Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 825:
====CAPO 1 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE ====
=====Sezione 1 - Il Consiglio SEE =====
:1. È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.▼
:A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.▼
:2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.▼
:3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.▼
:1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).▼
:I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.▼
:2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.▼
;Articolo
:1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).▼
:2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.▼
▲1. È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.
▲A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.
▲2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.
▲3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.
▲Articolo 90
▲1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).
▲I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.
▲2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.
▲Articolo 91
▲1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).
▲2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.
=====Sezione 2 - Il Comitato misto SEE =====
|