Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
 
 
 
==ATTO FINALE ==
 
I plenipotenziari:
 
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
 
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
 
in appresso denominate «la Comunità» e:
 
DEL REGNO DEL BELGIO,
 
DEL REGNO DI DANIMARCA,
 
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
 
DEL REGNO DI SPAGNA,
 
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
 
DELL'IRLANDA,
 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
 
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
 
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
 
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
 
in appresso denominati «gli Stati membri della Comunità»,
 
e
 
i plenipotenziari:
 
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 
DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,
 
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
 
DEL REGNO DI NORVEGIA,
 
DEL REGNO DI SVEZIA,
 
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
 
in appresso denominati «gli Stati AELS (EFTA)», riuniti a Oporto, il due maggio millenovecentonovantadue per la firma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo SEE», hanno adottato i testi seguenti:
 
I. L'accordo sullo Spazio economico europeo
 
II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo sullo Spazio economico europeo:
 
A. >SPAZIO PER TABELLA>
 
B. >SPAZIO PER TABELLA>
 
I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale:
 
1. Dichiarazione comune relativa alla preparazione di relazioni congiunte ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali
 
2. Dichiarazione comune relativa agli accordi di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose
 
3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine
 
4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo 11 dell'accordo
 
5. Dichiarazione comune relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina
 
6. Dichiarazione comune relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma di medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, farmacia, medicina generale o architettura, rilasciato in un paese terzo
 
7. Dichiarazione comune relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, rilasciati in un paese terzo
 
8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada
 
9. Dichiarazione comune relativa alle regole di concorrenza
 
10. Dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo
 
11. Dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo
 
12. Dichiarazione comune relativa agli aiuti concessi attraverso i Fondi strutturali comunitari o altri strumenti finanziari
 
13. Dichiarazione comune relativa al protocollo 27, lettera c) dell'accordo
 
14. Dichiarazione comune relativa alla costruzione navale
 
15. Dichiarazione comune relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari
 
16. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione in campo culturale
 
17. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali
 
18. Dichiarazione comune relativa all'associazione di esperti comunitari ai lavori dei comitati esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)
 
19. Dichiarazione comune relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE
 
20. Dichiarazione comune relativa al protocollo 35 dell'accordo SEE
 
21. Dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario
 
22. Dichiarazione comune sulla relazione tra l'accordo SEE e gli accordi esistenti
 
23. Dichiarazione comune relativa all'interpretazione concordata dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare
 
24. Dichiarazione comune relativa all'applicazione di concessioni tariffarie per taluni prodotti agricoli
 
25. Dichiarazione comune relativa ad aspetti fitosanitari
 
26. Dichiarazione comune relativa all'assistenza reciproca tra le autorità di controllo nel settore delle bevande spiritose
 
27. Dichiarazione comune relativa al protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
 
28. Dichiarazione comune relativa alla modifica delle concessioni tariffarie e al trattamento speciale di Spagna e Portogallo
 
29. Dichiarazione comune relativa al benessere degli animali
 
30. Dichiarazione comune relativa al Sistema armonizzato
 
I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato le dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale:
 
1. Dichiarazione dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa allo snellimento dei controlli alle frontiere
 
2. Dichiarazione dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa al dialogo politico.
 
I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno parimenti preso atto dell'accordo sul funzionamento di un Gruppo interinale ad alto livello nel periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo SEE, allegato al presente Atto finale. Hanno convenuto inoltre che il Gruppo interinale ad alto livello deliberi, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo SEE, sull'autenticazione dei testi degli atti comunitari cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo SEE stilati nelle lingue finnica, islandese, norvegese e svedese.
 
I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno altresì preso atto dell'intesa in merito alla pubblicazione di informazioni attinenti al SEE, allegata al presente Atto finale.
 
Inoltre i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto dell'intesa in merito alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA), allegata al presente Atto finale.
 
Inoltre i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato i verbali concordati dei negoziati, allegati al presente Atto finale. I verbali concordati dei negoziati sono vincolanti.
 
Infine i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale:
 
1. Dichiarazione dei governi della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia relativa ai monopoli sugli alcolici
 
2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici
 
3. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'assistenza reciproca in materia doganale
 
4. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla libera circolazione degli autoveicoli leggeri adibiti al trasporto di merci
 
5. Dichiarazione del governo del Liechtenstein relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi
 
6. Dichiarazione del governo del Liechtenstein relativa alla particolare situazione del paese
 
7. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia
 
8. Dichiarazione della Comunità europea
 
9. Dichiarazione del governo dell'Islanda relativa al ricorso alle misure di salvaguardia ai sensi dell'accordo SEE
 
10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia
 
11. Dichiarazione della Comunità europea
 
12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori
 
13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi
 
14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa
 
15. Dichiarazione della Comunità europea
 
16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali
 
17. Dichiarazione della Comunità europea
 
18. Dichiarazione del governo della Norvegia relativa all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia
 
19. Dichiarazione della Comunità europea
 
20. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa all'applicazione nel proprio territorio delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie
 
21. Dichiarazione della Comunità europea
 
22. Dichiarazione della Comunità europea relativa alla costruzione navale
 
23. Dichiarazione del governo dell'Irlanda relativa al protocollo 28 sulla proprietà intellettuale - convenzioni internazionali
 
24. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
 
25. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno
 
26. Dichiarazione della Comunità europea
 
27. Dichiarazione della Comunità europea relativa ai diritti degli Stati AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
 
28. Dichiarazione della Comunità europea relativa ai diritti degli avvocati degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito del diritto comunitario
 
29. Dichiarazione della Comunità europea relativa alla partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai comitati comunitari di rilievo SEE, in applicazione dell'articolo 100 dell'accordo
 
30. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE
 
31. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo SEE
 
32. Dichiarazione della Comunità europea relativa al transito nel settore della pesca
 
33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene
 
34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale
 
35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali
 
36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia
 
37. Dichiarazione del governo dell'Austria sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
 
38. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa al meccanismo finanziario AELS (EFTA)
 
39. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa ad un tribunale di primo grado
 
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
 
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
 
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
 
¸ãéíå óôï Ðüñôï, óôéò äýï ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï.
 
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
 
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
 
Gjört í Oporto annan dag maímána sar ári s nítján hundru s níutíu og tvö.
 
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
 
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
 
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
 
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
 
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
 
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
 
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
 
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
 
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
 
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
 
For the Council and the Commission of the European Communities
 
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
 
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
 
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
 
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le royaume de Belgique
 
Voor het Koninkrijk België
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
På Kongeriget Danmarks vegne
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Bundesrepublik Deutschland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Por el Reino de España
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour la République française
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Thar cheann Na hÉireann
 
For Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Per la Repubblica italiana
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le grand-duché de Luxembourg
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pela República Portuguesa
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Republik Österreich
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Suomen tasavallan puolesta
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Fyrir L´y sveldi s Ísland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für das Fürstentum Liechtenstein
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For Kongeriket Norge
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
För Konungariket Sverige
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 
Pour la Confédération suisse
 
Per la Confederazione svizzera
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla preparazione di relazioni congiunte ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali
 
Per quanto concerne le procedure di riesame e di relazione ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, resta inteso che il Comitato misto SEE può, ogni qualvolta lo consideri utile, chiedere la preparazione di una relazione congiunta.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa agli accordi di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose
 
Le Parti contraenti convengono di negoziare al fine di concludere, anteriormente al 1° luglio 1993, accordi separati di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose, tenendo conto degli accordi bilaterali esistenti.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine
 
a) Nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo SEE le competenti autorità doganali della Comunità e quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera accettano come valide prove d'origine ai sensi del protocollo 4 dell'accordo SEE i seguenti documenti di cui all'articolo 13 del protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) summenzionati:
 
i) certificati EUR.1, compresi i certificati a lungo termine, previamente muniti del timbro del competente ufficio doganale dello Stato d'esportazione;
 
ii) certificati EUR.1, compresi i certificati a lungo termine, muniti, da parte di un esportatore autorizzato, di un timbro speciale approvato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione; e
 
iii) fatture relative ai certificati a lungo termine.
 
b) Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo SEE le competenti autorità doganali della Comunità e quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera accettano come valide prove d'origine ai sensi del protocollo 4 dell'accordo SEE i seguenti documenti di cui all'articolo 8 del protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) summenzionati:
 
i) fatture recanti la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato V del protocollo n. 3, redatte conformemente all'articolo 13 di detto protocollo; e
 
ii) fatture recanti la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato V del protocollo n. 3, redatte da qualsiasi esportatore.
 
c) Le richieste di controllo a posteriori dei documenti di cui alle lettere a) e b) sono accettate dalle competenti autorità doganali della Comunità e da quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera per un periodo di due anni dal rilascio e dalla compilazione della prova d'origine. Detti controlli sono effettuati conformemente al protocollo 4, titolo VI dell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo 11 dell'accordo
 
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza che esse annettono alla protezione dei dati nominativi. Esse si impegnano a considerare la questione ulteriormente al fine di garantire che, nel quadro del protocollo 11, tali dati siano adeguatamente protetti in misura almeno comparabile a quella prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina
 
Le Parti contraenti prendono atto del fatto che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio sugli apparecchi elettrici utilizzati in medicina finora compresi nel campo di applicazione della direttiva 84/539/CEE (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 179) (allegato II).
 
