Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 85:
===PARTE II - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ===
====CAPO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI ====
:1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.▼
:2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.▼
:3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:▼
::a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;▼
::b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.▼
:1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.▼
:2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.▼
:3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.▼
;Articolo
:Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.▼
;Articolo 11 ▼
▲1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
:Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.▼
;Articolo 12 ▼
▲2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
:Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.▼
;Articolo 13 ▼
▲3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
:Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.▼
;Articolo 14 ▼
▲a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
:Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.▼
:Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.▼
;Articolo 15 ▼
▲b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.
:I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.▼
▲Articolo 9
▲1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
▲2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
▲3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.
▲Articolo 10
▲Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.
▲Articolo 11
▲Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
▲Articolo 12
▲Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
▲Articolo 13
▲Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.
▲Articolo 14
▲Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.
▲Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
▲Articolo 15
▲I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Articolo 16 ▼
1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.▼
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità com- petenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.▼
▲;Articolo 16
▲:1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
▲:2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità com- petenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
====CAPO 2 - PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA ====
|