Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni
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=====Sezione 3 - Cooperazione parlamentare =====
;Articolo 95 ▼
:1. È istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.
:2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.
▲Articolo 95
:3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.▼
:5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.▼
▲3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.
▲5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.
=====Sezione 4 - Cooperazione fra parti economiche e sociali =====
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