L. 29 luglio 1879, n. 5002, per la costruzione di nuove linee di completamento della rete ferroviaria del Regno: differenze tra le versioni
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'''Art. 1'''. È autorizzata la costruzione delle ferrovie complementari contemplate dalla presente legge, secondo le norme e condizioni dalla stessa specificate.
'''Art. 2'''. Saranno costruite per conto ed a spese dello stato, salvo quanto è disposto
'''Art. 3'''. Saranno costruite dallo Stato, col concorso obbligatorio di cui
'''Art. 4'''. Le provincie traversate dalle linee indicate nella tabella B, o direttamente interessate alla loro costruzione, concorreranno per un decimo nel costo di costruzione e di armamento delle linee medesime, da pagarsi in venti annue rate.<br />
Il costo delle linee sul quale si determina
La decorrenza delle annualità avrà principio dal cominciamento dei lavori.<br />
Le annualità predette saranno iscritte come spese obbligatorie nei bilanci di ciascun anno delle provincie interessate.<br />
Con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, sarà stabilito il riparto delle quote di contributo per ciascuna linea, fra le dette provincie, secondo il grado
'''Art. 5'''. Saranno costruite dallo Stato, col concorso del 20 per cento delle spese di costruzione e di armamento, per parte delle provincie interessate, le ferrovie inscritte
Il concorso delle provincie viene determinato: quanto alla decorrenza, dal giorno in cui dovranno incominciare i lavori; quanto al riparto delle rate, dal tempo entro il quale i lavori dovranno presumibilmente essere compiti; e quanto alla somma, sulla base dei progetti e delle perizie approvati, salvo quanto è disposto nel primo capoverso
'''Art. 6'''. Per intraprendere i lavori di costruzione delle ferrovie, di cui
'''Art. 7'''. Per le ferrovie, di cui agli articoli 3 e 5, le provincie avranno diritto di rivalersi di una somma non maggiore di un terzo delle loro rispettive quote di concorso sui comuni direttamente interessati.<br />
In caso di contestazione sulle quote, che dalla Deputazione provinciale fossero assegnate ai detti comuni, si procederà a norma
'''Art. 8'''. Quando le provincie interessate non si accordassero rispetto alla loro quota di contributo alla costruzione delle ferrovie, di cui
'''Art. 9'''. La linea da Novara al confine svizzero, presso Pino, dovrà trovarsi compita contemporaneamente alla linea principale del San Gottardo, a norma della Convenzione di Berna del 15 ottobre 1869.<br />
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Le altre linee saranno costruite negli anni nei quali per effetto della presente legge saranno iscritte le somme necessarie alla loro costruzione, salvo le disposizioni dei seguenti articoli 10, 15, 27 e 32.
'''Art. 10'''. Il Governo del Re è autorizzato a costruire millecinquecentotrenta chilometri di ferrovie secondarie, semprechè, a suo giudizio ed a norma
Nelle ferrovie secondarie è compresa la linea Lecco-Colico, la quale dovrà avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee contemplate nel presente articolo.
'''Art. 11'''. Il concorso a carico degli enti interessati, di cui al precedente articolo 10, è di quattro decimi del costo delle linee fino alle prime lire 80,000 al chilometro; di tre decimi nelle successive lire 70,000; e di un decimo nella rimanente somma.<br />
La misura, la decorrenza e il riparto annuo del concorso saranno determinati colle norme fissate
'''Art. 12'''. Il Governo del Re è inoltre autorizzato a fare per decreto Reale concessioni di ferrovie pubbliche colle sovvenzioni e colle norme fissate nella legge 29 giugno 1873, numero 1475 (Serie 2<sup>a</sup>).
