Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni
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=====Sezione 2 - Il Comitato misto SEE =====
:1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.▼
:2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.▼
:3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.▼
:1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.▼
:2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.▼
;Articolo
:1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).▼
:2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.▼
▲1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
:3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.▼
:4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.▼
▲2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.
▲3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.
▲Articolo 93
▲1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
▲2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.
▲Articolo 94
▲1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
▲2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
▲3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.
▲4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
=====Sezione 3 - Cooperazione parlamentare =====
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