La proposta della Commissione prevede una maggiore tutela dei pazienti, degli utenti e dei terzi, facendo riferimento alle norme armonizzate che devono essere adottate dal CEN-CENELEC conformemente ai requisiti di legge e stabilendo che detti prodotti siano sottoposti ad adeguate procedure di valutazione di conformità, compreso l'intervento di terzi per taluni dispositivi.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma di medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, farmacia, medicina generale o architettura, rilasciato in un paese terzo
 
Considerando che le direttive 75/362/CEE (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1), 78/686/CEE (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), 78/1026/CEE (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), 85/384/CEE (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 26), 85/433/CEE (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 37) e 86/457/CEE (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 26) del Consiglio, adattate ai fini SEE, si riferiscono solo a diplomi, certificati e altri titoli di formazione conferiti nelle Parti contraenti;
 
sollecite tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché non esiste in Islanda una formazione universitaria completa in medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria e architettura, poiché vi sono limitate possibilità di formazione in odontoiatria specialistica nonché di formazione specifica in medicina generale e in altre specializzazioni mediche e poiché solo recentemente è stata istituita in Islanda una formazione universitaria completa in farmacia;
 
le Parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma in odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, architettura, farmacia o che sanzioni una formazione specifica in medicina generale ovvero specializzazioni mediche, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle competenti autorità islandesi, di intraprendere e continuare l'esercizio dell'attività di dentista specialista, veterinario, architetto, farmacista, medico generico o medico specialista all'interno dello Spazio economico europeo, riconoscendo detti diplomi nei rispettivi territori.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, rilasciati in un paese terzo
 
Considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) adattata ai fini SEE, si riferisce a diplomi, certificati ed altri titoli di formazione conferiti principalmente nelle Parti contraenti;
 
sollecite tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché in Islanda vi sono limitate possibilità di istruzione superiore e, per tradizione, gli studenti compiono i loro studi all'estero;
 
le Parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma contemplato dal sistema generale, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle competenti autorità islandesi, di intraprendere e continuare, all'interno dello Spazio economico europeo, l'esercizio delle attività proprie delle professioni in questione, riconoscendo detti diplomi nei rispettivi territori.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al trasporto di merci su strada
 
Se la Comunità elabora una nuova normativa per modificare, sostituire o prorogare l'applicazione delle norme sull'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada (prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa a taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri, GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62; direttiva del Consiglio 65/269/CEE, GU n. 88 del 24.5.1965, pag. 1469/65; regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 1; decisione 80/48/CEE del Consiglio, GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 21; regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio, GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 3) le Parti contraenti, secondo le procedure concordate congiuntamente, prendono una decisione in merito alla modifica del relativo allegato, concedendo ai vettori delle Parti contraenti il reciproco accesso al mercato dei trasporti di merci su strada a parità di condizioni.
 
Per tutta la durata dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia, le future modifiche del presente accordo non pregiudicano i diritti esistenti di reciproco accesso al mercato di cui all'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia e come stabilito negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altra, salvo altrimenti concordato dalle parti interessate.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alle regole di concorrenza
 
Le Parti contraenti dichiarano che l'attuazione delle regole di concorrenza SEE, nei casi che rientrano nella sfera di competenza della Commissione delle Comunità europee, si basa sulle vigenti competenze comunitarie, completate dalle disposizioni contenute nell'accordo. Nei casi che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), l'attuazione delle regole di concorrenza SEE si basa sull'accordo che istituisce detta autorità e sulle disposizioni contenute nell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo
 
Le Parti contraenti dichiarano che, al momento di stabilire se sia possibile concedere una deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), la Commissione delle Comunità europee prende in considerazione gli interessi degli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prende in considerazione gli interessi della Comunità.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo
 
Le Parti contraenti prendono atto che, anche qualora l'ammissibilità delle regioni debba essere negata nel contesto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e secondo i criteri della prima fase di analisi ai sensi della lettera c) (cfr. la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali, GU n. C 212 del 12.8.1988, pag. 2), è possibile un esame secondo altri criteri, come ad esempio una molto bassa densità di popolazione.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa agli aiuti concessi attraverso i Fondi strutturali comunitari o altri strumenti finanziari
 
Le Parti contraenti dichiarano che il sostegno finanziario ad imprese finanziate con i Fondi strutturali comunitari o che ricevano assistenza da parte della Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altro strumento finanziario o fondo analogo è conforme alle disposizioni del presente accordo relative agli aiuti di Stato. Esse dichiarano che lo scambio di informazioni e di opinioni su tali forme di aiuto ha luogo a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al protocollo 27, lettera c) dell'accordo
 
La comunicazione di cui al protocollo 27, lettera c) contiene la descrizione del piano di aiuti di Stato o del caso di concessione di aiuti in causa, compresi tutti gli elementi necessari per un'adeguata valutazione del piano o del caso (a seconda degli elementi in causa, come il tipo di aiuto di Stato, il bilancio, i beneficiari, la durata). Inoltre i motivi per l'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o della corrispondente procedura definita in un accordo, concluso tra gli Stati AELS (EFTA), che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), sono comunicati all'altro organo di vigilanza. Lo scambio di informazioni tra i due organi di vigilanza si svolge su basi di reciprocità.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla costruzione navale
 
Le Parti contraenti convengono che, fino alla scadenza della settima direttiva concernente la costruzione navale (fine 1993), si asterranno dall'applicare al settore della costruzione navale le norme generali sugli aiuti di Stato stabilite nell'articolo 61 dell'accordo.
 
L'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo e i protocolli relativi agli aiuti di Stato sono applicabili al settore della costruzione navale.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari
 
Gli Stati AELS (EFTA) hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità in seno ai comitati comunitari ai quali partecipano pienamente, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, salvo per quanto riguarda le procedure di voto, qualora esistano. Nel prendere la sua decisione la Commissione delle Comunità europee tiene debitamente conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità prima della votazione.
 
Nei casi in cui gli Stati membri della Comunità hanno la possibilità di ricorrere al Consiglio delle Comunità europee contro la decisione della Commissione delle Comunità europee, gli Stati AELS (EFTA) possono sollevare la questione in seno al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla cooperazione in campo culturale
 
Le Parti contraenti, in considerazione della reciproca cooperazione in seno al Consiglio d'Europa, ricordando la dichiarazione del 9 aprile 1984 in occasione della riunione ministeriale di Lussemburgo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, consapevoli del fatto che l'introduzione della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno del SEE avrà un notevole impatto sul settore della cultura, dichiarano la loro intenzione di rafforzare e di ampliare la cooperazione in campo culturale per contribuire a migliorare la comprensione tra i popoli di un'Europa multiculturale, salvaguardando e sviluppando ulteriormente il patrimonio regionale e nazionale che arricchisce la cultura europea con la sua diversità.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali
 
Le Parti contraenti dichiarano la loro volontà di istituire disposizioni e procedure di cooperazione contro il traffico illecito di beni culturali e disposizioni di gestione del regime in materia di traffico regolare dei beni culturali.
 
Fatti salvi le disposizioni dell'accordo SEE ed altri obblighi internazionali, dette disposizioni e procedure tengono conto della normativa che la Comunità sta elaborando in materia.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'associazione di esperti comunitari ai lavori dei comitati esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)
 
Considerata l'associazione di esperti degli Stati AELS (EFTA) al lavoro dei comitati comunitari elencati nel protocollo 37 dell'accordo, gli esperti della Comunità sono associati sulla stessa base, a richiesta della Comunità, al lavoro di tutti i corrispondenti organismi esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che si occupano delle stesse materie dei comitati comunitari di cui al protocollo 37.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'articolo 103 dell'accordo
 
Le Parti contraenti convengono che il riferimento all'adempimento dei requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo e il riferimento all'applicazione provvisoria di cui all'articolo 103, paragrafo 2 non hanno implicazioni pratiche per le procedure interne della Comunità.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al protocollo 35 dell'accordo
 
Le Parti contraenti convengono che il protocollo 35 dell'accordo non limita gli effetti delle norme interne esistenti che stabiliscono l'efficacia diretta e la preminenza degli accordi internazionali.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al meccanismo finanziario
 
Qualora una Parte contraente AELS (EFTA) uscisse dall'AELS (EFTA) e aderisse alla Comunità, si dovrebbero prendere adeguati accordi per garantire che non ne derivino obblighi finanziari supplementari per i restanti Stati AELS (EFTA). A tale riguardo le Parti contraenti richiamano la decisione degli Stati AELS (EFTA) di calcolare i rispettivi contributi al meccanismo finanziario in base ai valori del PNL ai prezzi di mercato degli ultimi tre anni. Per quanto concerne lo Stato AELS (EFTA) aderente si dovrebbero raggiungere adeguate ed eque soluzioni nell'ambito dei negoziati di adesione.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
sulla relazione tra l'accordo SEE e gli accordi esistenti
 
L'accordo SEE non pregiudica i diritti garantiti dagli accordi esistenti che vincolano uno o più Stati membri della Comunità, da una parte, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altra, ovvero due o più Stati AELS (EFTA), come, in particolare, gli accordi riguardanti i singoli cittadini, gli operatori economici, la cooperazione regionale e le disposizioni amministrative, fino a che non siano stati acquisiti in virtù dell'accordo stesso diritti almeno equivalenti.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'interpretazione concordata dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare
 
1. Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento ad aiuti concessi mediante risorse statali, ogni distorsione della concorrenza deve essere valutata dalle Parti contraenti nel contesto degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in relazione alle pertinenti disposizioni dell'acquis comunitario concernenti la politica della pesca, nonché al contenuto della dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo.
 
2. Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento alla legislazione concernente l'organizzazione dei mercati, ogni distorsione della concorrenza causata da detta legislazione deve essere valutata in relazione ai principi dell'acquis comunitario riguardo all'organizzazione comune dei mercati.
 
Ogni qualvolta uno Stato AELS (EFTA) mantiene o introduce disposizioni nazionali sull'organizzazione dei mercati nel settore della pesca, dette disposizioni sono considerate a priori compatibili con i principi di cui al primo comma se contengono almeno i seguenti elementi:
 
a) la legislazione sulle organizzazioni di produttori rispecchia i principi dell'acquis comunitario riguardo a:
 
- stabilimento per iniziativa dei produttori;
 
- libertà di diventare membro e di cessare di esserlo;
 
- assenza di posizione dominante, salvo i casi in cui sia necessario conformemente ad obiettivi corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
 
b) ogni qualvolta le norme delle organizzazioni di produttori siano estese a non membri di organizzazioni di produttori, le disposizioni da applicare corrispondono a quelle stabilite nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3687/91;
 
c) ogni qualvolta esistano o siano stabilite disposizioni relative agli interventi per sostenere i prezzi, queste corrispondono alle disposizioni che figurano nel titolo III del regolamento (CEE) n. 3687/91.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'applicazione di concessioni tariffarie per taluni prodotti agricoli
 
Le Parti contraenti dichiarano che, nel caso di concessioni tariffarie accordate per lo stesso prodotto, a norma del protocollo 3 dell'accordo e ai sensi di un accordo bilaterale relativo agli scambi di prodotti agricoli al quale si fa riferimento nel protocollo 42 del suddetto accordo, è concesso il trattamento tariffario più vantaggioso su presentazione della documentazione pertinente.
 
Restano impregiudicati gli obblighi derivanti dall'articolo 16 dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa ad aspetti fitosanitari
 
Le Parti contraenti dichiarano che si stanno riesaminando gli atti comunitari esistenti in materia. Pertanto la relativa normativa non sarà recepita dagli Stati AELS (EFTA). Saranno definite nuove norme conformemente agli articoli 99 e 102 dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'assistenza reciproca tra le autorità di controllo nel settore delle bevande spiritose
 
Le Parti contraenti concordano che ogni futura normativa comunitaria in materia di assistenza reciproca nel settore delle bevande spiritose tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità, attinente al presente accordo, è trattata conformemente alle disposizioni decisionali generali dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
 
L'adattamento relativo all'uso dei termini «Federweiss» e «Federweisser», di cui all'appendice del protocollo 47, non pregiudica future modifiche della relativa normativa comunitaria, nella quale possono essere introdotte disposizioni che regolamentano l'uso degli stessi termini e dei loro equivalenti per il vino prodotto nella Comunità.
 
La classificazione delle regioni degli Stati AELS (EFTA) produttrici di vino nella zona vinicola B ai fini del presente accordo non pregiudica future modifiche del regime di classificazione comunitario, che possono successivamente avere incidenza sulla classificazione nell'ambito dell'accordo. Dette modifiche sono trattate conformemente alle disposizioni generali dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla modifica delle concessioni tariffarie e al trattamento speciale di Spagna e Portogallo
 
La completa attuazione del sistema di cui al protocollo 3 dipende in alcune Parti contraenti da modificazioni al regime nazionale di compensazione dei prezzi. Queste non sono possibili senza la modifica delle concessioni tariffarie. Detta modifica non comporterebbe la necessità di compensazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.
 
Il sistema di cui al protocollo 3 non osta all'applicazione delle pertinenti disposizioni transitorie dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo e non comporta per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 la concessione alle Parti contraenti dell'accordo SEE di un trattamento più favorevole di quello applicato ai nuovi Stati membri della Comunità. In particolare, l'applicazione di detto sistema non osta all'applicazione degli importi compensativi «adesione», stabiliti in applicazione dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al benessere degli animali
 
Fatte salve le disposizioni del punto 2, capo I (questioni veterinarie), dell'allegato I dell'accordo, le Parti contraenti rilevano il nuovo sviluppo della normativa comunitaria in questo settore e convengono di consultarsi qualora le discrepanze tra le loro legislazioni sul benessere degli animali formino ostacolo alla libera circolazione delle merci. Le Parti contraenti convengono di controllare la situazione in questo settore.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al Sistema armonizzato
 
Le Parti contraenti convengono di armonizzare quanto prima e al più tardi il 31 dicembre 1992 il testo tedesco della designazione delle merci nel Sistema armonizzato, figurante nei pertinenti protocolli e allegati dell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa allo snellimento dei controlli alle frontiere
 
Per favorire la libera circolazione delle persone gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) collaborano, secondo le modalità pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli dei rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa al dialogo politico
 
La Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio manifestano il desiderio di potenziare il loro dialogo politico in materia di politica estera per sviluppare relazioni più strette in settori di interesse reciproco.
 
A tale effetto convengono:
 
- di avere scambi di opinioni informali a livello ministeriale nelle sessioni del Consiglio SEE. Se del caso tali scambi di opinioni potrebbero essere preparati da riunioni a livello di direttori politici,
 
- di servirsi appieno dei canali diplomatici esistenti, in particolare delle rappresentanze diplomatiche nella capitale del paese che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee, a Bruxelles e nelle capitali degli Stati AELS (EFTA),
 
- di consultarsi informalmente nell'ambito di conferenze e in sede di organizzazioni internazionali,
 
- che quanto precede lasci assolutamente impregiudicati e non sostituisca i contatti bilaterali esistenti in questo settore.
 
 
 
ACCORDO PROVVISORIO PER PREPARARE L'ENTRATA IN VIGORE REGOLARE DELL'ACCORDO
 
Bruxelles,
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 
Direzione generale I Relazioni esterne
 
-Il Direttore Generale -
 
S.E. l'Ambasciatore H. Hafstein
 
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
 
Segretariato AELS (EFTA)
 
rue d'Arlon, 118
 
1040 Bruxelles
 
Signor Hafstein,
 
mi riferisco alle discussioni che abbiamo avuto sulla fase provvisoria del SEE e prendo atto che conveniamo di concludere un accordo provvisorio per preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo.
 
