Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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===PARTE II - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ===
====CAPO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI ====
;Articolo 98
:1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
:2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
:3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
::a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
::b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.
 
;Articolo 109
:1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
:2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
:3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.
 
;Articolo 810
:Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.
 
;Articolo 11
1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
:Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
 
;Articolo 12
2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
:Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
 
;Articolo 13
3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
:Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.
 
;Articolo 14
a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
:Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.
:Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
 
;Articolo 15
b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.
:I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
 
 
Articolo 9
 
1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
 
2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
 
3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.
 
 
Articolo 10
 
Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.
 
 
Articolo 11
 
Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
 
 
Articolo 12
 
Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
 
 
Articolo 13
 
Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.
 
 
Articolo 14
 
Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.
 
Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
 
 
Articolo 15
 
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
 
 
Articolo 16
 
1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
 
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità com- petenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
 
;Articolo 16
:1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
:2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità com- petenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
 
====CAPO 2 - PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA ====