Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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====CAPO 3 - SERVIZI ====
;Articolo 3736
:1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.
:2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.
 
;Articolo 3837
:Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
:I servizi comprendono in particolare:
::a) attività di carattere industriale,
::b) attività di carattere commerciale,
::c) attività artigiane,
::d) attività delle libere professioni.
:Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
 
;Articolo 3638
:La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.
 
1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.
 
2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.
 
 
Articolo 37
 
Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
 
I servizi comprendono in particolare:
 
a) attività di carattere industriale,
 
b) attività di carattere commerciale,
 
c) attività artigiane,
 
d) attività delle libere professioni.
 
Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
 
 
Articolo 38
 
La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.
 
 
Articolo 39
 
Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
 
;Articolo 39
:Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
 
====CAPO 4 - CAPITALI ====