Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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===PARTE V - DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ ===
====CAPO 1 - POLITICA SOCIALE ====
;Articolo 6866
:Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.
 
;Articolo 6967
:1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.
:2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.
 
;Articolo 6668
:In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.
 
;Articolo 7069
Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.
:1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
:Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
:La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
::a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
::b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
:2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.
 
;Articolo 7170
:Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.
 
;Articolo 6771
:Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.
 
1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.
 
2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.
 
 
Articolo 68
 
In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.
 
 
Articolo 69
 
1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
 
Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
 
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
 
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
 
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
 
2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.
 
 
Articolo 70
 
Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.
 
 
Articolo 71
 
Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.
 
 
====CAPO 2 - PROTEZIONE DEI CONSUMATORI ====