica il punto 3 del protocollo 1.
k) L'allegato I è integrato come segue:
«a) "Strohwein": prodotto originario dell'Austria e fabbricato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, punto 1, della legge austriaca sui vini ("OEsterreichisches Weingesetz", 1985).
b) Il mosto di uve parzialmente fermentato, prodotto a norma del punto 3 dell'allegato I, può essere denominato:
-"Sturm", se è originario dell'Austria;
-"Federweiss" o "Federweisser", se è originario della Svizzera o del Liechtenstein.
Tuttavia, per motivi tecnici, il titolo alcolometrico volumico effettivo può eccezionalmente essere superiore a tre quinti del titolo alcolometrico volumico totale.
c) Il termine "Tafelwein" ed i suoi equivalenti di cui al punto 13 non sono usati per vini originari dell'Austria».
l) Gli allegati III, V e VII non si applicano.
m) Ai fini dell'allegato IV l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera si considerano appartenenti alla zona viticola B.
n) In deroga all'allegato VI:
-l'Austria può mantenere il divieto generale dell'acido sorbico;
-la Norvegia e la Svezia possono mantenere il divieto generale dell'acido metatartarico;
-i vini originari dell'Austria, del Liechtenstein e della Svizzera possono essere trattati con cloruro d'argento, conformemente alle rispettive leggi sui vini.
16. 387 R 0823: Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da:
-389 R 2043: Regolamento (CEE) n. 2043/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 1)
-390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
I prodotti vinicoli originari degli Stati AELS (EFTA) sono considerati equivalenti ai vini di qualità prodotti in regioni determinate («v.q.p.r.d.»), sempreché soddisfino le rispettive legislazioni nazionali che, ai fini del presente protocollo, sono conformi ai principi dell'articolo 2 del regolamento.
Tuttavia, la designazione «v.q.p.r.d.», nonché le altre designazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento non possono essere usate per questi vini.
Gli elenchi dei vini di qualità compilati dagli Stati AELS (EFTA) produttori di vino sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
17. 387 R 1069: Regolamento (CEE) n. 1069/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, recante le modalità d'applicazione relative all'indicazione del titolo alcolometrico sull'etichettatura dei vini speciali (GU n. L 104 del 16.4.1987, pag. 14)
18. 388 R 3377: Regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU n. L 296 del 29.10.1988, pag. 69)
19. 388 R 4252: Regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da:
-390 R 1328: Regolamento (CEE) n. 1328/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.90, pag. 24)
20. 389 R 0986: Regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU n. L 106 del 18.4.1989, pag. 1), modificato da:
-389 R 2600: Regolamento (CEE) n. 2600/89 della Commissione, del 25 agosto 1989 (GU n. L 251 del 29.8.1989, pag. 5)
-390 R 2246: Regolamento (CEE) n. 2246/90 della Commissione, del 31 luglio 1990 (GU n. L 203 del 1.8.1990, pag. 50)
-390 R 2776: Regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 30)
-391 R 0592: Regolamento (CEE) n. 592/91 della Commissione, del 12 marzo 1991 (GU n. L 66 del 13.3.1991, pag. 13)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
L'articolo 10, paragrafo 4 e il titolo II non si applicano.
21. 389 R 2202: Regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU n. L 209 del 21.7.1989, pag. 31)
22. 389 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da:
-389 R 3886: Regolamento (CEE) n. 3886/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 378 del 27.12.1989, pag. 12)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
a) Per i prodotti vinicoli originari dell'Austria, della Svizzera e del Liechtenstein si applicano, in materia di designazione, le disposizioni del capitolo II anziché quelle del capitolo I.
b) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) la denominazione «vino da tavola» o «Landwein» e le denominazioni equivalenti sono abbinate al nome del paese d'origine.
c) Per i vini da tavola originari della Svizzera e del Liechtenstein i termini «Landwein», «Vin de pays» e «Vino tipico» possono essere utilizzati soltanto se lo Stato produttore interessato ha emanato disposizioni in merito all'uso di detti termini, prescrivendo il rispetto almeno delle condizioni seguenti:
-riferimento geografico specifico,
-determinate esigenze in materia di produzione, particolarmente per quanto riguarda le varietà di viti, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e le caratteristiche organolettiche.
23. 389 R 3677: Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 1), modificato da:
-390 R 2178: Regolamento (CEE) n. 2178/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 198 del 28.7.1990, pag. 9)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) non si applica.
24. 390 R 0743: Regolamento (CEE) n. 743/90 della Commissione, del 28 marzo 1990, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU n. L 82 del 29.3.1990, pag. 20)
25. 390 R 2676: Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU n. L 272 del 3.10.1990, pag. 1)
26. 390 R 3201: Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), rettificato nella GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 47
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
a) Nell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino sono aggiunti i termini seguenti: «Weinhauer» e «Hauer».
b) Nell'allegato I, punto 4 (Austria), sono aggiunti i termini seguenti:
«-Strohwein,
-Qualitaetswein».
c) Nell'allegato I, punto 12 (Svizzera), sono aggiunti i termini seguenti:
«-La Gerle,
-appellation d'origine contrôlée,
-appellation d'origine».
d) Nell'allegato II, punto 17, lettera A (Svizzera), è aggiunto il seguente punto 19:
«19. Cantone del Giura
Area di produzione locale:
-Buix».
e) L'allegato II è completato come segue:
«23. LIECHTENSTEIN
I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola d'origine:
-Balzers,
-Bendern,
-Eschen,
-Mauren,
-Schaan,
-Triesen,
-Vaduz».
f) Nell'allegato IV, il punto 17 (Svizzera) è completato come segue:
1) Nella colonna di sinistra sono aggiunte le varietà seguenti:
«-Rèze
-Kerner
-Charmont
-Bacchus
-Gamay
-Humagne rouge
-Cornalin
-Cabernet franc
-Diolinoir
-Gamaret
-Granoir».
2) Nella colonna di destra è aggiunto il termine «Humagne blanche» come sinonimo di «Humagne».
g) Nell'allegato V, il punto 2 è completato con l'aggiunta del seguente punto 4:
«4. In Austria, i seguenti vini prodotti nelle regioni viticole del Burgenland, Niederoesterreich, Steiermark e Wien:
-vini di qualità ottenuti da "Gewuerztraminer" e "Muskat-Ottonel",
-Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch».
27. 390 R 3220: Regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU n. L 308 dell'8.11.1990, pag. 22)
28. 390 R 3825: Regolamento (CEE) n. 3825/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo dal 1° settembre 1991 nel settore vitivinicolo (GU n. L 366 del 29.12.1990, pag. 56)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
Gli articoli 2, 4 e 5 non si applicano.
21994A0103(49)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 48 sugli articoli 105 e 111
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0218 - 0218