Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992: differenze tra le versioni

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==ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ==
<big>'''INDICE''' </big>
 
# [[Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato|TESTO DEL TRATTATO]]
# [[Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli|PROTOCOLLI]]
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[[Categoria:Spazio Economico Europeo]]
INDICE
 
PREAMBOLO .......... 7
 
PARTE I OBIETTIVI E PRINCIPI .......... 9
 
PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .......... 10
 
Capo 1 Principi fondamentali .......... 10
 
Capo 2 Prodotti agricoli e della pesca .......... 11
 
Capo 3 Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi .......... 11
 
Capo 4 Altre norme in materia di libera circolazione delle merci .......... 11
 
Capo 5 Prodotti carbosiderurgici .......... 12
 
PARTE III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI
 
CAPITALI .......... 12
 
Capo 1 Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi .......... 12
 
Capo 2 Diritto di stabilimento .......... 13
 
Capo 3 Servizi .......... 13
 
Capo 4 Capitali .......... 14
 
Capo 5 Cooperazione in materia di politica economica e monetaria .......... 14
 
Capo 6 Trasporti .......... 15
 
PARTE IV CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI .......... 15
 
Capo 1 Regole applicabili alle imprese .......... 15
 
Capo 2 Aiuti di Stato .......... 17
 
Capo 3 Altre norme comuni .......... 18
 
PARTE V DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO
 
LIBERTÀ .......... 19
 
Capo 1 Politica sociale .......... 19
 
Capo 2 Protezione dei consumatori .......... 19
 
Capo 3 Ambiente .......... 19
 
Capo 4 Statistiche .......... 20
 
Capo 5 Diritto societario .......... 20
 
PARTE VI COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ .......... 20
 
PARTE VII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI .......... 22
 
Capo 1 Struttura dell'associazione .......... 22
 
Capo 2 Procedura decisionale .......... 24
 
Capo 3 Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie .......... 26
 
Capo 4 Misure di salvaguardia .......... 28
 
PARTE VIII MECCANISMO FINANZIARIO .......... 28
 
PARTE IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI .......... 29
 
PROTOCOLLI .......... 37
 
ALLEGATI .......... 219
 
ATTO FINALE .......... 523
 
 
===PREAMBOLO ===
 
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
 
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
 
IL REGNO DEL BELGIO,
 
IL REGNO DI DANIMARCA,
 
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 
LA REPUBBLICA ELLENICA,
 
IL REGNO DI SPAGNA,
 
LA REPUBBLICA FRANCESE,
 
L'IRLANDA,
 
LA REPUBBLICA ITALIANA,
 
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
 
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
 
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
E
 
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
 
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
 
IL REGNO DI NORVEGIA,
 
IL REGNO DI SVEZIA,
 
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
 
in appresso denominati le Parti contraenti;
 
CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un'Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell'uomo;
 
RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull'identità europea;
 
RISOLUTI a contribuire, nell'ambito di un'economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
 
CONSIDERANDO l'obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;
 
RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;
 
SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l'attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;
 
INTENZIONATI a contribuire all'intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);
 
CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l'esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;
 
RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev'essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;
 
DECISI a basarsi, nell'ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;
 
COSCIENTI dell'importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;
 
RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell'ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;
 
CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;
 
CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;
 
CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;
 
CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l'autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,
 
HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:
 
 
===PARTE I - OBIETTIVI E PRINCIPI ===
 
 
Articolo 1
 
1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.
 
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:
 
a) la libera circolazione delle merci,
 
b) la libera circolazione delle persone,
 
c) la libera circolazione dei servizi,
 
d) la libera circolazione dei capitali,
 
e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
 
f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.
 
 
Articolo 2
 
Ai fini del presente accordo, si intende per:
 
a) «accordo»: il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
 
b) «Stati AELS (EFTA)»: le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;
 
c) «Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
 
 
Articolo 3
 
Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.
 
Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.
 
Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.
 
 
Articolo 4
 
Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
 
 
Articolo 5
 
Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.
 
 
Articolo 6
 
Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.
 
 
Articolo 7
 
Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:
 
a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;
 
b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.
 
 
===PARTE II - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI CAPO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI ===
 
 
Articolo 8
 
1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
 
2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
 
3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
 
a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
 
b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.
 
 
Articolo 9
 
1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
 
2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
 
3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.
 
 
Articolo 10
 
Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.
 
 
Articolo 11
 
Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
 
 
Articolo 12
 
Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
 
 
Articolo 13
 
Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.
 
 
Articolo 14
 
Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.
 
Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
 
 
Articolo 15
 
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
 
 
Articolo 16
 
1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
 
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità com- petenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
 
 
CAPO 2 PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA
 
 
Articolo 17
 
L'allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.
 
 
Articolo 18
 
Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L'articolo 13 è applicabile.
 
 
Articolo 19
 
1. Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.
 
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
 
3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.
 
4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell'ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.
 
 
Articolo 20
 
Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.
 
 
CAPO 3 COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
 
 
Articolo 21
 
1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.
 
2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.
 
3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.
 
4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.
 
 
Articolo 22
 
La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.
 
 
CAPO 4 ALTRE NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
 
 
Articolo 23
 
Disposizioni e norme specifiche figurano:
 
a) nel protocollo 12 e nell'allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;
 
b) nel protocollo 47 per quanto concerne l'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;
 
c) nell'allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.
 
Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.
 
 
Articolo 24
 
L'allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.
 
 
Articolo 25
 
Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:
 
a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all'esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o
 
b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice,
 
e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 113.
 
 
Articolo 26
 
Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.
 
 
CAPO 5 PRODOTTI CARBOSIDERURGICI
 
 
Articolo 27
 
I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.
 
 
===PARTE III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI ===
 
CAPO 1 LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI
 
 
Articolo 28
 
1. È garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
 
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
 
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
 
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 
b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
 
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
 
d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
 
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
 
5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.
 
 
Articolo 29
 
Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:
 
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
 
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.
 
 
Articolo 30
 
Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.
 
 
CAPO 2 DIRITTO DI STABILIMENTO
 
 
Articolo 31
 
1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.
 
La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.
 
2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.
 
 
Articolo 32
 
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
 
 
Articolo 33
 
Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
 
 
Articolo 34
 
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).
 
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
 
 
Articolo 35
 
Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.
 
 
CAPO 3 SERVIZI
 
 
Articolo 36
 
1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.
 
2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.
 
 
Articolo 37
 
Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
 
I servizi comprendono in particolare:
 
a) attività di carattere industriale,
 
b) attività di carattere commerciale,
 
c) attività artigiane,
 
d) attività delle libere professioni.
 
Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
 
 
Articolo 38
 
La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.
 
 
Articolo 39
 
Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
 
 
CAPO 4 CAPITALI
 
 
Articolo 40
 
Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.
 
 
Articolo 41
 
I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.
 
 
Articolo 42
 
1. Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.
 
2. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.
 
 
Articolo 43
 
1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all'interno del territorio delle Parti contraenti previsti all'articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.
 
2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.
 
3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.
 
4. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.
 
 
Articolo 44
 
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.
 
 
Articolo 45
 
1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all'articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.
 
2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell'ambito del Comitato misto SEE.
 
3. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.
 
4. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.
 
5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.
 
 
CAPO 5 COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
 
 
Articolo 46
 
Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente accordo e gli effetti dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.
 
 
CAPO 6 TRASPORTI
 
 
Articolo 47
 
1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.
 
2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.
 
 
Articolo 48
 
1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.
 
2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.
 
 
Articolo 49
 
Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
 
 
Articolo 50
 
1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
 
2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.
 
 
Articolo 51
 
1. È fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
 
2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
 
L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.
 
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
 
 
Articolo 52
 
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
 
 
===PARTE IV - CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI ===
 
CAPO 1 REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
 
 
Articolo 53
 
1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:
 
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
 
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
 
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
 
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
 
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
 
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
 
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
 
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
 
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
 
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
 
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
 
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
 
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
 
 
Articolo 54
 
È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.
 
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
 
a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
 
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
 
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
 
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
 
 
Articolo 55
 
1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.
 
Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.
 
Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.
 
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.
 
Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.
 
 
Articolo 56
 
1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:
 
a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
 
b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;
 
c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.
 
2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.
 
3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
 
4. I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.
 
 
Articolo 57
 
1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
 
2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
 
a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;
 
b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.
 
 
Articolo 58
 
Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.
 
 
Articolo 59
 
1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.
 
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.
 
3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.
 
 
Articolo 60
 
L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.
 
 
CAPO 2 AIUTI DI STATO
 
 
Articolo 61
 
1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
 
2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 
c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.
 
3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
 
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 
d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.
 
 
Articolo 62
 
1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:
 
a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
 
b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dal protocollo 26.
 
2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.
 
 
Articolo 63
 
L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.
 
 
Articolo 64
 
1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).
 
Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.
 
Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
 
Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
 
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.
 
 
CAPO 3 ALTRE NORME COMUNI
 
 
Articolo 65
 
1. L'allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.
 
2. Il protocollo 28 e l'allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.
 
 
===PARTE V - DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ ===
 
CAPO 1 POLITICA SOCIALE
 
 
Articolo 66
 
Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.
 
 
Articolo 67
 
1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.
 
2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.
 
 
Articolo 68
 
In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.
 
 
Articolo 69
 
1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
 
Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
 
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
 
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
 
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
 
2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.
 
 
Articolo 70
 
Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.
 
 
Articolo 71
 
Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.
 
 
CAPO 2 PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
 
 
Articolo 72
 
L'allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.
 
 
CAPO 3 AMBIENTE
 
 
Articolo 73
 
1. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l'obiettivo:
 
a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
 
b) di contribuire alla protezione della salute umana;
 
c) di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
 
2. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.
 
 
Articolo 74
 
L'allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 73.
 
 
Articolo 75
 
Le misure di protezione di cui all'articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.
 
 
CAPO 4 STATISTICHE
 
 
Articolo 76
 
1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
 
2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.
 
3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
 
4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.
 
 
CAPO 5 DIRITTO SOCIETARIO
 
 
Articolo 77
 
L'allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.
 
 
===PARTE VI - COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ ===
 
 
Articolo 78
 
Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:
 
- ricerca e sviluppo tecnologico,
 
- servizi di informazione,
 
- ambiente,
 
- istruzione, formazione professionale e giovani,
 
- politica sociale,
 
- protezione dei consumatori,
 
- piccole e medie imprese,
 
- turismo,
 
- settore audiovisivo, e
 
- protezione civile,
 
nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.
 
 
Articolo 79
 
1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 78.
 
2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.
 
