Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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===PROTOCOLLO 44 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia ===
Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.
Le disposizioni dell'accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.
Sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione del trasporto su strada.
21994A0103(46)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 45 sui periodi di transizione concernenti la Spagna ed il Portogallo
 
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0210 - 0210
===PROTOCOLLO 45 sui periodi di transizione concernenti la Spagna ed il Portogallo ===
Le Parti contraenti ritengono che l'accordo non pregiudichi i periodi di transizione concessi alla Spagna e al Portogallo nel loro atto di adesione alle Comunità europee, che potrebbero rimanere validi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indipendentemente dai periodi di transizione previsti nell'accordo stesso.