Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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=====Sezione 2 - Il Comitato misto SEE =====
;Articolo 9392
:1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
:2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.
:3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.
 
;Articolo 9493
:1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
:2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.
 
;Articolo 9294
:1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
 
:2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
:3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.
 
:4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.
 
3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.
 
 
Articolo 93
 
1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
 
2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.
 
 
Articolo 94
 
1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
 
2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
 
3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.
 
4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
 
 
=====Sezione 3 - Cooperazione parlamentare =====