3. La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.
 
 
Articolo 80
 
La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:
 
- partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
 
- definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
 
- scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
 
- sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
 
- legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
 
- coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.
 
 
Articolo 81
 
Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:
 
a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
 
b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;
 
c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;
 
d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;
 
e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
 
f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.
 
 
Articolo 82
 
1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:
 
a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:
 
- agli stanziamenti d'impegno e
 
- agli stanziamenti di pagamento,
 
iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
 
Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.
 
L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
 
I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.
 
Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi - non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);
 
b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
 
c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.
 
2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.
 
 
Articolo 83
 
Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.
 
 
Articolo 84
 
Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.
 
 
Articolo 85
 
Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.
 
 
Articolo 86
 
Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.
 
 
Articolo 87
 
Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.
 
 
Articolo 88
 
Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.
 
 
===PARTE VII - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI ===
 
CAPO 1 STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE
 
Sezione 1 Il Consiglio SEE
 
 
Articolo 89
 
1. È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.
 
A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.
 
2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.
 
3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.
 
 
Articolo 90
 
1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).
 
I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.
 
2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.
 
 
Articolo 91
 
1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).
 
2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.
 
 
Sezione 2 Il Comitato misto SEE
 
 
Articolo 92
 
1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
 
2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.
 
3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.
 
 
Articolo 93
 
1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
 
2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.
 
 
Articolo 94
 
1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
 
2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
 
3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.
 
4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
 
 
Sezione 3 Cooperazione parlamentare
 
 
Articolo 95
 
1. È istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.
 
2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.
 
3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.
 
4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
 
5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.
 
6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.
 
 
Sezione 4 Cooperazione fra parti economiche e sociali
 
 
Articolo 96
 
1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.
 
2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall'altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.
 
3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.
 
 
CAPO 2 PROCEDURA DECISIONALE
 
 
Articolo 97
 
Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo
 
- se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell'accordo, o
 
- se le procedure di cui all'articolo 98 sono state espletate.
 
 
Articolo 98
 
Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.
 
 
Articolo 99
 
1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l'elaborazione delle proprie proposte.
 
2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).
 
A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.
 
3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.
 
4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.
 
 
Articolo 100
 
La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.
 
Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).
 
 
Articolo 101
 
1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 o dall'articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.
 
I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.
 
2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37.
 
 
Articolo 102
 
1. Al fine di garantire la certezza giuridica e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all'adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l'applicazione simultanea di quest'ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.
 
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0103(01).1
 
2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.
 
3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un'intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.
 
In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.
 
4. Qualora, nonostante l'applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un'intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.
 
5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell'allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.
 
6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.
 
 
Articolo 103
 
1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l'adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.
 
In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.
 
2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.
 
 
Articolo 104
 
Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione.
 
 
CAPO 3 OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Sezione 1 Omogeneità
 
 
Articolo 105
 
1. Per la realizzazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un'interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell'accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.
 
2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall'articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo.
 
3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all'articolo 111.
 
 
Articolo 106
 
Allo scopo di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:
 
a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall'altra;
 
b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
 
c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.
 
 
Articolo 107
 
Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE.
 
 
Sezione 2 Procedura di vigilanza
 
 
Articolo 108
 
1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente [Autorità di vigilanza AELS (EFTA)] e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.
 
2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia [Corte AELS (EFTA)]. La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:
 
a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
 
b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
 
c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).
 
 
Articolo 109
 
1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.
 
2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.
 
3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.
 
4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.
 
5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.
 
 
Articolo 110
 
Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).
 
L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).
 
Dopo che queste formalità sono state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.
 
L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.
 
 
Sezione 3 Composizione delle controversie
 
 
Articolo 111
 
1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.
 
2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell'accordo.
 
3. Qualora una controversia riguardi l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni.
 
Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,
 
- adottare misure di salvaguardia, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 113, ovvero
 
- applicare l'articolo 102, mutatis mutandis.
 
4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3 o dell'articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell'articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.
 
 
CAPO 4 MISURE DI SALVAGUARDIA
 
 
Articolo 112
 
1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 113.
 
2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
 
3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.
 
 
Articolo 113
 
1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
 
2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
 
3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata impediscano l'esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.
 
Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.
 
4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
 
5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d'applicazione.
 
Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.
 
 
Articolo 114
 
1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
 
2. È applicabile la procedura prevista all'articolo 113.
 
 
===PARTE VIII - MECCANISMO FINANZIARIO ===
 
 
Articolo 115
 
Nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all'articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l'agricoltura e la pesca.
 
 
Articolo 116
 
Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell'ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 115.
 
 
Articolo 117
 
Le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario figurano nel protocollo 38.
 
 
===PARTE IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ===
 
 
Articolo 118
 
1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest'ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.
 
Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.
 
2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.
 
 
Articolo 119
 
Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.
 
 
Articolo 120
 
Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai protocolli 41, 43 e 44, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altro, nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.
 
 
Articolo 121
 
Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:
 
a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;
 
b) nel quadro dell'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l'applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;
 
c) nel quadro della cooperazione tra l'Austria e l'Italia per quanto riguarda il Tirolo, il Vorarlberg e il Trentino-Sud Tirolo/Alto Adige, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo.
 
 
Articolo 122
 
I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.
 
 
Articolo 123
 
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure
 
a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
 
b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
 
c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
 
 
Articolo 124
 
Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all'articolo 34, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.
 
 
Articolo 125
 
Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.
 
 
Articolo 126
 
1. Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.
 
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Åland. Tuttavia il governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 
a) le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Åland in materia di:
 
i) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
 
ii) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
 
b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;
 
c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.
 
 
Articolo 127
 
Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.
 
Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all'accordo.
 
 
Articolo 128
 
1. Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS (EFTA), di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.
 
2. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.
 
 
Articolo 129
 
1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
 
I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.
 
2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.
 
Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.
 
Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.
 
3. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. La data ultima di tale notifica è il 30 giugno 1993. Qualora si superi tale data, le Parti contraenti organizzano una conferenza diplomatica per valutare la situazione.
 
 
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
 
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
 
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
 
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
 
lEssu til sta sfestingar hafa undirrita sir fulltrúar, sem til less hafa fullt umbo s, undirrita s samning lennan.
 
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
 
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
 
Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.
 
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
 
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
 
Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.
 
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
 
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
 
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
 
¸ãéíå óôï Ðüñôï, óôéò äýï ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï.
 
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
 
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
 
Gjört í Oporto annan dag maímána sar ári s nítján hundru s níutíu og tvö.
 
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
 
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
 
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
 
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
 
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
 
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
 
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
 
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
 
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
 
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
 
For the Council and the Commission of the European Communities
 
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
 
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
 
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
 
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le royaume de Belgique
 
Voor het Koninkrijk België
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
På Kongeriget Danmarks vegne
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Bundesrepublik Deutschland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Por el Reino de España
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour la République française
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Thar cheann Na hÉireann
 
For Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Per la Repubblica italiana
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le grand-duché de Luxembourg
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pela República Portuguesa
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Republik Österreich
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Suomen tasavallan puolesta
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Fyrir L´y sveldi s Ísland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für das Fürstentum Liechtenstein
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For Kongeriket Norge
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
För Konungariket Sverige
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 
Pour la Confédération suisse
 
Per la Confederazione svizzera
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
 
 
 
==ATTO FINALE ==
 
I plenipotenziari:
 
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
 
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
 
in appresso denominate «la Comunità» e:
 
DEL REGNO DEL BELGIO,
 
DEL REGNO DI DANIMARCA,
 
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
 
DEL REGNO DI SPAGNA,
 
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
 
DELL'IRLANDA,
 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
 
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
 
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
 
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
 
in appresso denominati «gli Stati membri della Comunità»,
 
e
 
i plenipotenziari:
 
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 
DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,
 
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
 
DEL REGNO DI NORVEGIA,
 
DEL REGNO DI SVEZIA,
 
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
 
in appresso denominati «gli Stati AELS (EFTA)», riuniti a Oporto, il due maggio millenovecentonovantadue per la firma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo SEE», hanno adottato i testi seguenti:
 
I. L'accordo sullo Spazio economico europeo
 
II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo sullo Spazio economico europeo:
 
A. >SPAZIO PER TABELLA>
 
B. >SPAZIO PER TABELLA>
 
I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale:
 
1. Dichiarazione comune relativa alla preparazione di relazioni congiunte ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali
 
2. Dichiarazione comune relativa agli accordi di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose
 
3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine
 
4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo 11 dell'accordo
 
5. Dichiarazione comune relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina
 
6. Dichiarazione comune relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma di medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, farmacia, medicina generale o architettura, rilasciato in un paese terzo
 
7. Dichiarazione comune relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, rilasciati in un paese terzo
 
8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada
 
9. Dichiarazione comune relativa alle regole di concorrenza
 
10. Dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo
 
11. Dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo
 
12. Dichiarazione comune relativa agli aiuti concessi attraverso i Fondi strutturali comunitari o altri strumenti finanziari
 
13. Dichiarazione comune relativa al protocollo 27, lettera c) dell'accordo
 
14. Dichiarazione comune relativa alla costruzione navale
 
15. Dichiarazione comune relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari
 
16. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione in campo culturale
 
17. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali
 
18. Dichiarazione comune relativa all'associazione di esperti comunitari ai lavori dei comitati esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)
 
19. Dichiarazione comune relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE
 
20. Dichiarazione comune relativa al protocollo 35 dell'accordo SEE
 
21. Dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario
 
22. Dichiarazione comune sulla relazione tra l'accordo SEE e gli accordi esistenti
 
23. Dichiarazione comune relativa all'interpretazione concordata dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare
 
24. Dichiarazione comune relativa all'applicazione di concessioni tariffarie per taluni prodotti agricoli
 
25. Dichiarazione comune relativa ad aspetti fitosanitari
 
26. Dichiarazione comune relativa all'assistenza reciproca tra le autorità di controllo nel settore delle bevande spiritose
 
27. Dichiarazione comune relativa al protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
 
28. Dichiarazione comune relativa alla modifica delle concessioni tariffarie e al trattamento speciale di Spagna e Portogallo
 
29. Dichiarazione comune relativa al benessere degli animali
 
30. Dichiarazione comune relativa al Sistema armonizzato
 
I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato le dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale:
 
1. Dichiarazione dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa allo snellimento dei controlli alle frontiere
 
2. Dichiarazione dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa al dialogo politico.
 
I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno parimenti preso atto dell'accordo sul funzionamento di un Gruppo interinale ad alto livello nel periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo SEE, allegato al presente Atto finale. Hanno convenuto inoltre che il Gruppo interinale ad alto livello deliberi, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo SEE, sull'autenticazione dei testi degli atti comunitari cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo SEE stilati nelle lingue finnica, islandese, norvegese e svedese.
 
I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno altresì preso atto dell'intesa in merito alla pubblicazione di informazioni attinenti al SEE, allegata al presente Atto finale.
 
Inoltre i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto dell'intesa in merito alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA), allegata al presente Atto finale.
 
Inoltre i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato i verbali concordati dei negoziati, allegati al presente Atto finale. I verbali concordati dei negoziati sono vincolanti.
 
Infine i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale:
 
1. Dichiarazione dei governi della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia relativa ai monopoli sugli alcolici
 
2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici
 
3. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'assistenza reciproca in materia doganale
 
4. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla libera circolazione degli autoveicoli leggeri adibiti al trasporto di merci
 
5. Dichiarazione del governo del Liechtenstein relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi
 
6. Dichiarazione del governo del Liechtenstein relativa alla particolare situazione del paese
 
7. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia
 
8. Dichiarazione della Comunità europea
 
9. Dichiarazione del governo dell'Islanda relativa al ricorso alle misure di salvaguardia ai sensi dell'accordo SEE
 
10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia
 
11. Dichiarazione della Comunità europea
 
12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori
 
13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi
 
14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa
 
15. Dichiarazione della Comunità europea
 
16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali
 
17. Dichiarazione della Comunità europea
 
18. Dichiarazione del governo della Norvegia relativa all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia
 
19. Dichiarazione della Comunità europea
 
20. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa all'applicazione nel proprio territorio delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie
 
21. Dichiarazione della Comunità europea
 
22. Dichiarazione della Comunità europea relativa alla costruzione navale
 
23. Dichiarazione del governo dell'Irlanda relativa al protocollo 28 sulla proprietà intellettuale - convenzioni internazionali
 
24. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
 
25. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno
 
26. Dichiarazione della Comunità europea
 
27. Dichiarazione della Comunità europea relativa ai diritti degli Stati AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
 
28. Dichiarazione della Comunità europea relativa ai diritti degli avvocati degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito del diritto comunitario
 
29. Dichiarazione della Comunità europea relativa alla partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai comitati comunitari di rilievo SEE, in applicazione dell'articolo 100 dell'accordo
 
30. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE
 
31. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo SEE
 
32. Dichiarazione della Comunità europea relativa al transito nel settore della pesca
 
33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene
 
34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale
 
35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali
 
36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia
 
37. Dichiarazione del governo dell'Austria sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
 
38. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa al meccanismo finanziario AELS (EFTA)
 
39. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa ad un tribunale di primo grado
 
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
 
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
 
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
 
¸ãéíå óôï Ðüñôï, óôéò äýï ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï.
 
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
 
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
 
Gjört í Oporto annan dag maímána sar ári s nítján hundru s níutíu og tvö.
 
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
 
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
 
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
 
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
 
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
 
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
 
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
 
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
 
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
 
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
 
For the Council and the Commission of the European Communities
 
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
 
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
 
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
 
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le royaume de Belgique
 
Voor het Koninkrijk België
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
På Kongeriget Danmarks vegne
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Bundesrepublik Deutschland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Por el Reino de España
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour la République française
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Thar cheann Na hÉireann
 
For Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Per la Repubblica italiana
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le grand-duché de Luxembourg
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pela República Portuguesa
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Republik Österreich
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Suomen tasavallan puolesta
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Fyrir L´y sveldi s Ísland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für das Fürstentum Liechtenstein
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For Kongeriket Norge
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
För Konungariket Sverige
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 
Pour la Confédération suisse
 
Per la Confederazione svizzera
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla preparazione di relazioni congiunte ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali
 
Per quanto concerne le procedure di riesame e di relazione ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, resta inteso che il Comitato misto SEE può, ogni qualvolta lo consideri utile, chiedere la preparazione di una relazione congiunta.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa agli accordi di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose
 
Le Parti contraenti convengono di negoziare al fine di concludere, anteriormente al 1° luglio 1993, accordi separati di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose, tenendo conto degli accordi bilaterali esistenti.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine
 
a) Nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo SEE le competenti autorità doganali della Comunità e quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera accettano come valide prove d'origine ai sensi del protocollo 4 dell'accordo SEE i seguenti documenti di cui all'articolo 13 del protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) summenzionati:
 
i) certificati EUR.1, compresi i certificati a lungo termine, previamente muniti del timbro del competente ufficio doganale dello Stato d'esportazione;
 
ii) certificati EUR.1, compresi i certificati a lungo termine, muniti, da parte di un esportatore autorizzato, di un timbro speciale approvato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione; e
 
iii) fatture relative ai certificati a lungo termine.
 
b) Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo SEE le competenti autorità doganali della Comunità e quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera accettano come valide prove d'origine ai sensi del protocollo 4 dell'accordo SEE i seguenti documenti di cui all'articolo 8 del protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) summenzionati:
 
i) fatture recanti la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato V del protocollo n. 3, redatte conformemente all'articolo 13 di detto protocollo; e
 
ii) fatture recanti la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato V del protocollo n. 3, redatte da qualsiasi esportatore.
 
c) Le richieste di controllo a posteriori dei documenti di cui alle lettere a) e b) sono accettate dalle competenti autorità doganali della Comunità e da quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera per un periodo di due anni dal rilascio e dalla compilazione della prova d'origine. Detti controlli sono effettuati conformemente al protocollo 4, titolo VI dell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo 11 dell'accordo
 
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza che esse annettono alla protezione dei dati nominativi. Esse si impegnano a considerare la questione ulteriormente al fine di garantire che, nel quadro del protocollo 11, tali dati siano adeguatamente protetti in misura almeno comparabile a quella prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina
 
Le Parti contraenti prendono atto del fatto che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio sugli apparecchi elettrici utilizzati in medicina finora compresi nel campo di applicazione della direttiva 84/539/CEE (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 179) (allegato II).
 
La proposta della Commissione prevede una maggiore tutela dei pazienti, degli utenti e dei terzi, facendo riferimento alle norme armonizzate che devono essere adottate dal CEN-CENELEC conformemente ai requisiti di legge e stabilendo che detti prodotti siano sottoposti ad adeguate procedure di valutazione di conformità, compreso l'intervento di terzi per taluni dispositivi.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma di medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, farmacia, medicina generale o architettura, rilasciato in un paese terzo
 
Considerando che le direttive 75/362/CEE (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1), 78/686/CEE (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), 78/1026/CEE (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), 85/384/CEE (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 26), 85/433/CEE (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 37) e 86/457/CEE (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 26) del Consiglio, adattate ai fini SEE, si riferiscono solo a diplomi, certificati e altri titoli di formazione conferiti nelle Parti contraenti;
 
sollecite tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché non esiste in Islanda una formazione universitaria completa in medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria e architettura, poiché vi sono limitate possibilità di formazione in odontoiatria specialistica nonché di formazione specifica in medicina generale e in altre specializzazioni mediche e poiché solo recentemente è stata istituita in Islanda una formazione universitaria completa in farmacia;
 
le Parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma in odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, architettura, farmacia o che sanzioni una formazione specifica in medicina generale ovvero specializzazioni mediche, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle competenti autorità islandesi, di intraprendere e continuare l'esercizio dell'attività di dentista specialista, veterinario, architetto, farmacista, medico generico o medico specialista all'interno dello Spazio economico europeo, riconoscendo detti diplomi nei rispettivi territori.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, rilasciati in un paese terzo
 
Considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) adattata ai fini SEE, si riferisce a diplomi, certificati ed altri titoli di formazione conferiti principalmente nelle Parti contraenti;
 
sollecite tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché in Islanda vi sono limitate possibilità di istruzione superiore e, per tradizione, gli studenti compiono i loro studi all'estero;
 
le Parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma contemplato dal sistema generale, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle competenti autorità islandesi, di intraprendere e continuare, all'interno dello Spazio economico europeo, l'esercizio delle attività proprie delle professioni in questione, riconoscendo detti diplomi nei rispettivi territori.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al trasporto di merci su strada
 
Se la Comunità elabora una nuova normativa per modificare, sostituire o prorogare l'applicazione delle norme sull'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada (prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa a taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri, GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62; direttiva del Consiglio 65/269/CEE, GU n. 88 del 24.5.1965, pag. 1469/65; regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 1; decisione 80/48/CEE del Consiglio, GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 21; regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio, GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 3) le Parti contraenti, secondo le procedure concordate congiuntamente, prendono una decisione in merito alla modifica del relativo allegato, concedendo ai vettori delle Parti contraenti il reciproco accesso al mercato dei trasporti di merci su strada a parità di condizioni.
 
Per tutta la durata dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia, le future modifiche del presente accordo non pregiudicano i diritti esistenti di reciproco accesso al mercato di cui all'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia e come stabilito negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altra, salvo altrimenti concordato dalle parti interessate.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alle regole di concorrenza
 
Le Parti contraenti dichiarano che l'attuazione delle regole di concorrenza SEE, nei casi che rientrano nella sfera di competenza della Commissione delle Comunità europee, si basa sulle vigenti competenze comunitarie, completate dalle disposizioni contenute nell'accordo. Nei casi che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), l'attuazione delle regole di concorrenza SEE si basa sull'accordo che istituisce detta autorità e sulle disposizioni contenute nell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo
 
Le Parti contraenti dichiarano che, al momento di stabilire se sia possibile concedere una deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), la Commissione delle Comunità europee prende in considerazione gli interessi degli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prende in considerazione gli interessi della Comunità.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo
 
Le Parti contraenti prendono atto che, anche qualora l'ammissibilità delle regioni debba essere negata nel contesto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e secondo i criteri della prima fase di analisi ai sensi della lettera c) (cfr. la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali, GU n. C 212 del 12.8.1988, pag. 2), è possibile un esame secondo altri criteri, come ad esempio una molto bassa densità di popolazione.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa agli aiuti concessi attraverso i Fondi strutturali comunitari o altri strumenti finanziari
 
Le Parti contraenti dichiarano che il sostegno finanziario ad imprese finanziate con i Fondi strutturali comunitari o che ricevano assistenza da parte della Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altro strumento finanziario o fondo analogo è conforme alle disposizioni del presente accordo relative agli aiuti di Stato. Esse dichiarano che lo scambio di informazioni e di opinioni su tali forme di aiuto ha luogo a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al protocollo 27, lettera c) dell'accordo
 
La comunicazione di cui al protocollo 27, lettera c) contiene la descrizione del piano di aiuti di Stato o del caso di concessione di aiuti in causa, compresi tutti gli elementi necessari per un'adeguata valutazione del piano o del caso (a seconda degli elementi in causa, come il tipo di aiuto di Stato, il bilancio, i beneficiari, la durata). Inoltre i motivi per l'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o della corrispondente procedura definita in un accordo, concluso tra gli Stati AELS (EFTA), che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), sono comunicati all'altro organo di vigilanza. Lo scambio di informazioni tra i due organi di vigilanza si svolge su basi di reciprocità.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla costruzione navale
 
Le Parti contraenti convengono che, fino alla scadenza della settima direttiva concernente la costruzione navale (fine 1993), si asterranno dall'applicare al settore della costruzione navale le norme generali sugli aiuti di Stato stabilite nell'articolo 61 dell'accordo.
 
L'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo e i protocolli relativi agli aiuti di Stato sono applicabili al settore della costruzione navale.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari
 
Gli Stati AELS (EFTA) hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità in seno ai comitati comunitari ai quali partecipano pienamente, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, salvo per quanto riguarda le procedure di voto, qualora esistano. Nel prendere la sua decisione la Commissione delle Comunità europee tiene debitamente conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità prima della votazione.
 
Nei casi in cui gli Stati membri della Comunità hanno la possibilità di ricorrere al Consiglio delle Comunità europee contro la decisione della Commissione delle Comunità europee, gli Stati AELS (EFTA) possono sollevare la questione in seno al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla cooperazione in campo culturale
 
Le Parti contraenti, in considerazione della reciproca cooperazione in seno al Consiglio d'Europa, ricordando la dichiarazione del 9 aprile 1984 in occasione della riunione ministeriale di Lussemburgo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, consapevoli del fatto che l'introduzione della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno del SEE avrà un notevole impatto sul settore della cultura, dichiarano la loro intenzione di rafforzare e di ampliare la cooperazione in campo culturale per contribuire a migliorare la comprensione tra i popoli di un'Europa multiculturale, salvaguardando e sviluppando ulteriormente il patrimonio regionale e nazionale che arricchisce la cultura europea con la sua diversità.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali
 
Le Parti contraenti dichiarano la loro volontà di istituire disposizioni e procedure di cooperazione contro il traffico illecito di beni culturali e disposizioni di gestione del regime in materia di traffico regolare dei beni culturali.
 
Fatti salvi le disposizioni dell'accordo SEE ed altri obblighi internazionali, dette disposizioni e procedure tengono conto della normativa che la Comunità sta elaborando in materia.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'associazione di esperti comunitari ai lavori dei comitati esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)
 
Considerata l'associazione di esperti degli Stati AELS (EFTA) al lavoro dei comitati comunitari elencati nel protocollo 37 dell'accordo, gli esperti della Comunità sono associati sulla stessa base, a richiesta della Comunità, al lavoro di tutti i corrispondenti organismi esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che si occupano delle stesse materie dei comitati comunitari di cui al protocollo 37.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'articolo 103 dell'accordo
 
Le Parti contraenti convengono che il riferimento all'adempimento dei requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo e il riferimento all'applicazione provvisoria di cui all'articolo 103, paragrafo 2 non hanno implicazioni pratiche per le procedure interne della Comunità.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al protocollo 35 dell'accordo
 
Le Parti contraenti convengono che il protocollo 35 dell'accordo non limita gli effetti delle norme interne esistenti che stabiliscono l'efficacia diretta e la preminenza degli accordi internazionali.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al meccanismo finanziario
 
Qualora una Parte contraente AELS (EFTA) uscisse dall'AELS (EFTA) e aderisse alla Comunità, si dovrebbero prendere adeguati accordi per garantire che non ne derivino obblighi finanziari supplementari per i restanti Stati AELS (EFTA). A tale riguardo le Parti contraenti richiamano la decisione degli Stati AELS (EFTA) di calcolare i rispettivi contributi al meccanismo finanziario in base ai valori del PNL ai prezzi di mercato degli ultimi tre anni. Per quanto concerne lo Stato AELS (EFTA) aderente si dovrebbero raggiungere adeguate ed eque soluzioni nell'ambito dei negoziati di adesione.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
sulla relazione tra l'accordo SEE e gli accordi esistenti
 
L'accordo SEE non pregiudica i diritti garantiti dagli accordi esistenti che vincolano uno o più Stati membri della Comunità, da una parte, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altra, ovvero due o più Stati AELS (EFTA), come, in particolare, gli accordi riguardanti i singoli cittadini, gli operatori economici, la cooperazione regionale e le disposizioni amministrative, fino a che non siano stati acquisiti in virtù dell'accordo stesso diritti almeno equivalenti.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'interpretazione concordata dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare
 
1. Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento ad aiuti concessi mediante risorse statali, ogni distorsione della concorrenza deve essere valutata dalle Parti contraenti nel contesto degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in relazione alle pertinenti disposizioni dell'acquis comunitario concernenti la politica della pesca, nonché al contenuto della dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo.
 
2. Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento alla legislazione concernente l'organizzazione dei mercati, ogni distorsione della concorrenza causata da detta legislazione deve essere valutata in relazione ai principi dell'acquis comunitario riguardo all'organizzazione comune dei mercati.
 
Ogni qualvolta uno Stato AELS (EFTA) mantiene o introduce disposizioni nazionali sull'organizzazione dei mercati nel settore della pesca, dette disposizioni sono considerate a priori compatibili con i principi di cui al primo comma se contengono almeno i seguenti elementi:
 
a) la legislazione sulle organizzazioni di produttori rispecchia i principi dell'acquis comunitario riguardo a:
 
- stabilimento per iniziativa dei produttori;
 
- libertà di diventare membro e di cessare di esserlo;
 
- assenza di posizione dominante, salvo i casi in cui sia necessario conformemente ad obiettivi corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
 
b) ogni qualvolta le norme delle organizzazioni di produttori siano estese a non membri di organizzazioni di produttori, le disposizioni da applicare corrispondono a quelle stabilite nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3687/91;
 
c) ogni qualvolta esistano o siano stabilite disposizioni relative agli interventi per sostenere i prezzi, queste corrispondono alle disposizioni che figurano nel titolo III del regolamento (CEE) n. 3687/91.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'applicazione di concessioni tariffarie per taluni prodotti agricoli
 
Le Parti contraenti dichiarano che, nel caso di concessioni tariffarie accordate per lo stesso prodotto, a norma del protocollo 3 dell'accordo e ai sensi di un accordo bilaterale relativo agli scambi di prodotti agricoli al quale si fa riferimento nel protocollo 42 del suddetto accordo, è concesso il trattamento tariffario più vantaggioso su presentazione della documentazione pertinente.
 
Restano impregiudicati gli obblighi derivanti dall'articolo 16 dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa ad aspetti fitosanitari
 
Le Parti contraenti dichiarano che si stanno riesaminando gli atti comunitari esistenti in materia. Pertanto la relativa normativa non sarà recepita dagli Stati AELS (EFTA). Saranno definite nuove norme conformemente agli articoli 99 e 102 dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa all'assistenza reciproca tra le autorità di controllo nel settore delle bevande spiritose
 
Le Parti contraenti concordano che ogni futura normativa comunitaria in materia di assistenza reciproca nel settore delle bevande spiritose tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità, attinente al presente accordo, è trattata conformemente alle disposizioni decisionali generali dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
 
L'adattamento relativo all'uso dei termini «Federweiss» e «Federweisser», di cui all'appendice del protocollo 47, non pregiudica future modifiche della relativa normativa comunitaria, nella quale possono essere introdotte disposizioni che regolamentano l'uso degli stessi termini e dei loro equivalenti per il vino prodotto nella Comunità.
 
La classificazione delle regioni degli Stati AELS (EFTA) produttrici di vino nella zona vinicola B ai fini del presente accordo non pregiudica future modifiche del regime di classificazione comunitario, che possono successivamente avere incidenza sulla classificazione nell'ambito dell'accordo. Dette modifiche sono trattate conformemente alle disposizioni generali dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa alla modifica delle concessioni tariffarie e al trattamento speciale di Spagna e Portogallo
 
La completa attuazione del sistema di cui al protocollo 3 dipende in alcune Parti contraenti da modificazioni al regime nazionale di compensazione dei prezzi. Queste non sono possibili senza la modifica delle concessioni tariffarie. Detta modifica non comporterebbe la necessità di compensazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.
 
Il sistema di cui al protocollo 3 non osta all'applicazione delle pertinenti disposizioni transitorie dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo e non comporta per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 la concessione alle Parti contraenti dell'accordo SEE di un trattamento più favorevole di quello applicato ai nuovi Stati membri della Comunità. In particolare, l'applicazione di detto sistema non osta all'applicazione degli importi compensativi «adesione», stabiliti in applicazione dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al benessere degli animali
 
Fatte salve le disposizioni del punto 2, capo I (questioni veterinarie), dell'allegato I dell'accordo, le Parti contraenti rilevano il nuovo sviluppo della normativa comunitaria in questo settore e convengono di consultarsi qualora le discrepanze tra le loro legislazioni sul benessere degli animali formino ostacolo alla libera circolazione delle merci. Le Parti contraenti convengono di controllare la situazione in questo settore.
 
 
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
relativa al Sistema armonizzato
 
Le Parti contraenti convengono di armonizzare quanto prima e al più tardi il 31 dicembre 1992 il testo tedesco della designazione delle merci nel Sistema armonizzato, figurante nei pertinenti protocolli e allegati dell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa allo snellimento dei controlli alle frontiere
 
Per favorire la libera circolazione delle persone gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) collaborano, secondo le modalità pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli dei rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa al dialogo politico
 
La Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio manifestano il desiderio di potenziare il loro dialogo politico in materia di politica estera per sviluppare relazioni più strette in settori di interesse reciproco.
 
A tale effetto convengono:
 
- di avere scambi di opinioni informali a livello ministeriale nelle sessioni del Consiglio SEE. Se del caso tali scambi di opinioni potrebbero essere preparati da riunioni a livello di direttori politici,
 
- di servirsi appieno dei canali diplomatici esistenti, in particolare delle rappresentanze diplomatiche nella capitale del paese che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee, a Bruxelles e nelle capitali degli Stati AELS (EFTA),
 
- di consultarsi informalmente nell'ambito di conferenze e in sede di organizzazioni internazionali,
 
- che quanto precede lasci assolutamente impregiudicati e non sostituisca i contatti bilaterali esistenti in questo settore.
 
 
 
ACCORDO PROVVISORIO PER PREPARARE L'ENTRATA IN VIGORE REGOLARE DELL'ACCORDO
 
Bruxelles,
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 
Direzione generale I Relazioni esterne
 
-Il Direttore Generale -
 
S.E. l'Ambasciatore H. Hafstein
 
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
 
Segretariato AELS (EFTA)
 
rue d'Arlon, 118
 
1040 Bruxelles
 
Signor Hafstein,
 
mi riferisco alle discussioni che abbiamo avuto sulla fase provvisoria del SEE e prendo atto che conveniamo di concludere un accordo provvisorio per preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo.
 
In virtù di detto accordo provvisorio le strutture e le procedure istituite nei negoziati SEE saranno mantenute. Un Gruppo interinale ad alto livello, coadiuvato da gruppi interinali di esperti, analoghi al precedente gruppo negoziale ad alto livello e ai gruppi negoziali, che sarà composto di rappresentanti della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), esaminerà tra l'altro nel contesto del SEE gli acquis comunitari emessi nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo. Il consenso sarà messo a verbale e messo a punto nei protocolli addizionali che saranno allegati all'accordo SEE oppure in appropriate decisioni del Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I problemi negoziali sostanziali che sorgessero nell'ambito dell'accordo provvisorio saranno trattati dal Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.
 
Fermo restando che le procedure d'informazione e di consultazione dell'accordo SEE possono essere applicate soltanto dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, la Comunità comunicherà agli Stati AELS (EFTA), nella fase provvisoria, le proposte di nuovi acquis comunitari una volta sottoposte al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo assenso su detto accordo provvisorio.
 
Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.
 
Horst G. KRENZLER
 
MISSIONE DELL'ISLANDA presso le COMUNITÀ EUROPEE
 
rue Archimède, 5
 
1040 Bruxelles
 
Bruxelles,
 
Signor Krenzler,
 
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
 
«mi riferisco alle discussioni che abbiamo avuto sulla fase provvisoria del SEE e prendo atto che conveniamo di concludere un accordo provvisorio per preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo.
 
In virtù di detto accordo provvisorio le strutture e le procedure istituite nei negoziati SEE saranno mantenute. Un Gruppo interinale ad alto livello, coadiuvato da gruppi interinali di esperti, analoghi al precedente gruppo negoziale ad alto livello e ai gruppi negoziali, che sarà composto di rappresentanti della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), esaminerà tra l'altro nel contesto del SEE gli acquis comunitari emessi nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo. Il consenso sarà messo a verbale e messo a punto nei protocolli addizionali che saranno allegati all'accordo SEE oppure in appropriate decisioni del Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I problemi negoziali sostanziali che sorgessero nell'ambito dell'accordo provvisorio saranno trattati dal Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.
 
Fermo restando che le procedure d'informazione e di consultazione dell'accordo SEE possono essere applicate soltanto dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, la Comunità comunicherà agli Stati AELS (EFTA), nella fase provvisoria, le proposte di nuovi acquis comunitari una volta sottoposte al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo assenso su detto accordo provvisorio.».
 
Mi pregio confermarLe il mio assenso su detto accordo provvisorio.
 
Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.
 
Hannes HAFSTEIN
 
Ambasciatore
 
Capo della Missione dell'Islanda presso le Comunità europee
 
Horst G. Krenzler
 
Direttore Generale
 
Commissione delle Comunità europee
 
Direzione Generale I
 
Avenue d'Auderghem, 35
 
1040 Bruxelles
 
 
 
INTESA IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI ATTINENTI AL SEE
 
MISSIONE DELL'ISLANDA presso le COMUNITÀ EUROPEE
 
rue Archimède, 5
 
1040 Bruxelles
 
Bruxelles,
 
Oggetto: Pubblicazione di informazioni attinenti al SEE
 
Signor Krenzler,
 
con riferimento alla pubblicazione delle informazioni attinenti al SEE da pubblicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto come in appresso.
 
Ci sarà un sistema coordinato consistente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in un suo speciale supplemento SEE. Se le informazioni da pubblicarsi per le Comunità europee e per gli Stati AELS (EFTA) sono identiche, la pubblicazione da parte delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee servirà al tempo stesso da pubblicazione nelle tre lingue comuni delle Comunità europee e dell'AELS (EFTA), mentre le informazioni nelle restanti quattro lingue AELS (EFTA) (finnico, islandese, norvegese e svedese) saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a fornire un'adeguata infrastruttura per garantire la tempestiva disponibilità delle necessarie traduzioni nelle quattro lingue AELS (EFTA) non comunitarie. Agli Stati AELS (EFTA) spetterà fornire il materiale per la pubblicazione del supplemento SEE.
 
Il sistema di pubblicazione conterrebbe i seguenti elementi:
 
a) Decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis ed altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE
 
Le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis sono pubblicate nelle nove lingue ufficiali in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Detta pubblicazione servirà da pubblicazione per le tre lingue comuni. Le decisioni saranno inoltre pubblicate nel supplemento SEE nelle lingue ufficiali degli Stati nordici AELS (EFTA) e, sotto la responsabilità degli Stati AELS (EFTA), possibilmente, anche nella lingua di lavoro AELS (EFTA), per informazione.
 
Lo stesso vale per le altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE, in particolare il Consiglio SEE ed il Comitato misto SEE.
 
Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis, l'indice della sezione SEE conterrà riferimenti per trovare i testi comunitari interni pertinenti.
 
b) Dati AELS (EFTA) pertinenti per la Comunità
 
Le informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA) riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, gli indici della sezione SEE e del supplemento SEE, rispettivamente, conterranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.
 
c) Dati comunitari pertinenti per l'AELS (EFTA)
 
Le informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, ci saranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA).
 
Gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formeranno oggetto di un accordo separato.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.
 
Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.
 
Hannes HAFSTEIN
 
Ambasciatore
 
Capo della Missione dell'Islanda presso le Comunità europee
 
Horst G. Krenzler
 
Direttore Generale
 
Commissione delle Comunità europee
 
Direzione Generale I
 
Avenue d'Auderghem, 35
 
1040 Bruxelles
 
Bruxelles,
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 
Direzione generale I Relazioni esterne
 
-Il Direttore Generale -
 
S.E. L'Ambasciatore H. Hafstein
 
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
 
Segretariato AELS (EFTA)
 
rue d'Arlon, 118
 
1040 Bruxelles
 
Signor Hafstein,
 
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:
 
«con riferimento alla pubblicazione delle informazioni attinenti al SEE da pubblicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto come in appresso.
 
Ci sarà un sistema coordinato consistente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in un suo speciale supplemento SEE. Se le informazioni da pubblicarsi per le Comunità europee e per gli Stati AELS (EFTA) sono identiche, la pubblicazione da parte delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee servirà al tempo stesso da pubblicazione nelle tre lingue comuni delle Comunità europee e dell'AELS (EFTA), mentre le informazioni nelle restanti quattro lingue AELS (EFTA) (finnico, islandese, norvegese e svedese) saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a fornire un'adeguata infrastruttura per garantire la tempestiva disponibilità delle necessarie traduzioni nelle quattro lingue AELS (EFTA) non comunitarie. Agli Stati AELS (EFTA) spetterà fornire il materiale per la pubblicazione del supplemento SEE.
 
Il sistema di pubblicazione conterrebbe i seguenti elementi:
 
a) Decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis ed altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE
 
Le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis sono pubblicate nelle nove lingue ufficiali in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Detta pubblicazione servirà da pubblicazione per le tre lingue comuni. Le decisioni saranno inoltre pubblicate nel supplemento SEE nelle lingue ufficiali degli Stati nordici AELS (EFTA) e, sotto la responsabilità degli Stati AELS (EFTA), possibilmente, anche nella lingua di lavoro AELS (EFTA), per informazione.
 
Lo stesso vale per le altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE, in particolare il Consiglio SEE ed il Comitato misto SEE.
 
Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis, l'indice della sezione SEE conterrà riferimenti per trovare i testi comunitari interni pertinenti.
 
b) Dati AELS (EFTA) pertinenti per la Comunità
 
Le informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA) riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, gli indici della sezione SEE e del supplemento SEE, rispettivamente, conterranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.
 
c) Dati comunitari pertinenti per l'AELS (EFTA)
 
Le informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, ci saranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA).
 
Gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formeranno oggetto di un accordo separato.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede».
 
Mi pregio confermarLe il mio accordo su quanto precede.
 
Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.
 
Horst G. KRENZLER
 
 
 
INTESA IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA DI APPALTI AELS (EFTA)
 
Bruxelles,
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 
Direzione generale I Relazioni esterne
 
-Il Direttore Generale -
 
S.E. L'Ambasciatore H. Hafstein
 
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
 
Segretariato AELS (EFTA)
 
rue d'Arlon, 118
 
1040 Bruxelles
 
Oggetto: Pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA)
 
Signor Hafstein,
 
con riferimento alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'allegato XVI dell'accordo SEE, in particolare il paragrafo 2, lettere a) e b), mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto nel modo seguente:
 
a) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) almeno in una delle lingue comunitarie. Nel bando di gara è specificato in quale lingua comunitaria detto bando sia considerato autentico;
 
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica il bando di gara considerato autentico, per esteso, nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati TED; una sintesi degli elementi importanti è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle Comunità;
 
c) i bandi di gara AELS (EFTA) sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee assieme ai bandi di gara comunitari e nei limiti di tempo contemplati negli atti di cui all'allegato XVI;
 
d) gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a garantire che i bandi di gara siano inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in una lingua ufficiale della Comunità in tempo utile affinché, purché sia rispettato l'obbligo di detto Ufficio di tradurre i bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità e di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale e nel TED entro il termine di dodici giorni (in casi urgenti cinque giorni), il tempo a disposizione dei fornitori e degli appaltatori per fare le offerte od esprimere interesse non sia ridotto rispetto ai limiti di tempo di cui all'allegato XVI;
 
e) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati con le specifiche redazionali dei modelli standard dei bandi di gara allegati agli atti di cui all'allegato XVI. Tuttavia, per creare un sistema efficiente e tempestivo di traduzione e pubblicazione, gli Stati AELS (EFTA) prendono atto che si raccomanda loro di istituire bandi di gara standard per ciascuno dei loro Stati in linea con quelli raccomandati per ciascuno dei dodici Stati membri nella raccomandazione 91/561/CEE del 24 ottobre 1991 (1);
 
f) i contratti conclusi nel 1988 e nel 1989 tra la Commissione delle Comunità europee tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e i rispettivi contraenti designati di Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera ed Austria per la pubblicazione degli appalti di forniture AELS (EFTA) che rientrano nel campo di applicazione del GATT sui pubblici appalti giungono a termine nel momento in cui l'accordo SEE entra in vigore;
 
g) gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formano oggetto dell'accordo separato che sarà concluso per tutte le altre pubblicazioni attinenti al SEE. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.
 
Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.
 
Horst G. KRENZLER
 
MISSIONE DELL'ISLANDA presso le COMUNITÀ EUROPEE
 
rue Archimède, 5
 
1040 Bruxelles
 
Bruxelles,
 
Signor Krenzler,
 
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
 
«Oggetto: Pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA)
 
con riferimento alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'allegato XVI dell'accordo SEE, in particolare il paragrafo 2, lettere a) e b), mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto nel modo seguente:
 
a) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) almeno in una delle lingue comunitarie. Nel bando di gara è specificato in quale lingua comunitaria detto bando sia considerato autentico;
 
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica il bando di gara considerato autentico, per esteso, nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati TED; una sintesi degli elementi importanti è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle Comunità;
 
c) i bandi di gara AELS (EFTA) sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee assieme ai bandi di gara comunitari e nei limiti di tempo contemplati negli atti di cui all'allegato XVI;
 
d) gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a garantire che i bandi di gara siano inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in una lingua ufficiale della Comunità in tempo utile affinché, purché sia rispettato l'obbligo di detto Ufficio di tradurre i bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità e di pubblicarle nella Gazzetta ufficiale e nel TED entro il termine di dodici giorni (in casi urgenti cinque giorni), il tempo a disposizione dei fornitori e degli appaltatori per fare le offerte od esprimere interesse non sia ridotto rispetto ai limiti di tempo di cui all'allegato XVI;
 
e) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati con le specifiche redazionali dei modelli standard dei bandi di gara allegati agli atti di cui all'allegato XVI. Tuttavia, per creare un sistema efficiente e tempestivo di traduzione e pubblicazione, gli Stati AELS (EFTA) prendono atto che si raccomanda loro di istituire bandi di gara standard per ciascuno dei loro Stati in linea con quelli raccomandati per ciascuno dei dodici Stati membri nella raccomandazione 91/561/CEE del 24 ottobre 1991 (¹);
 
f) i contratti conclusi nel 1988 e nel 1989 tra la Commissione delle Comunità europee tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e i rispettivi contraenti designati di Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera ed Austria per la pubblicazione degli appalti di forniture AELS (EFTA) che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo GATT sui pubblici appalti giungono a termine nel momento in cui l'accordo SEE entra in vigore;
 
g) gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formano oggetto dell'accordo separato che sarà concluso per tutte le altre pubblicazioni attinenti al SEE.
 
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede
 
(¹) GU n. L 305 del 6.11.1991 e GU n. S 217 A-N del 16.11.1991.
 
».
 
Mi pregio confermarLe il mio accordo su quanto precede.
 
Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.
 
Hannes HAFSTEIN
 
Ambasciatore
 
Capo della Missione dell'Islanda presso le Comunità europee
 
Horst G. Krenzler
 
Direttore Generale
 
Commissione delle Comunità europee
 
Direzione Generale I
 
Avenue d'Auderghem, 35
 
1040 Bruxelles
 
(1) GU n. L 305 del 6.11.1991 e GU n. S 217 A-N del 16.11.1991.
 
 
 
 
 
VERBALI CONCORDATI
 
dei negoziati relativi all'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri e gli Stati AELS (EFTA) sullo Spazio economico europeo
 
Le Parti contraenti concordano quanto segue:
 
 
Ad articolo 26 e ad protocollo 13
 
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità esamina, unitamente agli Stati AELS (EFTA) interessati, se sono soddisfatte le condizioni alle quali, indipendentemente dalle disposizioni di cui al primo comma del protocollo 13, l'articolo 26 dell'accordo si applicherà tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) interessati per quanto riguarda il settore della pesca.
 
 
 
Ad articolo 56, paragrafo 3
 
Il termine «sensibile» nell'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo è inteso nello stesso significato ad esso attribuito nella comunicazione della Commissione del 3 settembre 1986, relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12.9.1986, pag. 2).
 
 
 
Ad articolo 90
 
Il regolamento interno del Consiglio SEE indicherà in termini espliciti che, nell'adozione delle decisioni, i Ministri degli Stati AELS (EFTA) si esprimono con una sola voce.
 
 
 
Ad articolo 91
 
Il Consiglio SEE prevede, se del caso, nel suo regolamento interno la possibilità di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro.
 
 
 
Ad articolo 91, paragrafo 2
 
Il regolamento interno del Consiglio SEE indicherà in termini espliciti che l'espressione «ogniqualvolta le circostanze lo richiedano» nell'articolo 91, paragrafo 2 comprende il caso in cui una delle Parti contraenti si avvale del proprio diritto di avocazione, conformemente all'articolo 89, paragrafo 2.
 
 
 
Ad articolo 94, paragrafo 3
 
Resta inteso che nel corso di una delle sue prime sedute il Comitato misto SEE deciderà, adottando il proprio regolamento interno, in merito all'istituzione dei sottocomitati o gruppi di lavoro particolarmente necessari per assisterlo nell'espletamento dei propri compiti, ad esempio per quanto riguarda le norme di origine e altri problemi in campo doganale.
 
 
 
Ad articolo 102, paragrafo 5
 
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0103(01).2
 
In caso di sospensione provvisoria a norma dell'articolo 102, paragrafo 5 saranno rese note in modo adeguato la portata di tale misura e la data della sua entrata in vigore.
 
 
 
Ad articolo 102, paragrafo 6
 
L'articolo 102, paragrafo 6, si applica unicamente ai diritti effettivamente acquisiti, non alle semplici aspettative. Tra gli esempi di tali diritti acquisiti si possono annoverare:
 
- una sospensione concernente la libera circolazione di lavoratori non pregiudicherà il diritto per un lavoratore di rimanere nella Parte contraente nella quale si sia trasferito già prima che le norme fossero sospese;
 
- una sospensione concernente la libertà di stabilimento non pregiudicherà i diritti di una società nella Parte contraente nella quale la società si sia stabilita già prima che le norme fossero sospese;
 
- una sospensione concernente investimenti, ad esempio in beni immobili, non pregiudicherà gli investimenti già effettuati prima della data della sospensione;
 
- una sospensione concernente appalti pubblici non pregiudicherà l'esecuzione di un contratto assegnato già prima della sospensione;
 
- una sospensione concernente il riconoscimento di un diploma non pregiudicherà il diritto, per chi detenga tale diploma, di continuare la propria attività professionale attinente al diploma stesso in una Parte contraente che non abbia rilasciato il diploma.
 
 
 
Ad articolo 103
 
In caso di adozione di una decisione da parte del Consiglio SEE si applica l'articolo 103, paragrafo 1.
 
 
 
Ad articolo 109, paragrafo 3
 
Il termine «applicazione» nell'articolo 109, paragrafo 3 comprende anche l'attuazione dell'accordo.
 
 
 
Ad articolo 111
 
La sospensione è contraria agli interessi del buon funzionamento dell'accordo e va pertanto evitata nella massima misura possibile.
 
 
 
Ad articolo 112, paragrafo 1
 
Le disposizioni dell'articolo 112, paragrafo 1 riguardano anche la situazione in una zona determinata.
 
 
 
Ad articolo 123
 
Non verrà fatto uso improprio delle disposizioni dell'articolo 123 per impedire la divulgazione di informazioni nel campo della concorrenza.
 
 
 
Ad articolo 129
 
Qualora una di esse non sia disposta a ratificare l'accordo, le Parti firmatarie procedono ad un riesame della situazione.
 
 
 
Ad articolo 129
 
Qualora una delle Parti contraenti non ratifichi l'accordo, le altre Parti contraenti convocano una conferenza diplomatica ai fini di valutare gli effetti sull'accordo della mancata ratifica ed esaminare la possibilità di adottare un protocollo contenente le modifiche che saranno oggetto delle necessarie procedure interne. Tale conferenza è convocata non appena risulti chiaro che una delle Parti contraenti non procederà alla ratifica dell'accordo o, al più tardi, alla data di entrata in vigore dell'accordo qualora questa non sia rispettata.
 
 
 
Ad protocollo 3
 
Le appendici da 2 a 7 saranno completate prima dell'entrata in vigore dell'accordo; le appendici da 2 a 7 sono elaborate al più presto e, in ogni caso, anteriormente al 1° luglio 1992. Per quanto concerne l'appendice 2, gli esperti elaborano un elenco delle materie prime soggette a compensazione di prezzo, sulla base delle materie prime soggette alle misure di compensazione di prezzo nelle Parti contraenti anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo.
 
 
 
Ad protocollo 3, articolo 11
 
Nell'intento di agevolare l'applicazione del protocollo n. 2 degli accordi di libero scambio, le disposizioni del protocollo n. 3 di ciascuno di tali accordi di libero scambio concernenti la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa sono modificate prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Le modifiche in questione sono intese ad allineare le suddette disposizioni, ivi comprese quelle relative alla prova dell'origine e alla cooperazione amministrativa, quanto più possibile su quelle del protocollo 4 dell'accordo SEE pur mantenendo il sistema di cumulo «diagonale» e le corrispondenti disposizioni attualmente applicabili nel quadro del protocollo n. 3. Dette modifiche non avranno incidenza sul grado di liberalizzazione realizzato nell'ambito degli accordi di libero scambio.
 
 
 
Ad protocollo 9
 
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) interessati proseguono le discussioni sugli adattamenti della legislazione in merito al rilascio di autorizzazioni di transito per il pesce e i prodotti della pesca allo scopo di giungere ad un'intesa soddisfacente.
 
 
 
Ad protocollo 11, articolo 14, paragrafo 3
 
Pur rispettando pienamente il ruolo di coordinamento della Commissione, la Comunità avvierà contatti diretti, come previsto nel documento di lavoro n. XXI/201/89 della Commissione, qualora si possa in tal modo aggiungere flessibilità ed efficienza al funzionamento del protocollo, purché su basi di reciprocità.
 
 
 
Ad protocollo 16 e ad allegato VI
 
La possibilità di mantenere in vigore accordi bilaterali nel settore della sicurezza sociale dopo la scadenza dei periodi di transizione per quanto riguarda la libera circolazione delle persone può essere discussa a livello bilaterale tra la Svizzera e gli Stati interessati.
 
 
 
Ad protocollo 20
 
Le Parti contraenti elaborano, nel quadro delle organizzazioni internazionali interessate, le norme per l'applicazione delle misure di miglioramento strutturale alla flotta austriaca, tenendo conto della misura in cui tale flotta parteciperà al mercato per il quale erano state concepite le misure di miglioramento strutturale in questione. Si tiene nel debito conto la data alla quale gli obblighi dell'Austria nell'ambito delle misure di miglioramento strutturale prendono effetto.
 
 
 
Ad protocolli 23 e 24 (articoli 12 concernenti le lingue)
 
La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) stabiliranno modalità pratiche in materia di assistenza reciproca o altre soluzioni adeguate per quanto riguarda, in particolare, il problema della traduzioni.
 
 
 
Ad protocollo 30
 
I comitati comunitari in materia di informazione statistica sottoelencati sono stati identificati come i comitati ai quali gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente conformemente all'articolo 2 del protocollo.
 
1. Comitato del programma statistico delle Comunità europee
 
istituito da:
 
389 D 0382: Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 47).
 
2. Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti
 
istituito da:
 
391 D 0115: Decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU n. L 59 del 6.3.1991, pag. 19).
 
3. Comitato per il segreto statistico
 
istituito da:
 
390 R 1588: Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1).
 
4. Comitato dell'armonizzazione del calcolo del PNL ai prezzi di mercato
 
istituito da:
 
389 L 0130: Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26).
 
5. Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale
 
istituito da:
 
391 D 0116: Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU n. L 59 del 6.3.1991, pag. 21).
 
I diritti e gli obblighi degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito di questi comitati comunitari sono disciplinati dalla dichiarazione comune relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari.
 
 
 
Ad protocollo 36, articolo 2
 
Gli Stati AELS (EFTA) decideranno, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, in merito al numero dei membri dei rispettivi Parlamenti che faranno parte del Comitato parlamentare misto SEE.
 
 
 
Ad protocollo 37
 
Conformemente all'articolo 6 del protocollo 23 il riferimento al Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (regolamento n. 17/62 del Consiglio) riguarda anche:
 
- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti (regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio);
 
- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi (regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio);
 
- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei (regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio).
 
 
 
Ad protocollo 37
 
In applicazione della clausola di revisione dell'articolo 101, paragrafo 2 dell'accordo, alla data di entrata in vigore dell'accordo verrà aggiunto un comitato supplementare all'elenco contenuto nel protocollo 37:
 
Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio).
 
Le modalità di partecipazione saranno definite.
 
 
 
Ad protocollo 47
 
Sarà messo a punto un sistema relativo alla reciproca assistenza tra le autorità responsabili per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vinicolo sulla base delle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vinicolo. Le modalità dell'assistenza reciproca saranno stabilite prima dell'entrata in vigore dell'accordo. In attesa della realizzazione di tale sistema, prevalgono le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali tra la Comunità e la Svizzera e tra la Comunità e l'Austria in materia di cooperazione e di controllo nel settore vinicolo.
 
 
 
Ad allegati VI e VII
 
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE dovranno ancora essere apportati ulteriori adattamenti specifici, descritti in un documento del GN III in data 11 novembre 1991, nel settore della sicurezza sociale e del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.
 
 
 
Ad allegato VII
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nessuno Stato al quale si applica il presente accordo può invocare l'articolo 21 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1) per esigere che i cittadini di altri Stati ai quali si applica l'accordo seguano un'ulteriore formazione preparatoria al fine di poter essere nominati come medici nell'ambito di un regime di sicurezza sociale.
 
 
 
Ad allegato VII
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nessuno Stato al quale si applica il presente accordo può invocare l'articolo 20 della direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1) per esigere che cittadini di altri Stati ai quali si applica l'accordo seguano un'ulteriore formazione preparatoria al fine di poter essere nominati dentisti nell'ambito di un regime di sicurezza sociale.
 
 
 
Ad allegato VII
 
Gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri, architetti e tecnici (REG) rientrano nell'ambito dell'articolo 1, lettera d), primo comma della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella misura in cui sono soddisfatte le disposizioni dell'articolo 1, lettera a) di tale direttiva.
 
 
 
Ad allegato IX
 
Anteriormente al 1° gennaio 1993 la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia compilano un elenco delle imprese di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita che non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE del Consiglio (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3) e lo trasmettono alle altre Parti contraenti.
 
 
 
Ad allegato IX
 
Anteriormente al 1° gennaio 1993 l'Islanda compila un elenco delle imprese di assicurazione sulla vita che non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20 della direttiva 79/267/CEE del Consiglio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1) e lo trasmette alle altre Parti contraenti.
 
 
 
Ad allegato XIII
 
Le Parti contraenti esaminano la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, conformemente alla procedura concordata, nell'ottica di una sua inclusione nell'allegato XIII sui trasporti.
 
 
 
Ad allegato XIII
 
Gli Stati AELS (EFTA) che sono Parti contraenti dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETS) introducono, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, la seguente riserva all'AETS: «Le operazioni di trasporto tra Parti contraenti dell'accordo SEE sono considerate come operazioni di trasporto nazionale ai sensi dell'AETS nella misura in cui tali operazioni sono effettuate senza attraversamento del territorio di uno Stato terzo che è Parte contraente dell'AETS». La Comunità prende le misure necessarie per apportare le corrispondenti modifiche alle riserve degli Stati membri della Comunità.
 
 
 
Ad allegato XVI
 
Resta inteso che l'articolo 100 dell'accordo si applica ai comitati nel settore degli appalti pubblici.
 
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia relativa ai monopoli sugli alcolici
 
Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dall'accordo, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia ricordano che i loro monopoli sugli alcolici sono basati su importanti considerazioni di politica sanitaria e sociale.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici
 
Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dall'accordo, la Svizzera e il Liechtenstein dichiarano che i loro monopoli sugli alcolici sono basati su importanti considerazioni di politica agricola, sanitaria e sociale.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa all'assistenza reciproca in materia doganale
 
La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che, a loro parere, l'ultima frase dell'articolo 11, paragrafo 1 del protocollo 11 sull'assistenza reciproca in materia doganale rientra nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 di detto protocollo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla libera circolazione degli autoveicoli industriali leggeri adibiti al trasporto di merci
 
La libera circolazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, degli autoveicoli industriali leggeri adibiti al trasporto di merci, di cui all'allegato II relativo a regolamentazioni tecniche, norme, collaudi e certificazioni, parte I, «Veicoli a motore», è accettata dagli Stati AELS (EFTA), restando inteso che una nuova normativa sarà applicabile, entro tale data, in linea con quella che si applica alle altre categorie di autoveicoli.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo del Liechtenstein relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi
 
Il governo del Principato del Liechtenstein, per quanto riguarda l'articolo 14 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, dichiara che, entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Principato del Liechtenstein introdurrà, nella misura necessaria, una legislazione sulla protezione contro gli incidenti nucleari equivalente a quella prevista dalle convenzioni internazionali.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo del Liechtenstein relativa alla particolare situazione del paese
 
Il governo del Principato del Liechtenstein,
 
con riferimento al paragrafo 18 della dichiarazione comune del 14 maggio 1991 fatta alla riunione ministeriale tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio;
 
riaffermando il dovere di garantire il rispetto di tutte le disposizioni dell'accordo SEE e di applicarle in buona fede;
 
si attende che nell'accordo SEE si tenga in debita considerazione la particolare situazione geografica del Liechtenstein;
 
ritiene in particolare che sussista una situazione tale da giustificare l'adozione delle misure di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE qualora i flussi di capitale provenienti da un'altra Parte contraente possano compromettere l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare o qualora si verifichi, rispetto alla popolazione residente, uno straordinario aumento del numero dei cittadini degli Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA), ovvero del numero totale di posti di lavoro nell'economia del paese.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia
 
L'Austria dichiara che, a causa della sua particolare situazione geografica, le aree di insediamento disponibili (in particolare i terreni destinati all'edilizia abitativa) scarseggiano in misura superiore alla media in talune zone dell'Austria. Pertanto, eventuali perturbazioni del mercato immobiliare potrebbero causare gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura regionale ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE e richiedere l'adozione di misure conformemente a detto articolo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Islanda relativa al ricorso alle misure di salvaguardia ai sensi dell'accordo SEE
 
L'Islanda, a causa della unidimensionalità della sua economia e del fatto che il suo territorio è scarsamente popolato, dichiara che, secondo la sua interpretazione, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo, avrà la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora l'applicazione di detto accordo possa causare in particolare:
 
- serie perturbazioni del mercato del lavoro attraverso movimenti di manodopera su vasta scala verso talune aree geografiche, verso particolari tipi di occupazione o settori industriali; ovvero
 
- serie perturbazioni del mercato immobiliare.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia
 
La Svizzera, a causa della sua particolare situazione geografica e demografica, dichiara che, secondo la sua interpretazione, avrà la facoltà di adottare misure per limitare l'immigrazione dai paesi SEE in caso di squilibri di natura demografica, sociale o ecologica derivanti dai movimenti migratori di cittadini del SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori
 
La Confederazione svizzera, nel richiedere di includere i diplomi di architettura conferiti dagli Istituti tecnici superiori svizzeri nell'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE, dichiara la sua volontà di istituire una formazione complementare successiva al conseguimento del diploma, della durata di un anno a livello accademico e sanzionata da un esame, per rendere il ciclo completo degli studi conforme ai requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Detta formazione complementare sarà introdotta dall'Ufficio federale per l'industria e il lavoro anteriormente all'inizio dell'anno accademico 1995-96.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi
 
Con riferimento alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, il governo dell'Austria e il governo della Svizzera dichiarano che, conformemente alla normativa comunitaria esistente, nell'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, essi avranno la facoltà di adottare adeguate misure in caso di dislocazione intesa ad eludere la loro legislazione interna.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa
 
Con riferimento alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo relative alla cooperazione tra le autorità di vigilanza nel settore dei servizi finanziari (banche, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, compravendita di titoli), i governi della Svizzera e del Liechtenstein sottolineano l'importanza che attribuiscono ai principi della segretezza e della specificità e dichiarano che, secondo la loro interpretazione, le informazioni fornite dalle loro competenti autorità saranno trattate dalle autorità riceventi conformemente a detti principi. Fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al relativo acquis comunitario, con ciò si intende che:
 
- tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità che ricevono le informazioni sono tenute al segreto professionale. Le informazioni classificate come riservate saranno trattate di conseguenza;
 
- le autorità competenti che ricevono informazioni riservate possono utilizzarle solo per l'adempimento delle loro funzioni come specificato nell'acquis pertinente.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione fatta dai governi della Svizzera e del Liechtenstein relativa all'assistenza amministrativa non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione al movimenti di capitali
 
La Svizzera, considerando che, nel proprio territorio, l'offerta di terreni da destinarsi ad usi produttivi è particolarmente scarsa, che la domanda estera di beni immobiliari è sempre stata elevata e che, inoltre, la percentuale di popolazione residente che vive in abitazioni di proprietà è bassa rispetto al resto d'Europa, dichiara che, secondo la sua interpretazione, ha in particolare la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora i flussi di capitale provenienti da altre Parti contraenti perturbino il mercato immobiliare e mettano, tra l'altro, in pericolo l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Norvegia relativa all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia
 
Si richiama l'attenzione delle Parti contraenti sul fatto che l'attuale costituzione della Norvegia non stabilisce l'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia. La Norvegia riconosce che tali decisioni dovrebbero continuare ad essere destinate direttamente a dette imprese e che queste dovrebbero adempiere le proprie obbligazioni conformemente alla prassi attuale. Le suddette limitazioni costituzionali all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie non si applicano alle società controllate e agli averi nel territorio della Comunità appartenenti ad imprese aventi sede in Norvegia.
 
Qualora dovessero sorgere delle difficoltà la Norvegia è pronta ad avviare consultazioni e ad adoperarsi per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Commissione terrà costantemente sotto esame la situazione alla quale si fa riferimento nella dichiarazione unilaterale della Norvegia. Essa può avviare in ogni momento consultazioni con la Norvegia per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Austria relativa all'applicazione nel proprio territorio delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie
 
L'Austria dichiara che l'obbligo di applicare nel suo territorio le decisioni delle istituzioni comunitarie che impongano obbligazioni pecuniarie si riferisce solo alle decisioni che rientrano pienamente nel campo di applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità intende la dichiarazione dell'Austria nel senso che sarà garantita nel territorio austriaco l'applicazione delle decisioni che impongano obbligazioni pecuniarie alle imprese nella misura in cui dette decisioni si basino - seppure non esclusivamente - su disposizioni contenute nell'accordo SEE.
 
La Commissione può avviare in ogni momento consultazioni con il governo dell'Austria per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa alla costruzione navale
 
La politica della Comunità europea consiste nel ridurre progressivamente il livello degli aiuti alla produzione connessi a contratti, erogati ai cantieri navali. La Commissione si sta adoperando per ridurre il livello del massimale nella misura e nei tempi in cui ciò sia conforme con la settima direttiva (90/684/CEE).
 
La settima direttiva scade alla fine del 1993. Nel decidere in merito alla necessità di una nuova direttiva la Commissione riesaminerà anche la situazione della concorrenza nel settore della costruzione navale in tutto il SEE, alla luce dei progressi compiuti verso la riduzione o l'eliminazione degli aiuti alla produzione connessi a contratti. Nell'effettuare tale riesame la Commissione si manterrà in stretta consultazione con gli Stati AELS (EFTA), tenendo in debito conto i risultati degli sforzi in un più ampio contesto internazionale e al fine di creare le condizioni che garantiscano che la concorrenza non sia falsata.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Irlanda relativa al protocollo 28 sulla proprietà intellettuale - convenzioni internazionali
 
L'Irlanda ritiene che l'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo 28 imponga al governo dell'Irlanda di impegnarsi, nel rispetto dei propri requisiti costituzionali, a prendere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adesione alle convenzioni elencate.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
 
I governi degli Stati AELS (EFTA) condividono l'opinione che una più ampia cooperazione economica debba essere accompagnata da progressi per quanto riguarda l'aspetto sociale dell'integrazione, da realizzare in piena collaborazione con le parti sociali. Gli Stati AELS (EFTA) intendono contribuire attivamente allo sviluppo della dimensione sociale dello Spazio economico europeo. Pertanto essi accolgono con favore la maggiore cooperazione in campo sociale con la Comunità e i suoi Stati membri instaurata con il presente accordo. Nel riconoscere l'importanza di garantire in tale contesto i diritti sociali fondamentali dei lavoratori nell'intero SEE, i suddetti governi approvano i principi e i diritti di base stabiliti nella Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989, ricordando il principio di sussidiarietà cui si fa riferimento nella Carta stessa. Essi rilevano che, nell'attuare tali diritti, si deve tenere in debito conto la diversità delle prassi nazionali, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali e dei contratti collettivi.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno
 
La Repubblica d'Austria,
 
consapevole del principio della parità di trattamento stabilito nel presente accordo;
 
in considerazione dell'obbligo dell'Austria, ai sensi del presente accordo, di recepire l'acquis comunitario nell'ordinamento giuridico austriaco;
 
considerando gli altri obblighi assunti dall'Austria ai sensi del diritto internazionale pubblico;
 
visti gli effetti nocivi del lavoro notturno sulla salute, e la particolare necessità di protezione delle lavoratrici;
 
dichiara la sua volontà di tenere conto della particolare necessità di proteggere le lavoratrici.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea
 
La Comunità europea ritiene che la dichiarazione unilaterale del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa ai diritti degli Stati AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
 
1. Per rafforzare l'omogeneità giuridica all'interno del SEE creando possibilità di intervento per gli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità modificherà gli articoli 20 e 37 dello statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
 
2. Inoltre la Comunità adotterà le misure necessarie per garantire che gli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 6 del protocollo 24 dell'accordo SEE, abbiano gli stessi diritti degli Stati membri della Comunità a norma dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa ai diritti degli avvocati degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito del diritto comunitario
 
La Comunità si impegna a modificare lo statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per garantire che gli agenti nominati per ciascuna causa che rappresentino uno Stato AELS (EFTA) o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possano essere assistiti da un consulente o da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA). Inoltre essa si impegna a garantire che gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA) possano rappresentare singoli cittadini ed operatori economici dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
 
Quando compaiono dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado delle Comunità europee detti agenti, consulenti e avvocati godono dei diritti e delle garanzie necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che dovranno essere stabilite nel regolamento interno della Corte e del Tribunale suddetti.
 
Infine la Comunità prenderà le misure necessarie per garantire agli avvocati degli Stati AELS (EFTA) gli stessi diritti degli avvocati degli Stati membri della Comunità per quanto riguarda la protezione della riservatezza a norma del diritto comunitario.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa alla partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai comitati comunitari di rilievo SEE, in applicazione dell'articolo 100 dell'accordo
 
La Commissione delle Comunità europee conferma che, per quanto riguarda l'applicazione dei principi stabiliti nell'articolo 100, resta inteso che ogni Stato AELS (EFTA) nominerà i propri esperti. Questi parteciperanno su basi paritetiche, insieme agli esperti nazionali degli Stati membri della Comunità, al lavoro preparatorio alla convocazione dei comitati comunitari relativi all'acquis in questione. La Commissione delle Comunità europee proseguirà le consultazioni per tutto il tempo che riterrà necessario fino alla presentazione della sua proposta in una riunione formale.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE
 
La Comunità europea ritiene, finché non siano adempiuti dagli Stati AELS (EFTA) i requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo, di poter rinviare la definitiva applicazione della decisione del Comitato misto SEE alla quale si fa riferimento nello stesso articolo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo SEE
 
Gli Stati AELS (EFTA), al fine di realizzare un SEE omogeneo, e senza pregiudizio del funzionamento delle loro istituzioni democratiche, si adopereranno per far sì che siano adempiuti i necessari requisiti costituzionali come previsto dall'articolo 103, paragrafo 1, primo comma dell'accordo SEE.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa al transito nel settore della pesca
 
La Comunità considera, secondo la sua interpretazione, che l'articolo 6 del protocollo 9 sarà applicabile anche se non si raggiungesse un'intesa reciprocamente soddisfacente sul problema del transito prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene
 
La Comunità europea e i governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera dichiarano che l'appendice 2, tabella I del protocollo 9 non pregiudica il divieto di importazione che essi applicano ai prodotti ricavati dalle balene.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale
 
È stata avviata la procedura interna per la trasformazione in imposizione interna dei dazi doganali di carattere fiscale.
 
Senza pregiudizio del protocollo 5 dell'accordo la Svizzera abolirà detti dazi sulle voci tariffarie elencate nella tabella allegata al protocollo 5, previa approvazione, conformemente alla propria legislazione interna, delle necessarie modifiche costituzionali e legislative, nel momento in cui entrerà in vigore l'imposizione interna.
 
Entro la fine del 1993 si terrà un referendum su tale argomento.
 
In caso di esito positivo del referendum costituzionale si compirà ogni sforzo per procedere alla trasformazione dei dazi doganali di carattere fiscale in imposte interne entro la fine del 1996.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali
 
La Comunità ritiene che
 
- gli accordi bilaterali relativi al trasporto di merci su strada e per ferrovia tra la Comunità economica europa e l'Austria e tra la Comunità economica europea e la Svizzera,
 
- gli accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo tra la Comunità economica europea e ciascuno Stato AELS (EFTA);
 
- gli accordi bilaterali nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Svezia, la Comunità economica europea e la Norvegia e la Comunità economica europea e l'Islanda,
 
benché formino oggetto di strumenti giuridici separati, facciano parte del bilancio globale dei risultati dei negoziati e rappresentino elementi essenziali per la sua approvazione dell'accordo SEE.
 
Pertanto la Comunità si riserva il diritto di sospendere la conclusione dell'accordo SEE fino a che non sia stata notificata alla Comunità, da parte degli Stati AELS (EFTA) interessati, la ratifica dei summenzionati accordi bilaterali. Inoltre la Comunità si riserva di decidere la sua posizione per quanto concerne le conseguenze da trarre nel caso in cui detti accordi non fossero ratificati.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia
 
La Svizzera si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
del governo dell'Austria sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
 
L'Austria si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa al meccanismo finanziario AELS (EFTA)
 
Gli Stati AELS (EFTA) ritengono che le «adeguate ed eque soluzioni», alle quali si fa riferimento nella dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario, debbano avere come effetto che uno Stato AELS (EFTA) che aderisca alla Comunità non debba essere parte di alcuna obbligazione finanziaria assunta ai sensi del meccanismo finanziario AELS (EFTA) successivamente all'adesione di detto stato alla Comunità, ovvero che si debba procedere al relativo adattamento dei contributi di tale stato al bilancio generale delle Comunità europee.
 
 
 
DICHIARAZIONE
 
dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa ad un tribunale di primo grado
 
Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un tribunale di primo grado per le cause in materia di concorrenza, qualora se ne presenti la necessità.