In virtù di detto accordo provvisorio le strutture e le procedure istituite nei negoziati SEE saranno mantenute. Un Gruppo interinale ad alto livello, coadiuvato da gruppi interinali di esperti, analoghi al precedente gruppo negoziale ad alto livello e ai gruppi negoziali, che sarà composto di rappresentanti della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), esaminerà tra l'altro nel contesto del SEE gli acquis comunitari emessi nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo. Il consenso sarà messo a verbale e messo a punto nei protocolli addizionali che saranno allegati all'accordo SEE oppure in appropriate decisioni del Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I problemi negoziali sostanziali che sorgessero nell'ambito dell'accordo provvisorio saranno trattati dal Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.
 
Fermo restando che le procedure d'informazione e di consultazione dell'accordo SEE possono essere applicate soltanto dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, la Comunità comunicherà agli Stati AELS (EFTA), nella fase provvisoria, le proposte di nuovi acquis comunitari una volta sottoposte al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo assenso su detto accordo provvisorio.
 
Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.
 
Horst G. KRENZLER
 
MISSIONE DELL'ISLANDA presso le COMUNITÀ EUROPEE
 
rue Archimède, 5
 
1040 Bruxelles
 
Bruxelles,
 
Signor Krenzler,
 
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
 
«mi riferisco alle discussioni che abbiamo avuto sulla fase provvisoria del SEE e prendo atto che conveniamo di concludere un accordo provvisorio per preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo.
 
In virtù di detto accordo provvisorio le strutture e le procedure istituite nei negoziati SEE saranno mantenute. Un Gruppo interinale ad alto livello, coadiuvato da gruppi interinali di esperti, analoghi al precedente gruppo negoziale ad alto livello e ai gruppi negoziali, che sarà composto di rappresentanti della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), esaminerà tra l'altro nel contesto del SEE gli acquis comunitari emessi nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo. Il consenso sarà messo a verbale e messo a punto nei protocolli addizionali che saranno allegati all'accordo SEE oppure in appropriate decisioni del Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I problemi negoziali sostanziali che sorgessero nell'ambito dell'accordo provvisorio saranno trattati dal Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.
 
Fermo restando che le procedure d'informazione e di consultazione dell'accordo SEE possono essere applicate soltanto dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, la Comunità comunicherà agli Stati AELS (EFTA), nella fase provvisoria, le proposte di nuovi acquis comunitari una volta sottoposte al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo assenso su detto accordo provvisorio.».
 
Mi pregio confermarLe il mio assenso su detto accordo provvisorio.
 
Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.
 
Hannes HAFSTEIN
 
Ambasciatore
 
Capo della Missione dell'Islanda presso le Comunità europee
 
Horst G. Krenzler
 
Direttore Generale
 
Commissione delle Comunità europee
 
Direzione Generale I
 
Avenue d'Auderghem, 35
 
1040 Bruxelles
 
 
 
INTESA IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI ATTINENTI AL SEE
 
MISSIONE DELL'ISLANDA presso le COMUNITÀ EUROPEE
 
rue Archimède, 5
 
1040 Bruxelles
 
Bruxelles,
 
Oggetto: Pubblicazione di informazioni attinenti al SEE
 
Signor Krenzler,
 
con riferimento alla pubblicazione delle informazioni attinenti al SEE da pubblicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto come in appresso.
 
Ci sarà un sistema coordinato consistente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in un suo speciale supplemento SEE. Se le informazioni da pubblicarsi per le Comunità europee e per gli Stati AELS (EFTA) sono identiche, la pubblicazione da parte delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee servirà al tempo stesso da pubblicazione nelle tre lingue comuni delle Comunità europee e dell'AELS (EFTA), mentre le informazioni nelle restanti quattro lingue AELS (EFTA) (finnico, islandese, norvegese e svedese) saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a fornire un'adeguata infrastruttura per garantire la tempestiva disponibilità delle necessarie traduzioni nelle quattro lingue AELS (EFTA) non comunitarie. Agli Stati AELS (EFTA) spetterà fornire il materiale per la pubblicazione del supplemento SEE.
 
Il sistema di pubblicazione conterrebbe i seguenti elementi:
 
a) Decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis ed altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE
 
Le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis sono pubblicate nelle nove lingue ufficiali in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Detta pubblicazione servirà da pubblicazione per le tre lingue comuni. Le decisioni saranno inoltre pubblicate nel supplemento SEE nelle lingue ufficiali degli Stati nordici AELS (EFTA) e, sotto la responsabilità degli Stati AELS (EFTA), possibilmente, anche nella lingua di lavoro AELS (EFTA), per informazione.
 
Lo stesso vale per le altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE, in particolare il Consiglio SEE ed il Comitato misto SEE.
 
Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis, l'indice della sezione SEE conterrà riferimenti per trovare i testi comunitari interni pertinenti.
 
b) Dati AELS (EFTA) pertinenti per la Comunità
 
Le informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA) riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, gli indici della sezione SEE e del supplemento SEE, rispettivamente, conterranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.
 
c) Dati comunitari pertinenti per l'AELS (EFTA)
 
Le informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, ci saranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA).
 
Gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formeranno oggetto di un accordo separato.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.
 
Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.
 
Hannes HAFSTEIN
 
Ambasciatore
 
Capo della Missione dell'Islanda presso le Comunità europee
 
Horst G. Krenzler
 
Direttore Generale
 
Commissione delle Comunità europee
 
Direzione Generale I
 
Avenue d'Auderghem, 35
 
1040 Bruxelles
 
Bruxelles,
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 
Direzione generale I Relazioni esterne
 
-Il Direttore Generale -
 
S.E. L'Ambasciatore H. Hafstein
 
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
 
Segretariato AELS (EFTA)
 
rue d'Arlon, 118
 
1040 Bruxelles
 
Signor Hafstein,
 
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:
 
«con riferimento alla pubblicazione delle informazioni attinenti al SEE da pubblicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto come in appresso.
 
Ci sarà un sistema coordinato consistente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in un suo speciale supplemento SEE. Se le informazioni da pubblicarsi per le Comunità europee e per gli Stati AELS (EFTA) sono identiche, la pubblicazione da parte delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee servirà al tempo stesso da pubblicazione nelle tre lingue comuni delle Comunità europee e dell'AELS (EFTA), mentre le informazioni nelle restanti quattro lingue AELS (EFTA) (finnico, islandese, norvegese e svedese) saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a fornire un'adeguata infrastruttura per garantire la tempestiva disponibilità delle necessarie traduzioni nelle quattro lingue AELS (EFTA) non comunitarie. Agli Stati AELS (EFTA) spetterà fornire il materiale per la pubblicazione del supplemento SEE.
 
Il sistema di pubblicazione conterrebbe i seguenti elementi:
 
a) Decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis ed altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE
 
Le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis sono pubblicate nelle nove lingue ufficiali in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Detta pubblicazione servirà da pubblicazione per le tre lingue comuni. Le decisioni saranno inoltre pubblicate nel supplemento SEE nelle lingue ufficiali degli Stati nordici AELS (EFTA) e, sotto la responsabilità degli Stati AELS (EFTA), possibilmente, anche nella lingua di lavoro AELS (EFTA), per informazione.
 
Lo stesso vale per le altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE, in particolare il Consiglio SEE ed il Comitato misto SEE.
 
Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis, l'indice della sezione SEE conterrà riferimenti per trovare i testi comunitari interni pertinenti.
 
b) Dati AELS (EFTA) pertinenti per la Comunità
 
Le informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA) riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, gli indici della sezione SEE e del supplemento SEE, rispettivamente, conterranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.
 
c) Dati comunitari pertinenti per l'AELS (EFTA)
 
Le informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, ci saranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA).
 
Gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formeranno oggetto di un accordo separato.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede».
 
Mi pregio confermarLe il mio accordo su quanto precede.
 
Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.
 
Horst G. KRENZLER
 
 
 
INTESA IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA DI APPALTI AELS (EFTA)
 
Bruxelles,
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 
Direzione generale I Relazioni esterne
 
-Il Direttore Generale -
 
S.E. L'Ambasciatore H. Hafstein
 
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
 
Segretariato AELS (EFTA)
 
rue d'Arlon, 118
 
1040 Bruxelles
 
Oggetto: Pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA)
 
Signor Hafstein,
 
con riferimento alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'allegato XVI dell'accordo SEE, in particolare il paragrafo 2, lettere a) e b), mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto nel modo seguente:
 
a) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) almeno in una delle lingue comunitarie. Nel bando di gara è specificato in quale lingua comunitaria detto bando sia considerato autentico;
 
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica il bando di gara considerato autentico, per esteso, nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati TED; una sintesi degli elementi importanti è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle Comunità;
 
c) i bandi di gara AELS (EFTA) sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee assieme ai bandi di gara comunitari e nei limiti di tempo contemplati negli atti di cui all'allegato XVI;
 
d) gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a garantire che i bandi di gara siano inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in una lingua ufficiale della Comunità in tempo utile affinché, purché sia rispettato l'obbligo di detto Ufficio di tradurre i bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità e di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale e nel TED entro il termine di dodici giorni (in casi urgenti cinque giorni), il tempo a disposizione dei fornitori e degli appaltatori per fare le offerte od esprimere interesse non sia ridotto rispetto ai limiti di tempo di cui all'allegato XVI;
 
e) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati con le specifiche redazionali dei modelli standard dei bandi di gara allegati agli atti di cui all'allegato XVI. Tuttavia, per creare un sistema efficiente e tempestivo di traduzione e pubblicazione, gli Stati AELS (EFTA) prendono atto che si raccomanda loro di istituire bandi di gara standard per ciascuno dei loro Stati in linea con quelli raccomandati per ciascuno dei dodici Stati membri nella raccomandazione 91/561/CEE del 24 ottobre 1991 (1);
 
f) i contratti conclusi nel 1988 e nel 1989 tra la Commissione delle Comunità europee tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e i rispettivi contraenti designati di Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera ed Austria per la pubblicazione degli appalti di forniture AELS (EFTA) che rientrano nel campo di applicazione del GATT sui pubblici appalti giungono a termine nel momento in cui l'accordo SEE entra in vigore;
 
g) gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formano oggetto dell'accordo separato che sarà concluso per tutte le altre pubblicazioni attinenti al SEE. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.
 
Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.
 
Horst G. KRENZLER
 
MISSIONE DELL'ISLANDA presso le COMUNITÀ EUROPEE
 
rue Archimède, 5
 
1040 Bruxelles
 
Bruxelles,
 
Signor Krenzler,
 
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
 
«Oggetto: Pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA)
 
con riferimento alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'allegato XVI dell'accordo SEE, in particolare il paragrafo 2, lettere a) e b), mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto nel modo seguente:
 
a) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) almeno in una delle lingue comunitarie. Nel bando di gara è specificato in quale lingua comunitaria detto bando sia considerato autentico;
 
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica il bando di gara considerato autentico, per esteso, nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati TED; una sintesi degli elementi importanti è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle Comunità;
 
c) i bandi di gara AELS (EFTA) sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee assieme ai bandi di gara comunitari e nei limiti di tempo contemplati negli atti di cui all'allegato XVI;
 
d) gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a garantire che i bandi di gara siano inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in una lingua ufficiale della Comunità in tempo utile affinché, purché sia rispettato l'obbligo di detto Ufficio di tradurre i bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità e di pubblicarle nella Gazzetta ufficiale e nel TED entro il termine di dodici giorni (in casi urgenti cinque giorni), il tempo a disposizione dei fornitori e degli appaltatori per fare le offerte od esprimere interesse non sia ridotto rispetto ai limiti di tempo di cui all'allegato XVI;
 
e) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati con le specifiche redazionali dei modelli standard dei bandi di gara allegati agli atti di cui all'allegato XVI. Tuttavia, per creare un sistema efficiente e tempestivo di traduzione e pubblicazione, gli Stati AELS (EFTA) prendono atto che si raccomanda loro di istituire bandi di gara standard per ciascuno dei loro Stati in linea con quelli raccomandati per ciascuno dei dodici Stati membri nella raccomandazione 91/561/CEE del 24 ottobre 1991 (¹);
 
f) i contratti conclusi nel 1988 e nel 1989 tra la Commissione delle Comunità europee tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e i rispettivi contraenti designati di Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera ed Austria per la pubblicazione degli appalti di forniture AELS (EFTA) che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo GATT sui pubblici appalti giungono a termine nel momento in cui l'accordo SEE entra in vigore;
 
g) gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formano oggetto dell'accordo separato che sarà concluso per tutte le altre pubblicazioni attinenti al SEE.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede
 
(¹) GU n. L 305 del 6.11.1991 e GU n. S 217 A-N del 16.11.1991.
 
».
 
Mi pregio confermarLe il mio accordo su quanto precede.
 
Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.
 
Hannes HAFSTEIN
 
Ambasciatore
 
Capo della Missione dell'Islanda presso le Comunità europee
 
Horst G. Krenzler
 
Direttore Generale
 
Commissione delle Comunità europee
 
Direzione Generale I
 
Avenue d'Auderghem, 35
 
1040 Bruxelles
 
(1) GU n. L 305 del 6.11.1991 e GU n. S 217 A-N del 16.11.1991.
 
 
 
 
 
VERBALI CONCORDATI
 
dei negoziati relativi all'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri e gli Stati AELS (EFTA) sullo Spazio economico europeo
 
Le Parti contraenti concordano quanto segue:
 
 
Ad articolo 26 e ad protocollo 13
 
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità esamina, unitamente agli Stati AELS (EFTA) interessati, se sono soddisfatte le condizioni alle quali, indipendentemente dalle disposizioni di cui al primo comma del protocollo 13, l'articolo 26 dell'accordo si applicherà tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) interessati per quanto riguarda il settore della pesca.
 
 
 
Ad articolo 56, paragrafo 3
 
Il termine «sensibile» nell'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo è inteso nello stesso significato ad esso attribuito nella comunicazione della Commissione del 3 settembre 1986, relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12.9.1986, pag. 2).
 
 
 
Ad articolo 90
 
Il regolamento interno del Consiglio SEE indicherà in termini espliciti che, nell'adozione delle decisioni, i Ministri degli Stati AELS (EFTA) si esprimono con una sola voce.
 
 
 
Ad articolo 91
 
Il Consiglio SEE prevede, se del caso, nel suo regolamento interno la possibilità di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro.
 
 
 
Ad articolo 91, paragrafo 2
 
Il regolamento interno del Consiglio SEE indicherà in termini espliciti che l'espressione «ogniqualvolta le circostanze lo richiedano» nell'articolo 91, paragrafo 2 comprende il caso in cui una delle Parti contraenti si avvale del proprio diritto di avocazione, conformemente all'articolo 89, paragrafo 2.
 
 
 
Ad articolo 94, paragrafo 3
 
Resta inteso che nel corso di una delle sue prime sedute il Comitato misto SEE deciderà, adottando il proprio regolamento interno, in merito all'istituzione dei sottocomitati o gruppi di lavoro particolarmente necessari per assisterlo nell'espletamento dei propri compiti, ad esempio per quanto riguarda le norme di origine e altri problemi in campo doganale.
 
 
 
Ad articolo 102, paragrafo 5
 
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0103(01).2
 
In caso di sospensione provvisoria a norma dell'articolo 102, paragrafo 5 saranno rese note in modo adeguato la portata di tale misura e la data della sua entrata in vigore.
 
 
 
Ad articolo 102, paragrafo 6
 
L'articolo 102, paragrafo 6, si applica unicamente ai diritti effettivamente acquisiti, non alle semplici aspettative. Tra gli esempi di tali diritti acquisiti si possono annoverare:
 
- una sospensione concernente la libera circolazione di lavoratori non pregiudicherà il diritto per un lavoratore di rimanere nella Parte contraente nella quale si sia trasferito già prima che le norme fossero sospese;
 
- una sospensione concernente la libertà di stabilimento non pregiudicherà i diritti di una società nella Parte contraente nella quale la società si sia stabilita già prima che le norme fossero sospese;
 
- una sospensione concernente investimenti, ad esempio in beni immobili, non pregiudicherà gli investimenti già effettuati prima della data della sospensione;
 
- una sospensione concernente appalti pubblici non pregiudicherà l'esecuzione di un contratto assegnato già prima della sospensione;
 
- una sospensione concernente il riconoscimento di un diploma non pregiudicherà il diritto, per chi detenga tale diploma, di continuare la propria attività professionale attinente al diploma stesso in una Parte contraente che non abbia rilasciato il diploma.
 
 
 
Ad articolo 103
 
In caso di adozione di una decisione da parte del Consiglio SEE si applica l'articolo 103, paragrafo 1.
 
 
 
Ad articolo 109, paragrafo 3
 
Il termine «applicazione» nell'articolo 109, paragrafo 3 comprende anche l'attuazione dell'accordo.
 
 
 
Ad articolo 111
 
La sospensione è contraria agli interessi del buon funzionamento dell'accordo e va pertanto evitata nella massima misura possibile.
 
 
 
Ad articolo 112, paragrafo 1
 
Le disposizioni dell'articolo 112, paragrafo 1 riguardano anche la situazione in una zona determinata.
 
 
 
Ad articolo 123
 
Non verrà fatto uso improprio delle disposizioni dell'articolo 123 per impedire la divulgazione di informazioni nel campo della concorrenza.
 
 
 
Ad articolo 129
 
Qualora una di esse non sia disposta a ratificare l'accordo, le Parti firmatarie procedono ad un riesame della situazione.
 
 
 
Ad articolo 129
 
Qualora una delle Parti contraenti non ratifichi l'accordo, le altre Parti contraenti convocano una conferenza diplomatica ai fini di valutare gli effetti sull'accordo della mancata ratifica ed esaminare la possibilità di adottare un protocollo contenente le modifiche che saranno oggetto delle necessarie procedure interne. Tale conferenza è convocata non appena risulti chiaro che una delle Parti contraenti non procederà alla ratifica dell'accordo o, al più tardi, alla data di entrata in vigore dell'accordo qualora questa non sia rispettata.
 
 
 
Ad protocollo 3
 
Le appendici da 2 a 7 saranno completate prima dell'entrata in vigore dell'accordo; le appendici da 2 a 7 sono elaborate al più presto e, in ogni caso, anteriormente al 1° luglio 1992. Per quanto concerne l'appendice 2, gli esperti elaborano un elenco delle materie prime soggette a compensazione di prezzo, sulla base delle materie prime soggette alle misure di compensazione di prezzo nelle Parti contraenti anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo.
 
 
 
Ad protocollo 3, articolo 11
 
Nell'intento di agevolare l'applicazione del protocollo n. 2 degli accordi di libero scambio, le disposizioni del protocollo n. 3 di ciascuno di tali accordi di libero scambio concernenti la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa sono modificate prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Le modifiche in questione sono intese ad allineare le suddette disposizioni, ivi comprese quelle relative alla prova dell'origine e alla cooperazione amministrativa, quanto più possibile su quelle del protocollo 4 dell'accordo SEE pur mantenendo il sistema di cumulo «diagonale» e le corrispondenti disposizioni attualmente applicabili nel quadro del protocollo n. 3. Dette modifiche non avranno incidenza sul grado di liberalizzazione realizzato nell'ambito degli accordi di libero scambio.
 
 
 
Ad protocollo 9
 
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) interessati proseguono le discussioni sugli adattamenti della legislazione in merito al rilascio di autorizzazioni di transito per il pesce e i prodotti della pesca allo scopo di giungere ad un'intesa soddisfacente.
 
 
 
Ad protocollo 11, articolo 14, paragrafo 3
 
Pur rispettando pienamente il ruolo di coordinamento della Commissione, la Comunità avvierà contatti diretti, come previsto nel documento di lavoro n. XXI/201/89 della Commissione, qualora si possa in tal modo aggiungere flessibilità ed efficienza al funzionamento del protocollo, purché su basi di reciprocità.
 
 
 
Ad protocollo 16 e ad allegato VI
 
La possibilità di mantenere in vigore accordi bilaterali nel settore della sicurezza sociale dopo la scadenza dei periodi di transizione per quanto riguarda la libera circolazione delle persone può essere discussa a livello bilaterale tra la Svizzera e gli Stati interessati.
 
 
 
Ad protocollo 20
 
Le Parti contraenti elaborano, nel quadro delle organizzazioni internazionali interessate, le norme per l'applicazione delle misure di miglioramento strutturale alla flotta austriaca, tenendo conto della misura in cui tale flotta parteciperà al mercato per il quale erano state concepite le misure di miglioramento strutturale in questione. Si tiene nel debito conto la data alla quale gli obblighi dell'Austria nell'ambito delle misure di miglioramento strutturale prendono effetto.
 
 
 
Ad protocolli 23 e 24 (articoli 12 concernenti le lingue)
 
La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) stabiliranno modalità pratiche in materia di assistenza reciproca o altre soluzioni adeguate per quanto riguarda, in particolare, il problema della traduzioni.
 
 
 
Ad protocollo 30
 
I comitati comunitari in materia di informazione statistica sottoelencati sono stati identificati come i comitati ai quali gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente conformemente all'articolo 2 del protocollo.
 
1. Comitato del programma statistico delle Comunità europee
 
istituito da:
 
389 D 0382: Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 47).
 
2. Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti
 
istituito da:
 
391 D 0115: Decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU n. L 59 del 6.3.1991, pag. 19).
 
3. Comitato per il segreto statistico
 
istituito da:
 
390 R 1588: Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1).
 
4. Comitato dell'armonizzazione del calcolo del PNL ai prezzi di mercato
 
istituito da:
 
389 L 0130: Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26).
 
5. Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale
 
istituito da:
 
391 D 0116: Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU n. L 59 del 6.3.1991, pag. 21).
 
I diritti e gli obblighi degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito di questi comitati comunitari sono disciplinati dalla dichiarazione comune relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari.
 
 
 
Ad protocollo 36, articolo 2
 
Gli Stati AELS (EFTA) decideranno, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, in merito al numero dei membri dei rispettivi Parlamenti che faranno parte del Comitato parlamentare misto SEE.
 
 
 
Ad protocollo 37
 
Conformemente all'articolo 6 del protocollo 23 il riferimento al Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (regolamento n. 17/62 del Consiglio) riguarda anche:
 
- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti (regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio);
 
- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi (regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio);
 
- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei (regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio).
 
 
 
Ad protocollo 37
 
In applicazione della clausola di revisione dell'articolo 101, paragrafo 2 dell'accordo, alla data di entrata in vigore dell'accordo verrà aggiunto un comitato supplementare all'elenco contenuto nel protocollo 37:
 
Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio).
 
Le modalità di partecipazione saranno definite.
 
 
 
Ad protocollo 47
 
Sarà messo a punto un sistema relativo alla reciproca assistenza tra le autorità responsabili per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vinicolo sulla base delle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vinicolo. Le modalità dell'assistenza reciproca saranno stabilite prima dell'entrata in vigore dell'accordo. In attesa della realizzazione di tale sistema, prevalgono le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali tra la Comunità e la Svizzera e tra la Comunità e l'Austria in materia di cooperazione e di controllo nel settore vinicolo.
 
 
 
Ad allegati VI e VII
 
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE dovranno ancora essere apportati ulteriori adattamenti specifici, descritti in un documento del GN III in data 11 novembre 1991, nel settore della sicurezza sociale e del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.
 
 
 
Ad allegato VII
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nessuno Stato al quale si applica il presente accordo può invocare l'articolo 21 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1) per esigere che i cittadini di altri Stati ai quali si applica l'accordo seguano un'ulteriore formazione preparatoria al fine di poter essere nominati come medici nell'ambito di un regime di sicurezza sociale.
 
 
 
Ad allegato VII
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nessuno Stato al quale si applica il presente accordo può invocare l'articolo 20 della direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1) per esigere che cittadini di altri Stati ai quali si applica l'accordo seguano un'ulteriore formazione preparatoria al fine di poter essere nominati dentisti nell'ambito di un regime di sicurezza sociale.
 
 
 
Ad allegato VII
 
Gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri, architetti e tecnici (REG) rientrano nell'ambito dell'articolo 1, lettera d), primo comma della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella misura in cui sono soddisfatte le disposizioni dell'articolo 1, lettera a) di tale direttiva.
 
 
 
Ad allegato IX
 
Anteriormente al 1° gennaio 1993 la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia compilano un elenco delle imprese di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita che non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE del Consiglio (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3) e lo trasmettono alle altre Parti contraenti.
 
