Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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====CAPO 1 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE ====
=====Sezione 1 - Il Consiglio SEE =====
;Articolo 9089
:1. È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.
:A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.
:2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.
:3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.
 
;Articolo 9190
:1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).
:I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.
:2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.
 
;Articolo 8991
:1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).
 
:2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.
1. È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.
 
A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.
 
2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.
 
3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.
 
 
Articolo 90
 
1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).
 
I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.
 
2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.
 
 
Articolo 91
 
1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).
 
2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.
 
 
=====Sezione 2 - Il Comitato misto SEE =====