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'''Art. 14'''. La proprietà delle linee costruite dallo Stato, per effetto della presente legge, rimarrà interamente a lui devoluta.<br />
Il Governo provvederà
Trascorsi trenta anni
'''Art. 15'''. Se per la costruzione di alcuna delle linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, vi saranno offerte di concorso per parte degli enti interessati maggiori almeno di un decimo delle quote rispettivamente fissate dagli articoli 4, 5 e 11, vi si avrà riguardo nel determinare
Qualora poi da parte degli enti interessati venisse offerta
La restituzione
'''Art. 16'''. Per le ferrovie contemplate nella presente legge, che non possono far parte di una linea o rete principale, dovranno adottarsi i sistemi più economici di costruzione e di esercizio.<br />
Le linee di cui agli articoli 3, 5 e 10,
Per tali ferrovie si potrà permettere che il binario sia collocato sul piano delle strade nazionali, purché rimanga libera per il carreggio una larghezza non minore di metri 5; e colla stessa condizione potranno simili occupazioni essere sanzionate per le strade provinciali e comunali.
'''Art. 17'''. Fermi gli obblighi di cui agli articoli precedenti, il Governo del Re potrà concedere
Gli atti di concessione saranno sottoposti
'''Art. 18'''. Sulla domanda dei Corpi morali interessati, il Governo potrà fare per decreto reale ad essi la concessione delle linee contemplate
Il concorso a carico dello Stato si estenderà anche alla spesa per la provvista del materiale mobile.<br />
I concessionari saranno obbligati a fare la costruzione e
Queste concessioni potranno farsi per un tempo non maggiore di 90 anni.
'''Art. 19'''. Restano fermi gli obblighi che dalle leggi 14 maggio 1865, n. 2279 e 28 agosto 1870, n. 5858, sono stati imposti alla Società delle ferrovie meridionali per la costruzione delle linee Aquila-Rieti e Termoli-Campobasso alla linea Benevento-Napoli.<br />
Qualora fosse revocata o venisse risoluta, per la parte che riguarda le linee predette, la concessione fatta alla Società delle ferrovie meridionali, si applicheranno alle medesime linee, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge, e sarà cominciata immediatamente la loro costruzione per essere compiuta nel termine generale fissato
'''Art. 20'''. Non è approvata la convenzione
'''Art. 21'''. Il tracciato delle linee indicate nella presente legge ed i punti di distacco dalle linee esistenti saranno determinati per decreto Ministeriale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mantenendo però inalterato
'''Art. 22'''. Ai Consorzi di provincie e di comuni, che si costituiranno per le ferrovie contemplate nella presente legge, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2<sup>a</sup>).
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'''Art. 26'''. Per le ferrovie a costruirsi dallo Stato, di cui ai numeri 1 e 2 della tabella annessa
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'''Art. 27'''. Le somme che, prelevati gli stanziamenti per le spese di cui ai precedenti articoli 25 e 26 e per lo acquisto
Per le linee di cui
Contributo dello Stato. . . . . . . . L. 253,566,600<br />
Per le linee di cui
Contributo dello Stato. . . . . . . . » 259,797,120<br />
Per le linee di cui
Contributo dello Stato. . . . . . . . » 105,630,000<br />
Totale . . . L. 618,993,720<br />
Il riparto della spesa per le linee di cui nella tabella annessa
Quelle somme, che in un anno non vi fosse modo di erogare in una di questa categorie di spese, potranno essere
'''Art. 28'''. Presso
I prestiti alle provincie, ai comuni e loro Consorzi saranno fatti dalla Cassa predetta sopra delegazioni degli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite dagli articoli 3 e 7 della legge 27 marzo 1871, n. 131.<br />
Le delegazioni non potranno essere in numero maggiore di 75, e ciascuna delegazione non potrà importare un onere maggiore del quinto delle imposte erariali sui terreni e fabbricati per
Nel computo del quinto, di cui sopra, sarà incluso
I contratti di mutuo fra le provincie, i comuni e loro Consorzi, e
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere ogni anno ed alienare per mezzo della Cassa predetta tanti titoli fruttiferi 5 per cento, ammortizzabili in 75 anni, quanti occorrano per far entrare nelle Casse dello stato la somma di 60 milioni, giusta
La detta Cassa verrà sottoposta alla sorveglianza diretta del Parlamento, esercitata da una Commissione eletta annualmente, la quale alla fine
La Cassa delle Ferrovie renderà il conto giudiziale di ogni esercizio alla Corte dei conti.