 
 
Ad allegato IX
 
Anteriormente al 1° gennaio 1993 l'Islanda compila un elenco delle imprese di assicurazione sulla vita che non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20 della direttiva 79/267/CEE del Consiglio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1) e lo trasmette alle altre Parti contraenti.
 
 
 
Ad allegato XIII
 
Le Parti contraenti esaminano la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, conformemente alla procedura concordata, nell'ottica di una sua inclusione nell'allegato XIII sui trasporti.
 
 
 
Ad allegato XIII
 
Gli Stati AELS (EFTA) che sono Parti contraenti dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETS) introducono, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, la seguente riserva all'AETS: «Le operazioni di trasporto tra Parti contraenti dell'accordo SEE sono considerate come operazioni di trasporto nazionale ai sensi dell'AETS nella misura in cui tali operazioni sono effettuate senza attraversamento del territorio di uno Stato terzo che è Parte contraente dell'AETS». La Comunità prende le misure necessarie per apportare le corrispondenti modifiche alle riserve degli Stati membri della Comunità.
 
 
 
Ad allegato XVI
 
Resta inteso che l'articolo 100 dell'accordo si applica ai comitati nel settore degli appalti pubblici.
 
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia relativa ai monopoli sugli alcolici
 
Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dall'accordo, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia ricordano che i loro monopoli sugli alcolici sono basati su importanti considerazioni di politica sanitaria e sociale.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici
 
Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dall'accordo, la Svizzera e il Liechtenstein dichiarano che i loro monopoli sugli alcolici sono basati su importanti considerazioni di politica agricola, sanitaria e sociale.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa all'assistenza reciproca in materia doganale
 
La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che, a loro parere, l'ultima frase dell'articolo 11, paragrafo 1 del protocollo 11 sull'assistenza reciproca in materia doganale rientra nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 di detto protocollo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla libera circolazione degli autoveicoli industriali leggeri adibiti al trasporto di merci
 
La libera circolazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, degli autoveicoli industriali leggeri adibiti al trasporto di merci, di cui all'allegato II relativo a regolamentazioni tecniche, norme, collaudi e certificazioni, parte I, «Veicoli a motore», è accettata dagli Stati AELS (EFTA), restando inteso che una nuova normativa sarà applicabile, entro tale data, in linea con quella che si applica alle altre categorie di autoveicoli.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo del Liechtenstein relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi
 
Il governo del Principato del Liechtenstein, per quanto riguarda l'articolo 14 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, dichiara che, entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Principato del Liechtenstein introdurrà, nella misura necessaria, una legislazione sulla protezione contro gli incidenti nucleari equivalente a quella prevista dalle convenzioni internazionali.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo del Liechtenstein relativa alla particolare situazione del paese
 
Il governo del Principato del Liechtenstein,
 
con riferimento al paragrafo 18 della dichiarazione comune del 14 maggio 1991 fatta alla riunione ministeriale tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio;
 
riaffermando il dovere di garantire il rispetto di tutte le disposizioni dell'accordo SEE e di applicarle in buona fede;
 
si attende che nell'accordo SEE si tenga in debita considerazione la particolare situazione geografica del Liechtenstein;
 
ritiene in particolare che sussista una situazione tale da giustificare l'adozione delle misure di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE qualora i flussi di capitale provenienti da un'altra Parte contraente possano compromettere l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare o qualora si verifichi, rispetto alla popolazione residente, uno straordinario aumento del numero dei cittadini degli Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA), ovvero del numero totale di posti di lavoro nell'economia del paese.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia
 
L'Austria dichiara che, a causa della sua particolare situazione geografica, le aree di insediamento disponibili (in particolare i terreni destinati all'edilizia abitativa) scarseggiano in misura superiore alla media in talune zone dell'Austria. Pertanto, eventuali perturbazioni del mercato immobiliare potrebbero causare gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura regionale ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE e richiedere l'adozione di misure conformemente a detto articolo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Islanda relativa al ricorso alle misure di salvaguardia ai sensi dell'accordo SEE
 
L'Islanda, a causa della unidimensionalità della sua economia e del fatto che il suo territorio è scarsamente popolato, dichiara che, secondo la sua interpretazione, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo, avrà la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora l'applicazione di detto accordo possa causare in particolare:
 
- serie perturbazioni del mercato del lavoro attraverso movimenti di manodopera su vasta scala verso talune aree geografiche, verso particolari tipi di occupazione o settori industriali; ovvero
 
- serie perturbazioni del mercato immobiliare.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia
 
La Svizzera, a causa della sua particolare situazione geografica e demografica, dichiara che, secondo la sua interpretazione, avrà la facoltà di adottare misure per limitare l'immigrazione dai paesi SEE in caso di squilibri di natura demografica, sociale o ecologica derivanti dai movimenti migratori di cittadini del SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori
 
La Confederazione svizzera, nel richiedere di includere i diplomi di architettura conferiti dagli Istituti tecnici superiori svizzeri nell'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE, dichiara la sua volontà di istituire una formazione complementare successiva al conseguimento del diploma, della durata di un anno a livello accademico e sanzionata da un esame, per rendere il ciclo completo degli studi conforme ai requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Detta formazione complementare sarà introdotta dall'Ufficio federale per l'industria e il lavoro anteriormente all'inizio dell'anno accademico 1995-96.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi
 
Con riferimento alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, il governo dell'Austria e il governo della Svizzera dichiarano che, conformemente alla normativa comunitaria esistente, nell'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, essi avranno la facoltà di adottare adeguate misure in caso di dislocazione intesa ad eludere la loro legislazione interna.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa
 
Con riferimento alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo relative alla cooperazione tra le autorità di vigilanza nel settore dei servizi finanziari (banche, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, compravendita di titoli), i governi della Svizzera e del Liechtenstein sottolineano l'importanza che attribuiscono ai principi della segretezza e della specificità e dichiarano che, secondo la loro interpretazione, le informazioni fornite dalle loro competenti autorità saranno trattate dalle autorità riceventi conformemente a detti principi. Fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al relativo acquis comunitario, con ciò si intende che:
 
- tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità che ricevono le informazioni sono tenute al segreto professionale. Le informazioni classificate come riservate saranno trattate di conseguenza;
 
- le autorità competenti che ricevono informazioni riservate possono utilizzarle solo per l'adempimento delle loro funzioni come specificato nell'acquis pertinente.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione fatta dai governi della Svizzera e del Liechtenstein relativa all'assistenza amministrativa non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione al movimenti di capitali
 
La Svizzera, considerando che, nel proprio territorio, l'offerta di terreni da destinarsi ad usi produttivi è particolarmente scarsa, che la domanda estera di beni immobiliari è sempre stata elevata e che, inoltre, la percentuale di popolazione residente che vive in abitazioni di proprietà è bassa rispetto al resto d'Europa, dichiara che, secondo la sua interpretazione, ha in particolare la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora i flussi di capitale provenienti da altre Parti contraenti perturbino il mercato immobiliare e mettano, tra l'altro, in pericolo l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Norvegia relativa all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia
 
Si richiama l'attenzione delle Parti contraenti sul fatto che l'attuale costituzione della Norvegia non stabilisce l'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia. La Norvegia riconosce che tali decisioni dovrebbero continuare ad essere destinate direttamente a dette imprese e che queste dovrebbero adempiere le proprie obbligazioni conformemente alla prassi attuale. Le suddette limitazioni costituzionali all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie non si applicano alle società controllate e agli averi nel territorio della Comunità appartenenti ad imprese aventi sede in Norvegia.
 
Qualora dovessero sorgere delle difficoltà la Norvegia è pronta ad avviare consultazioni e ad adoperarsi per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Commissione terrà costantemente sotto esame la situazione alla quale si fa riferimento nella dichiarazione unilaterale della Norvegia. Essa può avviare in ogni momento consultazioni con la Norvegia per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Austria relativa all'applicazione nel proprio territorio delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie
 
L'Austria dichiara che l'obbligo di applicare nel suo territorio le decisioni delle istituzioni comunitarie che impongano obbligazioni pecuniarie si riferisce solo alle decisioni che rientrano pienamente nel campo di applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità intende la dichiarazione dell'Austria nel senso che sarà garantita nel territorio austriaco l'applicazione delle decisioni che impongano obbligazioni pecuniarie alle imprese nella misura in cui dette decisioni si basino - seppure non esclusivamente - su disposizioni contenute nell'accordo SEE.
 
