Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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===PROTOCOLLO 38 sul meccanismo finanziario ===
Articolo 1
1. Il meccanismo finanziario fornisce un'assistenza finanziaria ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni di cui all'articolo 4 attraverso abbuoni d'interessi su prestiti e attraverso sovvenzioni dirette.
2. Il meccanismo finanziario è finanziato dagli Stati AELS (EFTA). Questi conferiscono un mandato a tal fine alla Banca europea per gli investimenti, che lo assolve in conformità degli articoli in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un Comitato del meccanismo finanziario che prende le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda gli abbuoni d'interessi e le sovvenzioni.
Articolo 2
1. Gli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 sono concessi su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed espressi, per quanto possibile, in ecu.
2. L'abbuono d'interessi su detti prestiti è fissato nella misura di tre punti percentuali all'anno rispetto ai tassi praticati dalla Banca europea per gli investimenti e viene concesso per dieci anni per ogni singolo prestito.
3. È stabilito un periodo di grazia di due anni prima dell'inizio del rimborso del capitale, da effettuare in rate uguali.
4. Gli abbuoni d'interessi sono concessi previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario e previo parere della Commissione delle Comunità europee.
5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare, nell'arco di tempo 1993-1997, degli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 è di 1,5 miliardi di ecu, da impegnare in quote uguali.
Articolo 3
1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote uguali nell'arco di tempo 1993-1997.
2. Le sovvenzioni sono erogate dalla Banca europea per gli investimenti sulla base delle proposte degli Stati membri della Comunità europea che ne beneficiano, previo parere della Commissione delle Comunità europee e previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario, che viene tenuto informato per tutto il corso della procedura.
Articolo 4
1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 è circoscritta ai progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e da imprese pubbliche o private in Grecia, nell'isola d'Irlanda, in Portogallo e nelle regioni della Spagna elencate in appendice. La ripartizione tra le regioni del volume globale dell'assistenza finanziaria è stabilita dalla Comunità, che ne informa gli Stati AELS (EFTA).
2. Viene data la priorità a progetti incentrati sull'ambiente (compreso lo sviluppo urbano), sui trasporti (comprese le infrastrutture di trasporto) o sull'istruzione e la formazione. Nell'esame dei progetti proposti da imprese private vengono considerati con particolare favore quelli presentati da piccole e medie imprese.
3. L'elemento massimo di sovvenzione a favore di ogni progetto che beneficia del meccanismo finanziario è fissato ad un livello non contrastante con le politiche comunitarie in materia.
Articolo 5
Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.
Articolo 6
La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.
Articolo 7
Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.
Appendice del protocollo 38
Elenco delle regioni spagnole che possono beneficiare dell'assistenza finanziaria
Andalucía
Asturias
Castilla y Léon
Castilla-La Mancha
Ceuta y Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia
21994A0103(40)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 39 sull'ecu
 
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0208 - 0208
===PROTOCOLLO 39 sull'ecu===
Ai fini dell'accordo per «ecu» s'intende l'ecu definito dalle competenti autorità comunitarie. In tutti gli atti menzionati negli allegati dell'accordo i termini «unità di conto europea» vengono sostituiti da «ecu».