Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/17: differenze tra le versioni

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===PROTOCOLLO 17 sull'articolo 34 ===
1. L'articolo 34 dell'accordo non pregiudica l'adozione di disposizioni legislative o l'applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all'accesso di paesi terzi ai loro mercati.
Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall'accordo si seguono le procedure stabilite nell'accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.
In tutti gli altri casi le Parti contraenti informano in merito a dette misure il Comitato misto SEE e, laddove necessario, si adoperano per adottare disposizioni atte a garantire che tali misure non siano eluse nel territorio di altre Parti contraenti.
Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l'elusione.
2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall'articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all'interno della Comunità.