Con decreto Reale verranno stabilite le norme opportune per il tempo, il modo ed il saggio delle emissioni; per il sorteggio ed il rimborso dei titoli; pel pagamento dei frutti e per
'''Art. 29'''. Su tutte le linee ferroviarie del Regno, le quali a partire dalla pubblicazione della presente legge verranno costruite dallo Stato, sia per intero, sia col concorso degli interessati nei limiti stabiliti, e che rimangono di proprietà dello Stato medesimo, viene per effetto della presente legge costituita la ipoteca legale a garanzia dei titoli, di cui
'''Art. 30'''. I titoli ferroviari saranno inclusi separatamente nel Gran Libro, e godranno del beneficio del deposito accordato dalla legge del 4 aprile 1856.<br />
Le cedole (vaglia o coupons) saranno trimestrali, pagabili nel Regno, e potranno essere ricevute in pagamento delle imposte dirette. Questo pagamento potrà farsi colle cedole del trimestre in corso e con quelle del trimestre successivo.
'''Art. 31'''. Le sovvenzioni volontariamente votate dai comuni e dalle provincie per le linee contemplate nella tabella annessa
In luogo però delle sovvenzioni, che riguardano la linea di cui al n. 8 della predetta tabella, è stabilito un concorso nella spesa di costruzione della somma di lire 10,745,000, da dividersi fra i Corpi morali interessati colle norme di riparto fissate
Le sovvenzioni votate per le linee delle altre categorie sono parimenti devolute allo Stato fino alla concorrenza delle rispettive quote di contributo dovute a norma della presente legge.<br />
Per sopperire al pagamento degli oneri predetti, le provincie ed i comuni potranno valersi delle disposizioni di cui
'''Art. 32'''. Colla legge annuale del bilancio di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, il Governo presenterà
'''Art. 33'''. Con legge speciale sarà provveduto alla costruzione della rete delle ferrovie secondarie della Sardegna da eseguirsi con metodi economici.<br />
La detta legge sarà presentata al Parlamento entro un anno
'''Art. 34'''. Con legge speciale da presentarsi entro tre anni sarà provveduto alla costruzione fra Napoli e Roma di una diretta comunicazione ferroviaria, alla quale potranno coordinarsi le linee da Velletri a Terracina, e da Sparanise a Gaeta, fermo per la costruzione di queste due linee quanto è disposto
'''Art. 35'''. Il Governo è autorizzato a permettere temporaneamente, e per non più di 20 anni, che sulle ferrovie private si faccia il servizio pubblico, mediante
{{centrato|TABELLA '''A'''.}}
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1. Bassano-Primolano;<br />
2. Aosta-Ivrea;<br />
3. Linea
4. Cuneo-Nizza per Ventimiglia ed il Colle di Tenda;<br />
5. Succursale alla ferrovia dei Giovi;<br />
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23. Foggia-Lucera;<br />
24. Foggia-Manfredonia;<br />
25. Candela-Fiumara
26. Ponte Santa Venere-Avellino ;<br />
27. Ponte Santa Venere per Venosa-Altamura a Gioja;<br />
28. Solmona-Isernia~Campobasso;<br />
29. Fiumara
30. Zollino-Gallipoli e dalla stazione di Gallipoli al porto;<br />
31. Valsavoja-Caltagirone;<br />
32. Ceva-Ormea;<br />
33.
34. Legnago-Monselice;<br />
35. Gallarate ad un punto della Pino-Novara superiormente a Sesto-Calende;<br />
36. Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona colla traversale Treviso-Motta.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno
Dato a Roma, addì 29 luglio 1879.
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