Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni
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====CAPO 3 - SERVIZI ====
:1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.▼
:2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.▼
:Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.▼
:I servizi comprendono in particolare:▼
::a) attività di carattere industriale,▼
::b) attività di carattere commerciale,▼
::c) attività artigiane,▼
::d) attività delle libere professioni.▼
:Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.▼
;Articolo
:La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.▼
▲1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.
▲2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.
▲Articolo 37
▲Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
▲I servizi comprendono in particolare:
▲a) attività di carattere industriale,
▲b) attività di carattere commerciale,
▲c) attività artigiane,
▲d) attività delle libere professioni.
▲Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
▲Articolo 38
▲La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.
Articolo 39 ▼
Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.▼
▲;Articolo 39
▲:Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
====CAPO 4 - CAPITALI ====
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