===PROTOCOLLO 43 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia ===
Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.
Le disposizioni dell'accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.
Sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione dei trasporti su strada.
21994A0103(45)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 44 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0209 - 0210
===PROTOCOLLO 44 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia ===
Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.