Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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====CAPO 6 - TRASPORTI ====
;Articolo 4847
:1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.
:2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.
 
;Articolo 4948
:1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.
:2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.
 
;Articolo 4749
:Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
 
;Articolo 50
1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.
:1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
:2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.
 
;Articolo 51
2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.
:1. È fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
:2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
:L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.
:3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
 
;Articolo 52
 
:Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
Articolo 48
 
1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.
 
2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.
 
 
Articolo 49
 
Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
 
 
Articolo 50
 
1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
 
2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.
 
 
Articolo 51
 
1. È fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
 
2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
 
L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.
 
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
 
 
Articolo 52
 
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
 
===PARTE IV - CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI ===