Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni
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===PROTOCOLLO 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino ===
Le Parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo, riportata nell'appendice del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.
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