La Commissione può avviare in ogni momento consultazioni con il governo dell'Austria per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa alla costruzione navale
 
La politica della Comunità europea consiste nel ridurre progressivamente il livello degli aiuti alla produzione connessi a contratti, erogati ai cantieri navali. La Commissione si sta adoperando per ridurre il livello del massimale nella misura e nei tempi in cui ciò sia conforme con la settima direttiva (90/684/CEE).
 
La settima direttiva scade alla fine del 1993. Nel decidere in merito alla necessità di una nuova direttiva la Commissione riesaminerà anche la situazione della concorrenza nel settore della costruzione navale in tutto il SEE, alla luce dei progressi compiuti verso la riduzione o l'eliminazione degli aiuti alla produzione connessi a contratti. Nell'effettuare tale riesame la Commissione si manterrà in stretta consultazione con gli Stati AELS (EFTA), tenendo in debito conto i risultati degli sforzi in un più ampio contesto internazionale e al fine di creare le condizioni che garantiscano che la concorrenza non sia falsata.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Irlanda relativa al protocollo 28 sulla proprietà intellettuale - convenzioni internazionali
 
L'Irlanda ritiene che l'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo 28 imponga al governo dell'Irlanda di impegnarsi, nel rispetto dei propri requisiti costituzionali, a prendere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adesione alle convenzioni elencate.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
 
I governi degli Stati AELS (EFTA) condividono l'opinione che una più ampia cooperazione economica debba essere accompagnata da progressi per quanto riguarda l'aspetto sociale dell'integrazione, da realizzare in piena collaborazione con le parti sociali. Gli Stati AELS (EFTA) intendono contribuire attivamente allo sviluppo della dimensione sociale dello Spazio economico europeo. Pertanto essi accolgono con favore la maggiore cooperazione in campo sociale con la Comunità e i suoi Stati membri instaurata con il presente accordo. Nel riconoscere l'importanza di garantire in tale contesto i diritti sociali fondamentali dei lavoratori nell'intero SEE, i suddetti governi approvano i principi e i diritti di base stabiliti nella Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989, ricordando il principio di sussidiarietà cui si fa riferimento nella Carta stessa. Essi rilevano che, nell'attuare tali diritti, si deve tenere in debito conto la diversità delle prassi nazionali, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali e dei contratti collettivi.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno
 
La Repubblica d'Austria,
 
consapevole del principio della parità di trattamento stabilito nel presente accordo;
 
in considerazione dell'obbligo dell'Austria, ai sensi del presente accordo, di recepire l'acquis comunitario nell'ordinamento giuridico austriaco;
 
considerando gli altri obblighi assunti dall'Austria ai sensi del diritto internazionale pubblico;
 
visti gli effetti nocivi del lavoro notturno sulla salute, e la particolare necessità di protezione delle lavoratrici;
 
dichiara la sua volontà di tenere conto della particolare necessità di proteggere le lavoratrici.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione unilaterale del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa ai diritti degli Stati AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
 
1. Per rafforzare l'omogeneità giuridica all'interno del SEE creando possibilità di intervento per gli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità modificherà gli articoli 20 e 37 dello statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
 
2. Inoltre la Comunità adotterà le misure necessarie per garantire che gli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 6 del protocollo 24 dell'accordo SEE, abbiano gli stessi diritti degli Stati membri della Comunità a norma dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa ai diritti degli avvocati degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito del diritto comunitario
 
La Comunità si impegna a modificare lo statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per garantire che gli agenti nominati per ciascuna causa che rappresentino uno Stato AELS (EFTA) o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possano essere assistiti da un consulente o da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA). Inoltre essa si impegna a garantire che gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA) possano rappresentare singoli cittadini ed operatori economici dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
 
Quando compaiono dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado delle Comunità europee detti agenti, consulenti e avvocati godono dei diritti e delle garanzie necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che dovranno essere stabilite nel regolamento interno della Corte e del Tribunale suddetti.
 
Infine la Comunità prenderà le misure necessarie per garantire agli avvocati degli Stati AELS (EFTA) gli stessi diritti degli avvocati degli Stati membri della Comunità per quanto riguarda la protezione della riservatezza a norma del diritto comunitario.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa alla partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai comitati comunitari di rilievo SEE, in applicazione dell'articolo 100 dell'accordo
 
La Commissione delle Comunità europee conferma che, per quanto riguarda l'applicazione dei principi stabiliti nell'articolo 100, resta inteso che ogni Stato AELS (EFTA) nominerà i propri esperti. Questi parteciperanno su basi paritetiche, insieme agli esperti nazionali degli Stati membri della Comunità, al lavoro preparatorio alla convocazione dei comitati comunitari relativi all'acquis in questione. La Commissione delle Comunità europee proseguirà le consultazioni per tutto il tempo che riterrà necessario fino alla presentazione della sua proposta in una riunione formale.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE
 
La Comunità europea ritiene, finché non siano adempiuti dagli Stati AELS (EFTA) i requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo, di poter rinviare la definitiva applicazione della decisione del Comitato misto SEE alla quale si fa riferimento nello stesso articolo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo SEE
 
Gli Stati AELS (EFTA), al fine di realizzare un SEE omogeneo, e senza pregiudizio del funzionamento delle loro istituzioni democratiche, si adopereranno per far sì che siano adempiuti i necessari requisiti costituzionali come previsto dall'articolo 103, paragrafo 1, primo comma dell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa al transito nel settore della pesca
 
La Comunità considera, secondo la sua interpretazione, che l'articolo 6 del protocollo 9 sarà applicabile anche se non si raggiungesse un'intesa reciprocamente soddisfacente sul problema del transito prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene
 
La Comunità europea e i governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera dichiarano che l'appendice 2, tabella I del protocollo 9 non pregiudica il divieto di importazione che essi applicano ai prodotti ricavati dalle balene.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale
 
È stata avviata la procedura interna per la trasformazione in imposizione interna dei dazi doganali di carattere fiscale.
 
Senza pregiudizio del protocollo 5 dell'accordo la Svizzera abolirà detti dazi sulle voci tariffarie elencate nella tabella allegata al protocollo 5, previa approvazione, conformemente alla propria legislazione interna, delle necessarie modifiche costituzionali e legislative, nel momento in cui entrerà in vigore l'imposizione interna.
 
Entro la fine del 1993 si terrà un referendum su tale argomento.
 
In caso di esito positivo del referendum costituzionale si compirà ogni sforzo per procedere alla trasformazione dei dazi doganali di carattere fiscale in imposte interne entro la fine del 1996.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali
 
La Comunità ritiene che
 
- gli accordi bilaterali relativi al trasporto di merci su strada e per ferrovia tra la Comunità economica europa e l'Austria e tra la Comunità economica europea e la Svizzera,
 
- gli accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo tra la Comunità economica europea e ciascuno Stato AELS (EFTA);
 
- gli accordi bilaterali nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Svezia, la Comunità economica europea e la Norvegia e la Comunità economica europea e l'Islanda,
 
benché formino oggetto di strumenti giuridici separati, facciano parte del bilancio globale dei risultati dei negoziati e rappresentino elementi essenziali per la sua approvazione dell'accordo SEE.
 
Pertanto la Comunità si riserva il diritto di sospendere la conclusione dell'accordo SEE fino a che non sia stata notificata alla Comunità, da parte degli Stati AELS (EFTA) interessati, la ratifica dei summenzionati accordi bilaterali. Inoltre la Comunità si riserva di decidere la sua posizione per quanto concerne le conseguenze da trarre nel caso in cui detti accordi non fossero ratificati.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia
 
La Svizzera si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Austria sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
 
L'Austria si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa al meccanismo finanziario AELS (EFTA)
 
Gli Stati AELS (EFTA) ritengono che le «adeguate ed eque soluzioni», alle quali si fa riferimento nella dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario, debbano avere come effetto che uno Stato AELS (EFTA) che aderisca alla Comunità non debba essere parte di alcuna obbligazione finanziaria assunta ai sensi del meccanismo finanziario AELS (EFTA) successivamente all'adesione di detto stato alla Comunità, ovvero che si debba procedere al relativo adattamento dei contributi di tale stato al bilancio generale delle Comunità europee.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa ad un tribunale di primo grado
 
Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un tribunale di primo grado per le cause in materia di concorrenza, qualora se ne presenti la necessità.