Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni
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===PARTE V - DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ ===
====CAPO 1 - POLITICA SOCIALE ====
:Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.▼
:1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.▼
:2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.▼
;Articolo
:In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.▼
▲Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.
:1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.▼
:Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.▼
:La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:▼
::a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;▼
::b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.▼
:2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.▼
:Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.▼
;Articolo
:Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.▼
▲1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.
▲2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.
▲Articolo 68
▲In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.
▲Articolo 69
▲1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
▲Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
▲La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
▲a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
▲b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
▲2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.
▲Articolo 70
▲Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.
▲Articolo 71
▲Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.
====CAPO 2 - PROTEZIONE DEI CONSUMATORI ====
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