Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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=====Sezione 2 - Procedura di vigilanza =====
;Articolo 109108
:1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente [Autorità di vigilanza AELS (EFTA)] e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.
:2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia [Corte AELS (EFTA)]. La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:
::a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
::b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
::c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).
 
;Articolo 110109
:1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.
:2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.
:3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.
:4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.
:5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.
 
;Articolo 108110
:Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).
 
:L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).
1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente [Autorità di vigilanza AELS (EFTA)] e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.
:Dopo che queste formalità sono state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.
 
:L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.
2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia [Corte AELS (EFTA)]. La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:
 
a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
 
b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
 
c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).
 
 
Articolo 109
 
1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.
 
2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.
 
3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.
 
4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.
 
5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.
 
 
Articolo 110
 
Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).
 
L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).
 
Dopo che queste formalità sono state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.
 
L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.
 
 
=====Sezione 3 - Composizione delle controversie =====